Automobilista causa incidente per perdita di aderenza sul fondo stradale ghiacciato: risarcimento danni (Corte di Cassazione, sez. III Civile, 27/3/2015, n. 6245)

Redazione 27/03/15
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Il Caso: automobilista causa incidente per perdita di aderenza sul fondo stradale ghiacciato, reso ancora più viscido dalla pioggia mista a neve. Chiede il risarcimento ad ‘Autostrade per l’Italia spa’ per i danni subiti, fortunatamente solo dal veicoli.

La Corte di Cassazione afferma che la situazione di insidia (fondo ghiacciato e scivoloso per la caduta di pioggia mista a ghiaccio) è estranea alla struttura ed alle pertinenze dell’autostrada, e la cui (im)prevedibilità era da valutarsi, anzitutto, in capo al gestore dell’autostrada, nelle concrete circostanze di luogo e tempo (che, nella specie, erano quelle del periodo invernale e della zona di montana).
La vicenda viene nuovamente affidata alla Corte d’Appello, che dovrà esaminare, la «prevedibilità» dell’insidia e la «impossibilità, in concreto, per il gestore dell’autostrada di esercitare la custodia sul bene».

 

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 6245, 27/3/2015

(Omissis)

Ritenuto in fatto

1. – D.S. convenne in giudizio la Autostrade per l’Italia S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti “dal proprio veicolo a seguito del sinistro verificatosi sull’autostrada A27 in Comune di Farra (Belluno) a causa del fondo ghiacciato”.
L’adito Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, accolse la domanda e condannò la società convenuta al pagamento della somma di euro 6.075,48, oltre spese processuali.
2. – Sul gravame interposto da Autostrade per l’Italia S.p.A., la Corte di appello di Venezia, con sentenza resa pubblica il 1° giugno 2011, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla S., che condannava alla restituzione delle somme percepite in esecuzione dell’ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ., nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1. – La Corte territoriale osservava, in via assorbente sui motivi di appello (ritenendo, tra l’altro, doversi prescindere da quello sulla contestata applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. all’ente proprietario della strada, “essendo recentemente la giurisprudenza profondamente mutata sul punto, con un’apertura in precedenza negata”), che era fondata la doglianza sulla “esistenza di un’insidia o trabocchetto”, fattori da ravvisarsi “allorché ricorrano contestualmente il carattere obiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo dell’imprevedibilità dello stesso”. Nella specie, il sinistro si era verificato il 2 gennaio in zona montana, “con pioggia mista a ghiaccio, talché era ben prevedibile che il fondo stradale potesse essere scivoloso e ghiacciato, quantomeno a tratti, come nella situazione de qua”. Né poteva valere, in assenza di altri riscontri, la mera dichiarazione della parte di procedere ad una velocità di 70 kmh, là dove il limite consentito era di 90 kmh.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre *******
S. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Autostrade per l’Italia S.p.A.

Considerato in diritto

1. – Con il primo mezzo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., nonché dedotto vizio di motivazione.
La Corte territoriale avrebbe errato, in una fattispecie di danni “derivanti da strade”, a subordinare l’art. 2051 cod. civ. all’esistenza “del requisito dell’insidia e del trabocchetto”. Inoltre, sarebbe viziata la motivazione della sentenza impugnata là dove ha riconosciuto “nella prevedibilità del ghiaccio autostradale un elemento ostativo alla responsabilità oggettiva del custode (mentre avrebbe dovuto essere l’esatto contrario, con la prevedibilità della situazione escludente il caso fortuito) e nella parte in cui aveva poi sostenuto che la ******à autostradale fosse stata condannata in prime cure solo ex art. 2051 c.c. e non anche ex art. 1218 c.c.”.
2. – Con il secondo mezzo è prospettato vizio di motivazione, nonché mancata applicazione degli artt. 1227 e 2043 cod. civ.
Sotto il primo profilo la ricorrente si duole della “insufficienza motivazionale in relazione alle conseguenze giuridiche generatesi dall’accertamento dell’inesistenza dell’insidia stradale ed in relazione al fatto che, la pur esistente anomalia stradale, seducentemente prevedibile, ma non adeguatamente protetta dal custode, potesse qualificarsi ugualmente quale fatto ingiusto e dar diritto comunque ad un risarcimento”.
Sotto il secondo profilo, si osserva in ricorso che solo nel caso in cui venga esclusa, per impossibilità della custodia, l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., viene in rilievo l’applicazione dell’art. 2043 cod. civ., che, però, non essere limitato al rilievo della assenza dell’insidia.
3. – Con il terzo mezzo è denunciato un vizio di motivazione.
La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria ed “oscura” in relazione al “perché la ritenuta insussistenza dell’insidia dovesse travolgere, ipso iure, anche la condanna fondata sull’art. 1218 c.c. e sull’accertata omissione del dovere di tenere in buono stato manutentivo l’autostrada”.
4. – Con il quarto mezzo è dedotto ancora un vizio di motivazione.
La sentenza della Corte di appello veneziana sarebbe incoerente e contraddittoria sul punto decisivo “per il quale il tratto ghiacciato avrebbe dovuto e potuto essere prevedibile”.
5. – I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito precisati.
La ratio decidendi della sentenza impugnata si incentra sulla questione della “insidia”, prescindendo la Corte territoriale dall’esaminare funditus sia il motivo di appello della società Autostrade in ordine alla responsabilità contrattuale (ritenuto “non dirimente nella fattispecie concreta”), sia il motivo di gravame, proposto dalla stessa società, sulla inapplicabilità dell’art. 2051 cod. civ.
In definitiva, la responsabilità civile della società appellante, in relazione al sinistro per cui è causa, è stata esclusa perché la contingente situazione del fondo autostradale – scivoloso e ghiacciato – era prevedibile e, dunque, non costituiva “insidia”, in ragione della caduta di “pioggia mista a ghiaccio” il 2 gennaio in una zona montana.
Si tratta, tuttavia, di motivazione, nel suo complesso, insufficiente ed equivoca, nonché, in ogni caso, disarmonica rispetto ai principi di diritto ai quali avrebbe dovuto ispirarsi il giudice di secondo grado.
In primo luogo, la Corte territoriale, in riferimento all’ipotesi di responsabilità contrattuale, non si fa assolutamente carico di calibrare il fatto della ritenuta assenza della apprezzata insidia, ritenuto assorbente, in relazione al paradigma della “impossibilità della prestazione” per causa “non imputabile” al debitore (art. 1218 cod. civ.), lasciando, peraltro, intendere di essere incline, piuttosto, a dare rilievo alla diversa ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, in siffatto ambito, alla fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. (evocando a tal fine, seppur genericamente, la più recente giurisprudenza di legittimità).
Inoltre, quanto alla responsabilità di natura extracontrattuale (su cui parrebbe orientarsi la Corte territoriale), il principio che, nella fattispecie (danno ad autoveicolo verificatosi a causa di fondo ghiacciato e scivoloso del tratto autostradale in percorrenza) , avrebbe dovuto guidare il giudice del merito è quello secondo il quale “a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi” (Cass., 24 febbraio 2011, n. 4495). Con l’ulteriore precisazione che soltanto “ove non sia applicabile la responsabilità di cui alla norma citata, per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene, l’ente proprietario risponde dei danni subiti dall’utente ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., essendo in questo caso a carico del danneggiato l’onere di provare l’anomalia del bene, mentre spetta al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità, in cui l’utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la predetta anomalia” (Cass., 19 maggio 2011, n. 11016).
In tale prospettiva, l’esame della fattispecie sotto la lente dell’art. 2051 cod. civ. è risultato, però, del tutto fuori quadro, dandosi rilievo ad una situazione di “insidia” (fondo ghiacciato e scivoloso per la caduta di pioggia mista a ghiaccio) estranea alla struttura ed alle pertinenze dell’autostrada e la cui (im)prevedibilità era da valutarsi, anzitutto, in capo al gestore dell’autostrada, nelle concrete circostanze di luogo e tempo (che, nella specie, erano però quelle del periodo invernale e della zona di montagna).
Peraltro, ove in ipotesi il mero rilievo, in sé, dell’insidia (anche a prescindere se apprezzabile intrinsecamente come tale nella concreta vicenda, là dove, inoltre, il giudice di merito non ha neppure condotto a termine in modo concludente l’accertamento sul comportamento tenuto nell’occasione dalla conducente dell’auto incidentata) possa indurre a ritenere che la Corte territoriale abbia sussunto la fattispecie nell’alveo dell’art. 2043 cod. civ., l’errore, a monte, sarebbe anzitutto quello di non aver affatto delibato la circostanza sulla impossibilità, in concreto, per il gestore dell’autostrada di esercitare la custodia sul bene.
6. – Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini innanzi delineati, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che, nel delibare nuovamente l’appello della società Autostrade per l’Italia S.p.A., si atterrà ai principi ed ai rilievi che precededono.
Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 19 gennaio 2015.

(Omissis)

Redazione