Atto di appello: requisiti (Cass. n. 25751/2013)

Redazione 15/11/13
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Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 1 ottobre 2007 la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.L. contro il Comune di Pomezia avverso la sentenza dell’11 luglio 2003, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande proposte dal L. nel marzo del 2003 contro il Comune.
Alla declaratoria della inammissibilità dell’appello è pervenuto, in accoglimento dell’eccezione proposta dal Comune appellato, sulla base della seguente motivazione: dopo avere richiamato il contenuto dell’art. 342 c.p.c. in ordine alla prescrizione che l’appello debba contenere le indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c. ed avere rilevato che il terzo capoverso di tale norma stabilisce che la citazione debba contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda e che l’omissione o l’assoluta incertezza di tale requisito è previsto dal quarto capoverso dell’art. 164 c.p.c. che determini la nullità della citazione, la Corte capitolina si è cosi espressa: “La Corte di Cassazione ha stabilito che ricorre l’ipotesi di nullità di cui sopra, tra l’altro, quando il petitum sia stato del tutto, omesso (Cass. 12 novembre 2003 n. 17023). Nel caso di specie la [rectius: le] conclusioni formulate con l’atto di appello non contengono l’indicazione della pronuncia che questa Corte dovrebbe adottare in sostituzione di quella, dall’appellante ritenuta errata, emessa dal Tribunale. Il tenore letterale delle conclusioni è, infatti, il seguente: Voglia la Corte d’Appello, in riforma dell’impugnata sentenza e previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di 1 ex art. 283 c.p.c, riformare la sentenza impugnata e per l’effetto accogliere integralmente il proposto appello per tutti i motivi di cui in narrativa con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Appare del tutto evidente come, nel caso di specie, manche [rectius: manchi] del tutto un elemento essenziale dell’atto di appello, e cioè l’indicazione di quali dovrebbero essere i concreti effetti della riforma della sentenza impugnata con riferimento alla pluralità delle domande proposte in primo grado. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello”.
p.2. Al ricorso, che prospetta due motivi, ha resistito con controricorso il Comune di Pomezia.
p.3. Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

p.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” e nella sua illustrazione, dopo avere richiamato la motivazione della sentenza impugnata facendo riferimento anche alle norme di diritto degli artt. 342, 163 n. 3 e 164 c.p.c. da essa evocate, ci si duole che la Corte d’Appello avrebbe dichiarato erroneamente inammissibile l’appello senza considerare – siccome richiesto da giurisprudenza di questa Corte (vengono evocati rispettivamente il principio di diritto di cui a Cass. n. 8032 del 2002, n. 6100 del 1997 e n. 7182 del 1994 e quello di cui a Cass. n. 4053 e n. 11372 del 2006) – oltre alle conclusioni dell’atto di appello, tale atto nel suo complesso e che, in presenza di un totale rigetto delle domande proposte in primo grado, l’impugnazione della sentenza implica che il bene della vita richiesto sia quello stesso domandato in primo grado pur in mancanza di precise conclusioni, purché i motivi di appello siano specifici e rivolti contro le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice al rigetto delle domande.
Dopo di che, a dimostrazione della pertinenza degli invocati principi di dritto, in asserito ossequio al principio di autosufficienza (scilicet dell’art. 366 n. 6 c.p.c., che ora ne rappresenta il precipitato normativo), si riproduce l’atto di appello e, quindi, si sostiene: a) in primo luogo che dalla sua lettura si evincerebbe che il qui ricorrente, “pur non avendo analiticamente riproposto le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado”, le aveva “comunque espressamente rassegnate per relationem riguardo gli specifici motivi svolti nel prefato atto, in ossequio alla richiamata giurisprudenza di legittimità”; b) in secondo luogo che nelle conclusioni si erano richiamati i motivi di appello e le richieste istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado; c) in terzo luogo “che il procuratore di parte attrice, al termine di ognuno dei singoli motivi di gravame proposti con l’atto di appello” aveva “di fatto indicato il pronunciamento atteso e rivolto al giudice adito”.
L’illustrazione è conclusa da un quesito di diritto nel quale si evocano le norme di cui agli artt. 342,163 e 164 c.p.c..
p.2. Con un secondo motivo si denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” e ci si duole che la Corte territoriale, dopo avere sostenuto l’esistenza nell’appello di una violazione del n. 3 dell’art. 163 c.p.c. quanto alla determinazione della cosa oggetto della domanda, avrebbe riferito le sue ulteriori argomentazioni all’omessa specificazione del petitum di cui al n. 4 di detta norma.
p.3. L’esame dei due motivi può procedere congiuntamente.
p.3.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione del resistente in ordine all’inammissibilità del primo motivo per la pretesa mancata indicazione delle norme di diritto violate.
Nella specie è vero che l’intestazione del motivo non reca tale indicazione, ma la sua illustrazione le nomina espressamente come oggetto del suo argomentare allorquando in limine assume come oggetto di critica la motivazione della sentenza impugnata proprio nella parte in cui essa ha evocato gli artt. 342, 163 n. 3 e 164 c.p.c., i quali vengono con tale richiamo indicati. Inoltre, il quesito di diritto torna ad evocarle.
In tale situazione non sarebbe nemmeno necessario, per rigettare l’eccezione, evocare il consolidato principio di diritto secondo cui “L’indicazione, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione, sicché la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum” (Cass. n. 19929 del 2007; 23961 del 2010; 14026 del 2012).
Il ricorso che si esamina, infatti, nella sua illustrazione e nel quesito contiene l’indicazione delle norme violate e, quindi, non essendo indispensabile ai fini dell’applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo (che presiede all’applicazione delle norme del procedimento in funzione dell’esclusione della nullità ed è applicabile anche alla categoria della inammissibilità, con il limite che il raggiungimento dello scopo deve avvenire all’interno dell’atto cui il requisito formale si ricollega a pena di inammissibilità, com’è per quello del n. 4 del’art. 360 c.p.c.) che le norme siano indicate nella intestazione del motivo, potendo essere risultare indicate anche nella sua illustrazione (e nel quesito, quando era necessario), non si è nemmeno, a stretto rigore, in presenza di un’ipotesi di mancanza in senso formale della indicazione delle norme volate.
p.3.2. Si deve, poi, aggiungere che il motivo evoca il paradigma del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. quando avrebbe dovuto evocare quello del n. 4 della norma, atteso che denuncia la violazione di norme del procedimento, ma all’uopo soccorre il principio di diritto secondo cui “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Cass. sez. un. n. 17931 del 2013).
Onde questa Corte bene può apprezzare il motivo nella sua esatta riconducibilità al paradigma del n. 4 dell’art. 360 c.p.c..
p.3.3. La stessa riconduzione si giustifica per il secondo motivo, atteso che anch’esso in realtà denuncia sempre, sebbene sotto il profilo del ragionamento motivazionale della Corte territoriale, un vizio delle stesse norme del procedimento di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c., dovendosi rilevare che anche le quaestiones facti e, dunque, i relativi vizi motivazionali riguardanti l’esame che il giudice di merito compie nell’individuare i fatti storici rilevanti per l’applicazione delle norme del procedimento sono oggetto del paradigma dell’art. 360 n. 4 e non di quello del n. 5, che afferisce ai vizi motivazionali concernenti la quaestio facti oggetto del giudizio.
p.3.4. Si deve, poi, rilevare che entrambi i motivi vanno esaminati considerando che “quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.)” (Cass. sez. un. n. 8077 del 2012).
Ne segue che questa Corte, al di là della valutazione della motivazione della sentenza impugnata, deve procedere al chiesto scrutinio esaminando direttamente l’atto di appello, che, come s’è detto, è riprodotto nel ricorso.
p.3.5. Tanto premesso, venendo all’esame dei due motivi se ne deve rilevare la fondatezza.
Invero, è certo che nelle conclusioni dell’atto di appello, correttamente riprodotte dalla sentenza impugnata, salvo, peraltro, l’inciso finale relativo alla reiterazione delle istanza istruttorie, non vi è una formulazione delle conclusioni in ordine alla chiesta riforma della sentenza di primo grado, ma è altrettanto vero che nella sua illustrazione l’atto di appello articolava cinque motivi dalla seconda metà della pagina cinque fino ad un terzo della pagina dodici (per come individuate nella integrale riproduzione fattane nel ricorso).
Ora, l’atto di appello, nel regime applicabile al processo e di cui all’art. 342 c.p.c., avrebbe dovuto recare l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, “nonché le indicazioni prescritte nell’articolo 163 c.p.c.”. Prima dell’esposizione dei motivi, l’atto recava l’esposizione del fatto sostanziale e processuale.
La Corte territoriale, contemplando l’art. 342 c.p.c., che è la norma regolatrice della forma dell’appello, avrebbe dovuto esaminare innanzitutto se i motivi erano specifici e se erano parametrati alla motivazione della decisione impugnata, atteso che il motivo di appello, come qualsiasi motivo di impugnazione, implicando necessariamente una critica alla decisione impugnata, deve altrettanto necessariamente considerare la sua motivazione (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).
Avrebbe, poi, dovuto interrogarsi sul senso dell’ulteriore proclamazione che la norma fa circa le indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c. ed avrebbe dovuto farlo considerando che tale rinvio, per un evidente principio di non contraddizione, si deve coniugare con quanto la norma già prescrive nel senso ora detto con la regola della specificità dei motivi ed in generale con il porsi l’atto di appello, quale domanda di impugnazione diretta contro la sentenza di primo grado, in necessaria correlazione con lo svolgimento processuale di primo grado e la sentenza stessa.
In tale ottica, attesa la sicura inerenza dei motivi siccome specifici alla funzione di individuare la “domanda” sottesa all’esercizio del diritto di impugnazione, cioè la postulazione del particolare giudizio che si esprime con l’appello, e considerato che tanto “la determinazione della cosa oggetto della domanda”, cui allude l’art. 163 n. 3, tanto “l’esposizione dei fatti e degli elementi dei diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni”, cui allude l’art. 163 n. 4, quali requisiti riferibili alla citazione di primo grado, in quanto facenti parte del fatto processuale di primo grado debbono essere riferiti nell’esposizione sommaria del fatto, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che i detti requisiti, se considerati con riguardo alla citazione di appello, sono necessariamente requisiti che appaiono contenuti impliciti, ma necessari, dell’ottemperanza al particolare requisito della specificità dei motivi di appello già previsto dall’art. 342 c.p.c., sicché l’ulteriore prescrizione delle indicazioni di cui all’art. 163 c.p.c. non può che concernere requisiti previsti da tale norma distinti da quelli del n. 3 e del n. 4 di essa.
In pratica, l’art. 342 c.p.c., quando, nel testo anteriore a quello risultate dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, disponeva che la citazione di appello dovesse rispettare il requisito della specificità dei motivi e poi ulteriormente ch’essa recasse le indicazioni prescritte dal’art. 163, doveva intendersi nel senso che la previsione del detto requisito assorbisse i contenuti di cui all’art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., in quanto essi, con riferimento alla domanda proposta con l’atto di appello erano necessariamente implicati dall’onere di specificità, onde la prescrizione delle indicazioni di cui all’art. 163 andava riferita, con il limite della pertinenza (vedi ora per il n. 7 dell’art. 163 Cass. sez. un. n. 9407 del 2013) agli altri numeri dell’art. 163.
Ne segue che, con riferimento alla prescrizione del n. 4 dell’art. 163 riguardo alle conclusioni, si doveva ritenere che essa fosse già immanente a quella della specificità, di modo che la valutazione sull’esistenza delle conclusioni in ordine alla postulazione dell’esito dell’appello sulla sentenza di primo grado si risolveva in quella sottesa dall’apprezzamento del rispetto della specificità. L’applicazione alla valutazione della specificità del criterio della idoneità al raggiungimento dello scopo comportava, in conseguenza, che, in assenza formale di una parte conclusiva dell’atto di appello, riassuntiva della conclusioni riguardo all’incidenza sulla sentenza di primo grado, ben fosse possibile desumere le stesse dalla considerazione analitica o complessiva dei motivi. Ciò, perché il motivo di appello, per essere specifico, doveva necessariamente essere conclusivo, cioè rapportarsi alla motivazione della sentenza di primo grado con necessaria indicazione del suo riesame e, quindi, dell’esito di esso e, dunque, di una conclusione.
La sentenza impugnata non ha rispettato tali principi (sostanzialmente già sottesi nel seguente principio di diritto, affermato dalla Sezione Lavoro: “L’atto introduttivo del giudizio, anche nel processo del lavoro, deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione; ne consegue che la mancata riproduzione, nella parte dell’atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto di impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell’atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. (Nella specie la sentenza cassata aveva omesso di prendere in esame una richiesta subordinata, perché l’appellante aveva genericamente concluso domandando la riforma della sentenza e il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, sebbene dall’atto risultasse, dopo l’indicazione anche di questo motivo subordinato, l’invito al Collegio a considerare tutti quelli indicati come motivi specifici di impugnazione)” (così Cass. n. 7585 del 2003 e, in precedenza, Cass. n. 407 del 1986), giacché, non solo ha assunto in modo del tutto confuso e generico i contenuti degli artt. 342, 163 e 164 (tra l’altro senza considerare che quest’ultima norma non sanziona con la nullità la mancanza delle conclusioni di per sé considerata), ma ha poi espressamente sanzionato la mancanza di conclusioni finali in ordine al modo in cui si chiedeva riformare la sentenza di primo grado, quasi che le conclusioni, anche nell’art. 163 c.p.c., partecipino dei requisiti della determinazione della cosa oggetto della domanda e delle ragioni di essa, cioè della causa petendi e del petitum sostanziale e dei fatti costitutivi della prima riguardo ai c.d. diritti eterodeterminati, mentre, invece, esse sono relative al c.d. petitum immediato, cioè al provvedimento richiesto al giudice, che, con riferimento al giudizio di appello si risolve in un aspetto che implica l’effetto provvedimentale sulla sentenza di primo grado e nel contempo l’effetto provvedimentale chiesto con riferimento alla tutela sostanziale domandata.
Effetti che nell’atto di appello, se, secondo un criterio di ordinata esposizione, dovrebbero assumere rilievo formale autonomo, tuttavia necessariamente sono parte dell’esposizione di un motivo, se condotta in modo specifico, sicché bene possono anche solo risultare da esso.
Nel caso di specie, poi, la richiesta di accoglimento dell’appello per i motivi esposti si risolveva anche nel ribadire quanto emergeva da ciascun motivo.
La Corte territoriale avrebbe, dunque, dovuto condurre l’indagine sull’esistenza delle conclusioni nel quadro di quella sulla specificità e, sotto tale profilo, l’esame dei cinque motivi rivela il rispetto dell’esigenza di specificità anche per quanto attiene alle conclusioni riguardo alla sentenza di primo grado.
E ciò anche con rifermento all’esistenza in primo grado di una domanda principale e di una domanda subordinata: infatti, l’esposizione di tutti i motivi contiene chiari elementi che avrebbero potuto consentire alla Corte territoriale di comprendere a quale domanda si riferivano.
In particolare: a) il primo motivo di appello denunciava omessa pronuncia della sentenza di primo grado sulla domanda subordinata, onde chiaramente esprimeva la conclusione nel senso che su quella domanda dovesse decidersi da parte del giudice d’appello; b) il secondo postulava che, se il primo giudice avesse avuto contezza del dover provvedere su detta domanda, avrebbe dovuto sospendere ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; c) il terzo postulava la stessa cosa; d) il quarto, lamentando l’erronea dichiarazione di inammissibilità di domande proposte ai sensi dell’art. 183 c.p.c., evidentemente postulava che esse dovessero invece esaminarsi; e) il quinto faceva riferimento alla sentenza del Tribunale e, dunque, necessariamente rapportava l’impugnazione ad essa e implicava una conclusione.
L’esame dell’appello rivela, dunque, che i motivi recavano le conclusioni, cioè le richieste di intervento sulla sentenza di primo grado inerenti il c.d. petitum immediato e semmai la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare – fermo l’apprezzamento della loro fondatezza – se per caso la loro direzione non implicasse acquiescenza rispetto alla domanda principale.
p.4. La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, comunque, in diversa composizione. La Corte di rinvio esaminerà l’appello ritenendo che esso conteneva le conclusioni in ordine alla chiesta riforma della sentenza di primo grado e procederà all’esame dei motivi individuando sulla base del loro tenore a quale fra le domande proposte in primo grado in via principale ed in via subordinata si riferiscano, se del caso riscontrando se essi si riferiscano soltanto a quella subordinata.
Al giudice di rinvio è rimesso di regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Redazione