Atti negoziali: l’ufficiale dell’anagrafe non ha il potere di autenticare la firma (Cass. n. 19966/2013)

Redazione 30/08/13
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Svolgimento del processo

1. Il Comune di San Cono propose opposizione (il 17 ottobre 2000) avverso l’ordinanza di assegnazione di somme pignorate, emessa (il 9 ottobre 2000) nella procedura esecutiva promossa dalla creditrice ditta CEI (Costruzioni Elettroimpianti), nella forma del pignoramento presso il terzo, costituito dal tesoriere del Comune, *********************** spa; procedura, nella quale erano intervenuti, quali creditori, S.G. , S.A. , nonché gli avvocati ****** e ****** . Dedusse la non pignorabilità delle somme, poiché indisponibili ai sensi del d.lgs. n. 77 del 1995, come da delibera G.M. n. 223 del 14 dicembre 1998.
Il Tribunale rigettò l’opposizione (sentenza del 13 novembre 2002). Ritenne: – che con l’opposizione agli atti esecutivi, formalmente proposta dal Comune, non potesse farsi valere la non pignorabilità, non venendo in rilievo vizi formali degli atti esecutivi; che, anche a voler qualificare l’opposizione proposta come opposizione all’esecuzione, la stessa sarebbe stata inammissibile per tardività, perché avrebbe dovuto essere proposta prima dell’ordinanza di assegnazione.
2. L’appello, proposto dal Comune e, con separato atto da Banca Intesa Spa (già succeduta al Banco Ambrosiano) fu dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Catania (sentenza del 21 giugno 2007, notificata il 26 luglio 2007).
2.1. Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, la Corte di merito ha ritenuto l’appello del Comune inammissibile.
Da un lato ha rilevato che, considerata come opposizione agli atti esecutivi, secondo la prospettazione del Comune, la sentenza che l’ha decisa sarebbe stata direttamente ricorribile in cassazione, non essendo appellabile ex art. 618, secondo comma, cod. proc. civ. Dall’altro che, considerata quale opposizione all’esecuzione (appellabile ai sensi del 616, prima della riforma con la legge n. 52 del 2006) – rimedio attraverso il quale può farsi valere l’impignorabilità, che investe l’an dell’azione esecutiva – sarebbe stata proposta tardivamente perché la pignorabilità dei beni può essere fatta valere soltanto finché non sia esaurito il processo esecutivo e, cioè, nell’ipotesi di espropriazione presso terzi, finché non sia emessa l’ordinanza di assegnazione.
3. Avverso la suddetta sentenza, il Comune propone ricorso per cassazione, con tre motivi, e deposita memoria.
Resistono con unico controricorso L.G.V. e L.G.U. , che eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per la mancanza della procura speciale nella copia notificata del ricorso.
Le altre parti, ritualmente intimate, non svolgono difese.

Motivi della decisione

1. Il profilo di inammissibilità del ricorso eccepito dai controricorrenti è privo di pregio.
1.1. La procura speciale è contenuta in atto separato, redatto in data antecedente al ricorso, ed è stata specificamente conferita per la sentenza in argomento. Essa risulta richiamata nell’intestazione del ricorso; è stata indicata nel ricorso, quale allegato, unitamente alla delibera della Giunta Municipale; è stata depositata unitamente al ricorso.
1.2. I controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per la mancanza della procura speciale nella copia del ricorso loro notificata, rilevando che nel ricorso non risulta indicato dove la stessa sarebbe stata apposta.
1.3. Nel ricorso, come detto, la procura speciale è richiamata nell’intestazione con la data del conferimento ed è richiamata nella parte conclusiva del ricorso, quale allegato allo stesso.
I controricorrenti, dunque, pur non avendo ricevuto l’allegata procura unitamente al ricorso loro notificato, essendo la procura individuata in ricorso e indicata come allegato nel deposito dello stesso, sono stati posti in grado di verificare l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell’atto di impugnazione. Con la conseguenza, che il ricorso non è inammissibile per questo profilo. A tale conclusione ritiene il Collegio possa pervenirsi sulla scia dell’indirizzo giurisprudenziale che – in riferimento all’ipotesi di mancata trascrizione degli estremi della procura speciale, conferita dal ricorrente al difensore, nella copia del ricorso notificata alla controparte – ha dato rilievo, ai fini di negare l’inammissibilità del ricorso, all’esistenza di elementi specifici ed univoci sulla base dei quali la controparte potesse avere la certezza che il mandato era stato conferito prima della notificazione dell’atto, (ex plurimis, Cass. 2 luglio 2007, n. 14967).
2. Tuttavia, il ricorso è inammissibile per l’inidoneità della procura speciale conferita.
2.1. La procura speciale è stata conferita dal Sindaco al difensore con scrittura privata autenticata, dall’ufficiale dell’anagrafe del Comune, ai sensi del’art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Non venendo in questione le ipotesi di conferimento di procura certificata dal difensore (art. 83, terzo comma cod. proc. civ.), rileva il secondo comma dell’art. 83, cit, secondo il quale la procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La questione all’attenzione della Corte è “se l’ufficiale dell’anagrafe sia un pubblico ufficiale che possa autenticare la scrittura privata con la quale si conferisce la procura speciale alle liti”.
Ritiene il Collegio che la risposta debba essere negativa.
2.2. Non vi sono pronunce della Corte sul profilo specifico.
2.2.1. La Corte ha avuto modo di occuparsi della procura alle liti conferita con scrittura privata autenticata dal segretario comunale e ne ha escluso l’idoneità. In particolare, ha escluso che il potere di autenticazione, della scrittura privata contenente la procura, da parte del segretario comunale, potesse trovare fondamento: – nell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), concernente solo l’autenticazione di istanze da produrre ad organi amministrativi; nell’art. 89 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale), concernente la possibilità per i segretari comunali di rogare, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, gli atti e i contratti “riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere”. Ai fini della idoneità della procura rilasciata con separata scrittura privata, avente natura negoziale, ha affermato che deve essere autenticata dal notaio, al quale spetta, ai sensi dell’art. 2703 cod. civ., certificare l’autografia di tali sottoscrizioni, previo accertamento della identità personale delle parti, non limitato al controllo dei documenti identificativi (Cass. 15 marzo 2001, n. 3757, Cass. 3 aprile 1998, n. 3426).
2.2.2. Inoltre, rispetto ad ipotesi di procura rilasciata all’estero dalla parte al proprio difensore con scrittura privata, richiamata l’applicabilità della legge processuale italiana, ha ritenuto idonea l’autenticazione della firma da parte dell’autorità consolare italiana, in quanto titolare di competenze notarili, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (Cass. 30 settembre 2005, n. 19214).
2.3. In definitiva, ha ricondotto il potere di autenticazione della firma, della scrittura privata con cui si conferisce la procura, che si sostanzia nel potere di dichiarare che l’atto è stato sottoscritto in sua presenza, ai poteri conferiti dalla legge al notaio, non rinvenendo nella legislazione relativa alla documentazione amministrativa, all’epoca applicabile ratione temporis alle fattispecie, norme attributive di tale potere.
3. Le conclusioni non sono diverse prendendo in esame la normativa sopravvenuta in materia di documentazione amministrativa, con specifico riferimento all’incaricato comunale.
3.1. Il T.U. della documentazione amministrativa del 2000, finalizzato alla semplificazione delle procedure: da un lato, non ha previsto l’autentica di firma per le istanze presentate alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (art. 21, comma 1 e art. 38, comma 3 del d.P.R. n. 445 del 2000); dall’altro, ha previsto l’autenticazione, anche da parte del “dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco”, per le istanze presentate agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, nonché per le istanze presentate a soggetti diversi (art. art. 21, comma 2).
Inoltre, non mancano nella legislazione statale casi in cui è specificamente conferita, al dipendente addetto dell’ufficio comunale, il potere di autenticazione di determinati atti (a titolo esemplificativo, art. 14, legge n. 53 del 1990, in materia elettorale; art. 31 l. n. 184 del 1983, in materia di adozione).
In definitiva, emerge un sistema normativo nel quale il potere di autenticazione del dipendente addetto dell’ufficio comunale non è generalizzato, ma è di volta in volta individuato dal legislatore.
3.2. Ne consegue che, non potendosi ricavare dal sistema normativo un potere dell’incaricato comunale di autenticare la firma di atti negoziali, è nulla la procura speciale alle liti conferita mediante scrittura privata con firma autenticata dall’ufficiale dell’anagrafe del Comune.
4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140 del 2012, seguono la soccombenza nei confronti di L.G.V. e L.G.U. .
Non avendo le altre parti intimate svolto difese, non sussistono le condizioni per la pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di L.G.V. e L.G.U. , delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Redazione