Arruolamento nell’Arma dei Carabinieri (Cons. di Stato N. 05541/2011)

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L’accertamento dell’idoneità psico-attitudinale dei candidati all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri è caratterizzato dal fatto di essere riferito ad un determinato momento che assume un caratteristico rilievo esclusivo, nel senso della sua sostanziale irripetibilità anche al fine di non violare il principio della par condicio, con la conseguenza che la circostanza per cui il profilo psico-attitudinale possa differire in altri momenti o in altra sede non è indicativa del sintomo di eccesso di potere per contraddittorietà e/o irragionevolezza del giudizio reso.

L’accertamento dei requisiti psico-attitudinali ai fini del reclutamento nell’Arma dei Carabinieri costituisce una tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell’azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento dei fatti o da evidente illogicità o incongruenza delle conclusioni, nella specie non rinvenibili.

Non solo. Occorre anche considerare che la valutazione effettuata dall’Amministrazione attraverso l’apposita Commissione medica prevista dal bando di concorso per l’arruolamento non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte.

Vale poi osservare come l’accertamento dell’idoneità psico-attitudinale dei candidati all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri è caratterizzato dal fatto di essere riferito ad un determinato momento che assume un caratteristico rilievo esclusivo, nel senso della sua sostanziale irripetibilità anche al fine di non violare il principio della par condicio, con la conseguenza che la circostanza per cui il profilo psico-attitudinale possa differire in altri momenti o in altra sede non è indicativa del sintomo di eccesso di potere per contraddittorietà e/o irragionevolezza del giudizio reso.

Inoltre, i provvedimenti accertativi della mancanza di un requisito appartengono alla categoria degli atti vincolati sia nell’an che nel quid e come tali non richiedono una particolare motivazione al di là della indicazione del requisito ritenuto mancante.

Sentenza collegata

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Cassano Giuseppe

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