Assegno sociale agli extracomunitari (Cass. n. 13576/2013)

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Massima
Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perchè ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani.

 

1. Questione 

La lavoratrice extracomunitaria presentava ricorso al giudice del lavoro di Milano, in quanto extracomunitaria titolare di carta di soggiorno per ricongiungimento familiare, chiedeva la concessione dell’assegno sociale ex art. 3 della L. 8 maggio 1995 n. 335. Il Tribunale rigettava la domanda e proponeva appello, il quale la Corte d’appello accoglieva l’impugnazione e dichiarava il diritto alla richiesta prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla concessione della carta di soggiorno (marzo 2002). Accertava in fatto la Corte che tale documento era stato concesso per ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. 286/1998 e che la richiedente apparteneva ad un nucleo familiare composto da sei persone che cumulativamente non raggiungeva un reddito superiore a quello minimo che detto art. 29 considerava necessario per il ricongiungimento (nella specie il triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale). La Corte, rilevato che l’attrice, in quanto priva reddito individuale, possedeva il requisito previsto dall’art. 3 della legge n. 335 del 1995 per la concessione dell’assegno sociale al cittadino italiano, per il principio di parità di trattamento tra cittadino nazionale e cittadino extracomunitario, fissato dall’art. 2 della legge n. 286 del 1998, riteneva che dovesse essere concessa la richiesta prestazione.

Infine, l’Inps presenta ricorso per cassazione, il quale viene rigettato.

 

 

2. Giurisprudenza di legittimità e costituzionale: extracomunitari e diritti previdenziali

La questione che esamina la presente pronuncia riguarda se il cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno ma non della carta di soggiorno possa ottenere l’assegno sociale.

E’ preliminare un breve riepilogo del quadro normativo e di quello giurisprudenziale di riferimento, quest’ultimo caratterizzato dall’intervento di diverse pronunce della Corte costituzionale.

Con la sentenza n, 11 del 2009, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della L. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 286/1998 – come modificato dall’art. 9, comma 1, della L. 189/2002, e poi sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 3/2007 nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all’art. 12 della L. 119/2007 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perchè essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. 3/2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Con la sentenza n. 187 del 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 39, della L. 388/2000, nella parte in cui lo stesso subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui alla L. 118/1971 art. 80, comma 39, ritenendo dirimenti gli approdi ermeneutici, cui la CEDU è pervenuta nel ricostruire la portata del principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione, sottolineando che, se anche quest’ultima non sancisce un obbligo per gli Stati membri di realizzare un sistema di protezione sociale o di assicurare un determinato livello delle prestazioni assistenziali; tuttavia, una volta che tali prestazioni siano state istituite e concesse, la relativa disciplina non potrà sottrarsi al giudizio di compatibilità con le norme della Convenzione e, in particolare, con l’art. 14 che vieta la previsione di trattamenti discriminatori.

Già prima, tuttavia, occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 306 del 2008, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della L. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 286/1998, come modificato dall’art. 9, comma 1, della L. 189/2002, e poi sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 3/2007, – nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della L. 18/1990 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perchè essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. 3/2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

2.2. Come si è accennato la disciplina di riferimento è costituita dall’art. 12 della L. 118/1971, art. 80, comma 19, della L. 388/2000, nonchè dall’art. 9 del D.Lgs. 286/1998.

L’art. 80, comma 19, della L. 388/2000, su quale sono intervenute le suddette pronunce del Giudice delle Leggi, che concorrono a determinarne il contenuto precettivo, stabilisce, per quanto qui interessa, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 286/1998 l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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