Autovelox: il decreto prefettizio vale per entrambe le direzioni di marcia (Cass. n. 9804/2013)

Redazione 23/04/13
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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 64 del 6 maggio 2008, il Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Partinico, respingeva l’appello del Comune di Trappetto per la (Omissis) dalla R.R.R.A.&C. per l’annullamento del verbale di Polizia municipale che le contestava la violazione dell’art. 142, comma 8, codice della strada, accertata mediante impiego dell’apparecchio di rilevazione della velocità denominato velomatic 5 12, avendo ritenuto il giudice di appello l’illegittimità della contestazione per essere stata accertata mediante utilizzazione di apparecchiatura non omologata, non soggetta all’apposito controllo di matura e la cui installazione non risultava autorizzata.
Per la cassazione di questa decisione ricorre il Comune di Trappeto con atto notificato l’11 luglio 2008, sulla base di quattro motivi.
L’intimata R.R. di R.A. & C. non ha svolto attività) difensiva.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 23, comma 7, della legge n. 689 del 1981, per avere il Tribunale deciso la causa senza procedere alla lettura del dispositivo in udienza.
Il motivo è infondato.
Questa Corte si è già occupata della questione della disciplina normativa applicabile, in mancanza di disposizioni specifiche, ai giudizio di secondo grado instaurato nei confronti di una sentenza emessa in materia di opposizione a sanzione. amministrativa, precisando al riguardo che il relativo procedimento di appello si deve svolgere, nel regime applicabile a seguito dell’entrata in vigore dell’art.l 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, secondo le regole generali del processa ordinario. Ciò in quanto il legislatore del 2006 si è limitato ad assoggettare ad appello le sentenze e le ordinanze di cui si tratta, senza null’altro disporre. Ne consegue che nel giudizio di gravame vanno osservate, in quanto applicabili e nei limiti della compatibilità, le nonne ordinarie che disciplinano lo svolgimento di quello di primo grado davanti al tribunale, come dispone. l’art. 359 cod. proc. civ. (Cass. n. 3058 del 2012; Cass. n. 5826 del 201 1; Cass. S.U. n. 23285 del 2010) tra le quali non figura quella che prescrive la lettura del dispositivo della sentenza in udienza.
I1 secondo motivo denunzia violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice a quo rigettato l’appello in ragione del difetto di prova da parte del1’Amministrazione della effettiva omologazione (omissis) tale contestazione non fosse mai stata sollevata dalla opponente, che si era limitata a dedurre l’inaffidabilità dell’apparecchio per mancanza di taratura.
Il mezzo è fondato.
Dall’esame degli atti e, in particolare, dalla lettura del ricorso in opposizione consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato risulta invero che l’opponente si era limitato a dedurre, quale unico motivo) di illegittimità del verbale di contestazione della violazione, il fatto che essa fosse stata accertata mediante impiego di apparecchio soltanto omologato ma non sottoposto al controllo periodico di taratura.
Appare evidente pertanto il vizio di extrapetizione in cui è incorso il giudice di secondi grado, laddove ha rigettato l’appello del Comune anche sulla base del presupposto, diverso da quello denunziato, che il singolo apparecchio utilizzato non risultasse omologato.
Il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione ed erronea applicazione dell’art. l 142 del codice della strada, dell’art, 345 del relativo regolamento di esecuzione e dell’art. 4 del d.m, 29 ottobre 1997, censura la decisione impugnata per avere affermato che gli apparecchi tipo Velomatic di accedente della velocità dei veicoli possono essere utilizzati per l’accertamento delle violazioni stradali solo se sottoposti al controllo di taratura periodica di cui alla legge n. 273 del 1991.
Anche questo mezzo è fondato, in quanto il sistema di controlli tramite taratura istituito dalla legge n. 273 del 1991, attiene alla materia c.d. metrologica, a cui rimangono estranei i dispositivi di misurazione elettronica della velocità (Cass. n. 23978 del 2007), limitandosi la legge a richiedere per essi la omologazione, requisito affatto diverso e che peraltro opera con riferimento al tipo o modello di dispositivo utilizzato, non già in relazione ad ogni singola apparecchiatura (Cass. n. 15597 del 2012; Cass. n 9846 del 2010; Cass. a 5889 del 2004 ).
Il quarto motivo di ricorso denunzia infine come insufficiente ed illogica l’affermazione del Tribunale secondo cui non vi sarebbe nel caso di specie certezza in ordine alla autorizzazione dell’installazione dell’impianto utilizzato per l’accertamento della violazione, tenuto conto che il corrispondente decreto prefettizio ne prevedeva l’uso sulla strada statale 187 dal km. 60,00 al km 63,00 Trappeto – Palermo, mentre nel verbale di contestazione non risulta precisato che il mezzo percorreva detta strada con direzione Palermo.
Il motivo è fondato, apprendo l’interpretazione del provvedimento prefettizio accolta dal Tribunale, secondo cui esso avrebbe consentito l’installazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità nel tratto di strada ivi indicato solo nella direzione Trappeto – Palermo e non anche nella direzione contraria, non solo non motivato, ma evidentemente frutto di una interpretazione puramente formalistica, che non appare in linea con la finalità del provvedimento e l’interesse pubblico che esso persegue, tenuto conto che l’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito con l. n. 168 del 2002, conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, senza richiedere che sia specificato anche il senso di marcia.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito mediante rigetto del ricorso in opposizione, attese le ragioni esposte in sede di esame dei motivi.
Le spese di giudizio, riferite a tutti i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza della opponente.

P.Q.M.

accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso in opposizione; condanna l’opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 400, di cui euro 200 per diritti e euro 180 per onorari, per il primo grado, in euro 300, di cui euro 180 per diritti e euro 100 per onorari, per il secondo grado, e in euro 800, di cui euro 600 per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di legittimità.

Redazione