Assegnazione sedi farmaceutiche messe a concorso (Cons. Stato n. 5218/2012)

Redazione 08/10/12
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Fatto e diritto

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, dott. M., farmacista abilitato, ha partecipato al concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, bandito per la Provincia di Torino nel 1995.
L’interessato è risultato al posto n. 64 in graduatoria. Interpellato in applicazione dell’art. 2 della legge n. 389/1999 (entrata in vigore nel frattempo) ha indicato alcune sedi di suo gradimento fra le quali la sede di Settimo Torinese n. 10, con priorità rispetto a quella di Ronco Canavese. Tuttavia gli è stata assegnata la sede di Ronco Canavese, in quanto l’altra risultava già assegnata ad altra persona che aveva una posizione migliore in graduatoria. Conseguentemente l’interessato ha accettato la sede di Ronco Canavese.
Successivamente il dott. M. ha appreso che la sede di Settimo Torinese n. 10 si era resa nuovamente disponibile in quanto il precedente assegnatario aveva rinunciato (ovvero era decaduto) e che a quel punto era stata assegnata ad altra concorrente, la dottoressa D. C., collocata al n. 106 della graduatoria.
2. Il dott. M. ha impugnato davanti al T.A.R. Piemonte gli atti con i quali la farmacia di Settimo Torinese era stata assegnata alla dottoressa C.. L’interessato sosteneva che, una volta resasi nuovamente disponibile la sede già assegnata, si sarebbero nuovamente dovuti interpellare, secondo l’ordine della graduatoria, coloro che avevano espresso preferenza per quella sede (ancorché nel frattempo fossero risultati assegnatari di altra sede e l’avessero accettata) invece di interpellare coloro che – essendo in posizione deteriore in graduatoria – erano ancora in attesa di assegnazione.
Il ricorso è stato respinto dal T.A.R. Piemonte con la sentenza 17 aprile 2008, n. 692. La sentenza è basata sulla considerazione che la legge n. 389/1999, art. 2, disciplina positivamente il modo di procedere e nel caso in esame la disposizione era stata puntualmente osservata.
3. Il dott. M. ha proposto appello a questo Consiglio, riproponendo le proprie tesi. Si è costituita per resistere la Regione Piemonte. La controinteressata dottoressa C. non si è costituita.
4. Il Collegio osserva che la controversia si concentra sull’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 389/1999, che disciplina il procedimento di assegnazione delle sedi farmaceutiche messe a concorso.
Conviene ricordare che secondo la disciplina anteriore i candidati utilmente collocati in graduatoria venivano interpellati singolarmente e consecutivamente, per la scelta della sede fra quelle messe a concorso. Per quanto qui interessa, si può dire che il secondo graduato non veniva interpellato sino che non fosse perfezionata l’assegnazione della sede al primo graduato, operazione quest’ultima che richiedeva un certo tempo perché il primo interpellato aveva a disposizione un certo termine per esprimere la propria scelta e poi ancora nuovo termine per gli adempimenti conseguenti all’assegnazione. E’ facile comprendere che qualora vi fossero parecchie sedi da assegnare l’intero procedimento poteva richiedere anni.
5. Volendo porre rimedio a questi inconvenienti, il legislatore ha dettato l’art. 2 della legge n. 389/1999, del seguente tenore:
«1. Per l’assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, i candidati risultati idonei, entro sessanta giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l’ordine di graduatoria. L’indicazione espressa da ciascun candidato non può essere modificata. Il candidato che non indica, entro il quinto giorno successivo a quello dell’interpello, la farmacia prescelta, è escluso dall’assegnazione. L’assegnazione delle sedi avviene secondo l’ordine previsto dalla graduatoria.
«2. Le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso».
6. Nel caso in esame, la sede prioritariamente richiesta dal dottor M. risultava già assegnata ad altri nel momento in cui egli doveva procedere alla sua scelta; e per questa ragione egli ha accettato un’altra sede, quella di Ronco Canavese. Quando, più tardi, si è resa nuovamente disponibile la sede di Settimo Torinese, l’amministrazione ha fatto applicazione del comma 2 dell’art. 2, e pertanto si è rivolta ai candidati che in quel momento risultavano ancora in attesa di assegnazione, anziché coinvolgere nel procedimento coloro che, come il dottor M., avevano già accettato una sede.
Ad avviso del Collegio, come già ritenuto dal T.A.R., il modo di procedere seguito dall’amministrazione appare pienamente aderente al disposto della legge del 1999.
A proposito dell’interpretazione di quest’ultima legge, conviene ricordare che secondo la giurisprudenza con l’espressione “sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili” la disposizione si riferisce alle stesse sedi farmaceutiche contemplate nel bando di concorso, non già ad altre sedi farmaceutiche non comprese nel bando (la possibilità di utilizzare la graduatoria anche per coprire sedi diverse da quelle messe a concorso è stata introdotta da disposizioni successive, che qui non vengono in rilievo). Ciò conferma che la vicenda di cui ora si discute rientra pienamente nella previsione dell’art. 2, comma 2 e che l’applicazione che ne è stata fatta è aderente al disposto della legge, senza margini di incertezza.
7. Si può ammettere, semmai, che la legge del 1999, nella parte che qui interessa, sia frutto di una scelta legislativa che può apparire discutibile, in quanto si discosta parzialmente dal principio dell’ordine di graduatoria inteso nella sua rigorosa astrattezza.
Nondimeno, il meccanismo ideato dal legislatore non è privo di una sua ragionevolezza. Se l’attuale appellante, una volta resasi disponibile la sede di Settimo Torinese, avesse potuto optare per questa, avrebbe lasciato a sua volta disponibile la sede di Ronco Canavese che peraltro aveva già accettato, e si sarebbe così aperta una catena di revoche e riassegnazioni di sedi già assegnate. Il tutto in contrasto con lo scopo perseguito dal legislatore, che è quello di definire in tempi brevi e certi la complessa procedura di assegnazione delle sedi ai candidati del concorso, in vista dell’interesse pubblico alla piena e pronta efficienza del servizio farmaceutico; il quale interesse, attenendo alla tutela della salute dei cittadini, assume rilevanza primaria anche dal punto di vista costituzionale.
Non si ravvisano dunque gli estremi per sollevare una questione di costituzionalità.
8. In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza del T.A.R. deve essere confermata.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2012

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