Assolto dall’imputazione ascrittagli con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” (Cass. pen. n. 27726/2013)

Redazione 24/06/13
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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile l’appello proposto da M.F. avverso la sentenza in data 7 novembre 2011 del Tribunale di Catania, che aveva assolto il medesimo con la formula “perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato” dalla imputazione di cui all’art. 316 ter c.p., così riqualificati i fatti contestati, originariamente rubricati ai sensi degli artt. 483 e 640 c.p. (in (omissis), acc. il (omissis)), con trasmissione degli atti al Prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa.

Osservava la Corte di appello che l’imputato non aveva interesse a impugnare una pronuncia largamente liberatoria, e l’asserito interesse dell’imputato a evitare la possibilità dell’applicazione di una sanzione amministrativa poteva essere perseguito nell’eventuale procedimento amministrativo.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. ***************, il quale, premessa una ricostruzione delle vicende processuali, denuncia con un primo motivo la violazione dell’art. 568 c.p.p., osservando che il suo interesse a impugnare la sentenza di primo grado derivava dall’avere il Tribunale ritenuto sussistente la violazione amministrativa di cui al secondo comma dell’art. 316 ter c.p., con conseguente assoggettabilità del M. alla relativa sanzione all’esito del procedimento amministrativo davanti al Prefetto di Catania.

Con un secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 33 c.p.p. e ss., nonchè dell’art. 521 c.p.p., posto che la riqualificazione dei fatti, come operata dal primo giudice, avrebbe dovuto determinare la trasmissione degli atti al Tribunale collegiale, e comunque tale riqualificazione era avvenuta senza assicurare preventivamente un contraddittorio sul punto.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, che ha natura pregiudiziale, è fondato.

2. Va affermato che la statuizione del giudice penale che pur assolvendo l’imputato dalla imputazione ascrittagli con la formula “perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato” implichi una responsabilità di natura amministrativa del medesimo soggetto incide negativamente sulla sua posizione giuridica soggettiva, rendendo concreto un suo interesse a impugnare la decisione per ottenere una assoluzione con formula completamente liberatoria (come nella specie l’imputato mostra di voler perseguire) quale quella “il fatto non sussiste” o quella “per non avere commesso il fatto”; come da ultimo osservato da Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252693, che, pur riferendosi al caso specifico del reato depenalizzato, esprime principi generali in tema di interesse a ricorrere contro una sentenza implicante una responsabilità amministrativa che il Collegio pienamente condivide.

3. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che nel nuovo giudizio dovrà procedere all’esame nel merito dei motivi di impugnazione a suo tempo proposti dall’imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.

Redazione