Avviso di accertamento e carenza di motivazione (Sent. N. 366-3-12)

Redazione 25/05/11
Scarica PDF Stampa

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dott. ************à Presidente

Dott. **************************************** relatore

Dott. *****************************************

DEPOSITATA

IN SEGRETERIA OGGI

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

_____________

sul ricorso n. 38/10 R.G.R. introdotto da***

Contro***

Ufficio di Enna.

Avverso

l’avviso di accertamento n. TYU01T200425/2009 per IVA, IRPEF ed IRAP, anno d’imposta 2004, notificato in data 19 novembre 2009.

Omissis

DIRITTO E OSSERVAZIONI

Il ricorso va accolto parzialmente perché l’accertamento, posto in essere con confusione di dati di impresa e di carattere personale, non risulta legittimo e fondato in relazione a tutti dati bancari tratti da conti correnti bancari utilizzati.

L’eccezione sulla carenza di motivazione va rigettata perché nell’avviso di accertamento risultano indicate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione Finanziaria ad emettere l’atto impositivo e la giustificazione delle ragioni fa pieno riferimento a quanto esaminato in sede amministrativa con conseguenti incontri sul contraddittorio. Per costante giurisprudenza anche la motivazione succinta è ritenuta sufficiente purché, come nel caso in esame, il ricorrente possa esercitare il diritto di difesa mettendo in discussione ogni punto dell’atto impositivo in relazione alle norme applicate per la verifica ed a quelle per porre in essere l’atto impositivo, oggetto di impugnazione. Anche l’avviso di accertamento motivato “per relationem”, che realizza una economia di scrittura, è valido ma a condizione che contenga un rinvio ad atti o documenti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente (S.C.Cass. sent.13321/2011-16108/2011). In conclusione l’eccezione sulla carenza di motivazione nell’atto impositivo va rigettata per sussistenza della stessa supportata da dati ed elementi individuati, analizzati ed contestati per far valere in sede contenziosa i diritti di causa.

La Commissione, preliminarmente, osserva che sia durante la verifica e sia dopo nella fase di accertamento, non risulta redatto un apposito verbale sul contraddittorio in seguito all’invito al ricorrente data 8 settembre 2008 con il quale l’Ufficio di Enna ha chiamato il signor *** ad esibire la documentazione contabile per giustificare le movimentazioni bancarie relative ai conti correnti n. 449 e n. 2185 con il Banco di Sicilia. Il contraddittorio si configura, in via di principio, come un passaggio opportuno per provocare la partecipazione del contribuente, finalizzata a consentire un esercizio anticipato del suo diritto di difesa, potendo lo stesso fornire già in sede amministrativa e pre-contenziosa la prova contraria, rispondente a esigenze di economia processuale, al fine di evitare l’emissione di avvisi di accertamento che potrebbero risultare immediatamente infondati alla luce delle prove concrete. In altri termini, il contribuente sottoposto a controllo potrà, in sede pre-contenziosa o meno, fornire, a seconda dei diversi ambiti impositivi:

– la dimostrazione circa l’irrilevanza ai fini impositivi dei movimenti finanziari acquisiti o rilevati;

– l’indicazione dei soggetti effettivamente beneficiari dei prelevamenti;

– l’annotazione dei predetti movimenti nelle scritture contabili o in dichiarazione, ai fini della determinazione del reddito;

in definitiva, l’indicazione di qualsivoglia ulteriore chiarimento ritenuto necessario dall’ufficio procedente per la valorizzazione dei dati e delle informazioni ai fini della loro presuntiva utilizzazione in sede di accertamento. L’ente impositore, per porre in essere un accertamento sui movimenti bancari, sulla base delle elementari tecniche ragionieristiche, deve però appurare:

– Gli apporti finanziari in conto capitale (capitale di rischio) oppure in conto finanziamenti (costituzione di crediti);

– I finanziamenti propri e di terzi;

– Le entrate finanziarie o numerarie certe presunte e assimilate, compresi i ratei attivi (aspetto finanziario successivo all’anno della manifestazione mediata)

– Le uscite finanziarie o numerarie certe presunte e assimilate compresi i ratei passivi (aspetto finanziario successivo all’anno della manifestazione mediata)

– I costi o gli acquisti e gli investimenti quali variazioni economiche derivate da quelle finanziarie, non sempre coincidenti nella effettiva entità , compresi i risconti negativi (costi rinviati nell’anno di competenza);

– I ricavi o le vendite o gli investimenti quali variazioni economiche che originano quelle finanziarie non sempre coincidenti nella effettiva entità compresi i ricavi positivi (ricavi rinviati nell’anno di competenza);

– La competenza di imputazione dei costi e dei ricavi in un esercizio in modo distinto negli aspetti civili e tributari;

– La competenza per cassa o per esercizio dovendo distinguere le manifestazioni finanziarie ed economiche immediate da quelle mediate;

In sintesi in una impresa si ha il seguente circuito:

– costituzione, con finanziamenti propri e di terzi in conto capitale o in conto finanziamento che consentono di avere:

– Le ENTRATE finanziarie o numerarie certe (valori e denaro liquido in moneta di conto), presunte (valori diversi dalla moneta di conto) o assimilate ( titoli di credito o altro);

Dette entrate consentono di eseguire

– Le USCITE finanziarie o numerarie certe (valori e denaro liquido in moneta di conto), presunte (valori diversi dalla moneta di conto) o assimilate (titoli di credito, dichiarazioni di debito o altro);

le uscite, specialmente quelle assimilate, consentono di attuare

– I COSTI e/o gli investimenti e/o gli acquisti che non sempre coincidono con le uscite

I costi, dopo la trasformazione nel tempo e nello spazio e/o tecnica sempre nel tempo e nello spazio, consentono di realizzare

– I RICAVI o i disinvestimenti o le vendite che non sempre coincidono con le entrate

Quanto esposto è necessario osservarlo perché i vari movimenti bancari possano costituire valido supporto agli acquisti e alle vendite in materia valore aggiunto, ex D.P.R. 633/72, e ai costi e ricavi in materia di reddito di impresa e/o di risultato economico, ex D.P.R. 917/86 e D.P.R. 600/73.

L’art. 32 del dpr 600/73 ai fini delle imposte dirette e l’art. 51 del dpr 633/72 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, entrambi sui soli poteri degli Uffici, contengono precise disposizioni per l’acquisizione degli elementi di informazione e prova amministrativa ai fini degli accertamenti regolati dagli artt. 38- 39-40 41 e 41 bis del DPR 600/73 e degli artt- 54 e 55 del DPR 633/72, rispettivamente per l’imposizione diretta e per l’IVA. I citati artt. 32 per l’accertamento sui redditi e 51 per l’IVA dispongono che gli Uffici “possono …….” per procedere con le modalità previste all’acquisizione dei dati previa redazione di apposito verbale del quale la parte ha diritto di avere copia. Queste modalità sono attribuite specificatamente dalle norme legislative agli Uffici e non agli organi ispettivi, alternativi e verificatori che hanno solo il dovere di rilevare in modo completo dati ed elementi sempre con regolari autorizzazione e senza sconfinamenti nelle domiciliazioni.

Inoltre, le leggi in materia di imposte dirette e di IVA prevedono espressamente che gli Uffici possono porre a base degli accertamenti i dati risultati dai conti bancari solo quando la parte verificata non dia dimostrazioni contrarie, sancendo un preciso onere che è quello di convocare personalmente la parte stessa, garantendo sempre il diritto di difesa ( S.C. Cass. 18421/2005).

Comunque per gli accertamenti basati sui conti bancari necessita, anche se non è obbligatorio nella fase pre- contenziosa, il contraddittorio dettagliato per ogni movimento e/o operazione durante la verifica per poi poter usare il risultato ai fini dell’accertamento avente carattere di specialità che consiste nel fatto che, sui singoli versamenti e prelevamenti, la legge radica presunzioni di ricavi alquanto gravosi se si considera la globalità.

I dati bancari sono semplici presunzioni suscettibili di assumere il ruolo della certezza, gravità e precisione solo mediante un logico, deduttivo e provocato abbinamento con altrettanti fatti e atti contestati, poiché, secondo le normali tecniche ragionieristiche, ad ogni operazione finanziaria deve corrispondere quella economica in senso lato con una precisa distinzione dei fatti contabili che possono essere permutativi, compensativi, remunerativi, incrementativi, decrementativi e produttori o meno di ricchezza reddituale che, in assenza di utilizzazione, ogni prelievo oppure ogni investimento diviene ricchezza patrimoniale.

In mancanza di tali requisiti i dati bancari non supportano mai un accertamento.

Nell’ambito del potere di accertamento di una eventuale evasione di imposte, attraverso l’esame dei movimenti di denaro registrati in documenti bancari, acquisiti anche nel corso di verifica, la normativa vigente consente all’Ufficio di utilizzare le risultanze dei conti bancari formalmente intestati al soggetto verificato, spettando a quest’ultimo l’onere di dimostrare la non riferibilità degli accrediti a corrispettivi professionali; mentre, viceversa, nell’ipotesi di conti non intestati solo al soggetto verificato, come nel caso in esame, l’Ufficio, che voglia utilizzare dette risultanze ai fini accertatori, ha il preventivo onere di dimostrare il collegamento delle stesse con le operazioni attribuibili al soggetto verificato.

Ora, la parte ricorrente dichiara di aver fornito tutti i dati in seguito all’invito dell’8 settembre 2008 tutti i chiarimenti ed i documenti di supporto ai movimenti bancari nei due conti correnti sopracitati e questo Collegio giudicante dall’esame dell’avviso di accertamento rileva:

Omissis

Le operazioni di addebito con l’indicazione del fornitore di € 97.167,00 – per il pagamento dei salari di € 19.438,00 e dei titoli di € 92.000,00 vanno escluse sia in relazione all’entità delle entrate con iva di € 379.975,00 e uscite con iva di € 207.735,00, oltre i costi non *** quali quelli del personale dipendente, e sia per la reale giustificazione degli assegni emessi a favore di precisi soggetti per acquisti. In merito agli acquisti l’Ente impositore doveva eseguire la verifica in relazioni di tutti gli acquisti effettuati nell’anno da ogni singolo soggetto.

Le operazioni di accredito con l’indicazione degli stipendi del figlio e dei titoli rimborsati vanno anche escluse perché risultano giustificate. L’Ente impositore per escluderle doveva eseguire la verifica presso gli stessi soggetti.

Per quanto riguarda invece le operazioni per spese personali di € 8.991,14 – per cassa, di apprezzabile entità, di € 40.680,00 e la differenza titoli di € 5.013,48 oltre quelle non giustificate di € 210,00+ 630,00+ +404,00 +519,45 che ammontano complessivamente a € 56.448,07 e considerando in detrazione il reddito di impresa di € 26.092,00, non avendo una precisa giustificazione, costituiscono costi non giustificati e non detraibili ai sensi dell’art. 109 del TUIR DPR 917/86.

Di conseguenza, dall’indagine sui conti bancari, le operazioni non giustificate ammontano effettivamente a € 30.536,07 (oper. n. g. € 56.448,07- utile € 26.092,00) e le stesse costituiscono riprese fiscali imponibili ai soli fini del reddito di impresa con la conseguenza che il ricorso va parzialmente accolto. Dette riprese non possono essere tassate ai fini IVA perché non rilevano precisi acquisti e vendite per cui il tecnicismo della “detrazione di imposta da imposta” non è ammissibile. Non è neanche determinabile con dette riprese il valore della produzione IRAP per l’insussistenza di precisi costi e ricavi.

In conclusione, l’accertamento va annullato per l’IVA e l’IRAP e la ripresa fiscale tassabile ai soli fini delle imposte dirette , in aggiunta al reddito di impresa, è € 30.356,07 e l’Agenzia delle Entrate dovrà riliquidare le imposte dirette applicando le sanzioni al minimo.

Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio restano a carico delle parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l’accertamento per l’IVA e l’IRAP e determina la ripresa fiscale di € 30.356,07, tassabile ai soli fini delle imposte dirette in aggiunta al reddito di impresa dichiarato; manda all’Agenzia delle Entrate la riliquidazione delle imposte dirette applicando le sanzioni al minimo.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in camera di consiglio in Enna il 25 maggio 2011

IL RELATORE        IL PRESIDENTE

Redazione