Arresti domiciliari: se l’Isee attesta l’indigenza c’è la possibilità per il detenuto di lavorare all’esterno per mantenersi (Cass. pen. n. 9179/2013)

Redazione 26/02/13
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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Napoli, il 14.11.2012 pronunziava ordinanza con la quale accoglieva l’atto di appello proposto dal Procuratore Generale di Napoli e, per l’effetto, revocava l’ordinanza emessa dalla Corte di appello della stessa città in data 24.07.2012 con la quale V.R. veniva autorizzato a svolgere attività lavorativa presso il cantiere della società “Rosa dei Venti”, sito in (omissis).

Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di cui sopra proponeva ricorso per Cassazione personalmente V.R. chiedendone l’annullamento per il seguente motivo:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla revoca dell’ordinanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 284 c.p.p., comma 3, per assenza dell’attestazione dell’effettiva situazione patrimoniale del ricorrente.

 

Motivi della decisione

La difesa del ricorrente, per dimostrare lo stato di assoluta indigenza del V. e del suo nucleo familiare, ha prodotto il modello I.S.E.E. e tale circostanza risulta dalla ordinanza impugnata. In tal modo ha assolto pienamente al suo onere di allegazione, dal momento che tale documento è indicativo della situazione economica e familiare ed è l’unica certificazione che il soggetto privato può produrre per comprovare il suo stato patrimoniale. Pertanto illogica e contraddittoria è la motivazione del provvedimento impugnato, laddove ha ritenuto di revocare il provvedimento favorevole al ricorrente emesso dalla Corte di appello di Napoli in data 24.07.2012 sulla sola base della mancanza di un’attività di indagine patrimoniale, che, tra l’altro, doveva essere disposta dall’Autorità giudiziaria e svolta dal Comando della Guardia di Finanza e sulla quale nessun potere di impulso poteva essere riconosciuto al ricorrente. L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio.

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione del presente dispositivo al Tribunale per il riesame di Napoli.

Redazione