Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali: requisiti per l’indennizzabilità (Cass. n. 21249/2012)

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Massima

Nella assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali (d.P.R. 1165/1965) l’indennizzabilità non consegue alla mera circostanza che l’infortunio sia avvenuto durante e nel luogo di esecuzione del lavoro, in quanto è necessario, quale ulteriore requisito, che tra l’attività di lavoro e l’infortunio sussista un preciso e concreto nesso di derivazione eziologia.

Ciò vale anche per quanto concerne il c.d. infortunio in itinere (art. 12 d.lgs. 38/2000) per la cui indennizzabilità occorre l’accertamento della sussistenza di un nesso causale tra evento e attività lavorativa. 

 

 

1.     Premessa

 

Nella decisione in commento del 29 novembre  2012, n. 21249 i  giudici della Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, hanno precisato, che in tema di infortunio in itinere (1) l’indennizzabilità subito dal prestatore di lavoro nella percorrenza, con mezzo privato, della distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro postula:

–         sussistenza del nesso causale (eziologico) tra percorso seguito ed evento (2);

–         sussistenza di un nesso almeno occasionale tra percorso seguito ed attività lavorativa (3);

–         necessità dell’utilizzo del mezzo privato, usato dal lavoratore, per il collegamento tra il luogo di abitazione e quello di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro, ovvero della fruibilità (certa) di tali pubblici servizi, nel caso in cui risulti impossibile (4) la determinazione a priori della durata della sua prestazione lavorativa.

Come si può, infatti, leggere testualmente nella sentenza in commento, con riferimento a precedenti giurisprudenziali (5) “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere” ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo”.

 

 

2. La fattispecie

La Corte d’Appello di Perugina aveva rigettato l’appello proposto da C. G. nei confronti dell’INAIL, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Perugia.

Il C. aveva adito il Tribunale esponendo di aver subito un infortunio sul lavoro, a seguito del quale aveva riportato, oltre un periodo di invalidità temporanea, postumi invalidanti permanenti.

Poiché a seguito del sinistro aveva riportato un trauma cranico occipitale con possibile frattura, aveva chiesto all’INAIL l’indennizzo corrispondente, e l’INAIL aveva liquidato una rendita corrispondente all’11 per cento di inabilità.

Successivamente l’INAIL però aveva ritenuto insussistente l’infortunio sul lavoro, e aveva proposto querela nei confronti del ricorrente per truffa, avendo questi dolosamente tratto in inganno l’Istituto medesimo circa la natura del sinistro, sospendendo l’erogazione della rendita dall’inizio del 1994.

Il procedimento penale si era concluso con l’affermazione della insussistenza del fatto, ma l’INAIL aveva continuato a rifiutare la prestazione.

Il Tribunale di Perugia aveva rigettato il ricorso del C..

La Corte d’Appello, precisava che il procedimento penale per truffa, iniziato su querela dell’INAIL per avere l’assistito tratto in inganno l’Istituto falsamente circa il fatto che l’infortunio doveva considerarsi sul lavoro in itinere, si era concluso con assoluzione perché “il fatto non sussiste“.

Diversamente il procedimento penale a carico di entrambi i fratelli per danneggiamento, si era conclusa con l’applicazione della pena a richiesta della parte.

Affermava, quindi, di dover accertare se l’infortunio del 16 giugno 1991 era stato o meno infortunio sul lavoro, in itinere; a fronte di risultanze processuali discordanti, la mera risultanza che il C. fosse stato assolto dall’imputazione di truffa comportava solo che era stato accertato con autorità di giudicato che truffa non vi era stata, ma ciò non significava che l’infortunio avesse dovuto considerarsi commesso in occasione di lavoro.

Riteneva la Corte d’Appello che nella fattispecie in esame, premesso che era rimasto accertato che il C. viaggiava, trasportato, a bordo del furgone del fratello, per recarsi a svolgere un lavoro presso la suddetta società, erano intervenuti una serie di fatti, non collegati all’attività lavorativa, che avevano interrotto il nesso di causalità.

La questione si sposta dinanzi l’attenzione della Corte di Cassazione;

–         con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., dell’art. 437 c.p.c.; omessa motivazione su un profilo decisivo della controversia;

–         con il secondo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione dell’arti e dell’art. 2 del d.P.R. 1124/1965, nonché dell’art. 444 cpp e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

 

 

3. Il rischio elettivo

 

Secondo l’orientamento della Corte (6), per configurare il rischio elettivo si devono integrare i seguenti presupposti:

a) che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive;

b) che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur incongrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive;

c) che l’evento conseguente all’azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l’attività lavorativa.

Il rischio elettivo rappresenta dunque una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione e perciò esclude l’indennizzabilità del lavoratore coinvolto (7).

 

 

4. Conclusioni

 

Nella sentenza in commento si legge testualmente che “Il requisito della “occasione di lavoro” implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal “rischio elettivo”, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (8)”.

La Corte di appello ha ritenuto di poter ravvisare nella fattispecie gli estremi del c.d. rischio elettivo  affermando che la condotta dell’attuale ricorrente aveva interrotto il nesso causale.

La decisione si fonda sulla ricostruzione degli eventi relativi alla dinamica dell’incidente, compiuta sulla base delle deposizioni dei testi C. e M..

Tali risultanze non forniscono alcun elemento in ordine alla condotta di G. C., che era trasportato sull’autoveicolo guidato dal fratello M..

Il ricorso, secondo la Corte, deve essere accolto con riguardo al secondo motivo mentre deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo.

Si cassa in ordine al motivo accordo, rinviando anche per quanto concerne le spese del giudizio, alla Corte di Appello di Perugia in differente composizione.

 

5. Rassegna giurisprudenziale

Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio subito dall’assicurato, per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio – economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore. – Cass. civ., sez. lav., 23 luglio 2012, n. 12779

 

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la causa violenta richiesta dall’art. 2 del DPR n. 1124 del 1965 per l’indennizzabilità dell’infortunio, è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l’infortunato sia addetto, purché lo sforzo stesso, ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione.

La predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale fra lo sforzo fisico (o le situazioni di stress emotivo ed ambientale) e l’evento infortunistico, anche in relazione al principio dell’equivalenza causale di cui all’art. 41 cod. pen., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia e ben potendo, anzi, preesistenti fattori patologici rendere più gravose e rischiose per il lavoratore attività in genere non comportanti conseguenze negative, provocando la brusca rottura del preesistente, precario equilibrio organico, con conseguenze invalidanti.

Ai fini del riconoscimento dell’eziologia lavorativa dell’infortunio, non si richiede uno sforzo fisico particolare, né tanto meno eccezionale o abnorme, che esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l’infortunato sia addetto, sempreché esso si riveli come diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente. – Cass. civ., sez. lav., 30 dicembre 2009, n. 27831

 

 

Ai fini dell’indennizzo dell’infortunio sul lavoro, il rischio elettivo non si configura allorquando la condotta del lavoratore, pur volontaria, non necessitata ed anche imprudente sia tuttavia riconducibile all’attività lavorativa.Cass. civ., sez. lav., 18 maggio 2009, n. 11417

 

  

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

___________ 

(1) D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

(2) Inteso nel senso che tale percorso deve costituire quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione.

(3) Inteso nel senso che il primo non sia dal prestatore di lavoro percorso per ragioni personali oppure in orari che non siano riconducibili alla seconda.

(4) Tenendo conto della particolarità dell’attività svolta.

(5) Cfr. Cass., n. 11545/2012, n. 3776/2008.

(6) Sul punto cfr. Cass. n. 15047/2007; Cass. n. 15312/2001; Cass. n. 8269/1997; Cass. n. 6088/1995.

(7) Cfr. Bellini G., Indennizzo dell’infortunio sul lavoro e rischio elettivo,  Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 18.05.2009, n. 11417, in Altalex.com del 12 giugno 2009, http://www.altalex.com/index.php?idnot=46157

(8) Cfr. sul punto anche Cass., n. 2642/2012, Cass., n. 17655/2009.

Sentenza collegata

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