Archiviazione domanda di rinnovo del permesso di soggiorno: valutazione discrezionale da parte del Giudice (Cons. Stato n. 326/2013)

Redazione 21/01/13
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SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9092 del 2012, proposto da:
A. H., rappresentato e difeso dall’avv. ***********, con domicilio eletto in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione II, n. 1081 del 2012, resa tra le parti, concernente l’archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2013 il Cons. *************** e udita l’avvocato dello Stato ***************;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1.- L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.
2.- L’appello deve essere accolto.
Se è vero che, in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002, il permesso di soggiorno non può essere rilasciato o non può essere rinnovato nel caso di intervenuta condanna per uno dei reati ivi specificati, tuttavia l’effetto automaticamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno non può trovare applicazione nel caso disciplinato dall’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 5/2007.
3.- Infatti, «nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».
In presenza di tali condizioni i reati che sono considerati normalmente ostativi costituiscono elementi che possono giustificare il diniego del permesso di soggiorno, ma solo all’esito di una valutazione discrezionale che deve metterli in comparazione con l’interesse all’unità del nucleo familiare e con gli altri elementi indicati dalla norma.
4.- Secondo un orientamento interpretativo ormai consolidato di questa Sezione, i principi introdotti dal d.lgs. n. 5/2007 trovano applicazione «non solo in presenza di un nucleo familiare (ri)costituitosi grazie alla procedura di ricongiungimento, ma anche quando un nucleo familiare avente analoga composizione e analoghe caratteristiche si trovi già unito ab origine o comunque si sia formato senza necessità di un apposito procedimento» (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5089 del 25 settembre 2012).
A parità di composizione del nucleo familiare, infatti, non vi sarebbe alcuna giustificazione razionale per riservare un trattamento più favorevole al nucleo che si sia riunito grazie ad una procedura di ricongiungimento ed uno meno favorevole a quello che risulti già riunito ab origine o che si sia formato in Italia (Consiglio di Stato, sez. III, 8 novembre 2012, n. 5679).
5.- L’applicazione di tale disposizione comporta quindi che, pur in presenza di una causa ostativa al rilascio (o rinnovo) del permesso di soggiorno, il diniego può essere (anche) pronunciato ma solo a seguito di una valutazione discrezionale riferita alla personalità dell’interessato ed alla gravità dei precedenti penali, nonché alla lunga permanenza in Italia ed al suo inserimento, con il nucleo familiare, nel contesto sociolavorativo.
6.- Nella fattispecie l’appellante ha evidenziato di trovarsi in tali condizioni.
Infatti il sig. Abdessamad Hamrani vive in Italia da numerosi in anni con la moglie e con quattro figli (due dei quali nati in Italia).
7.- Né il diniego impugnato può trovare giustificazione nel ritardo con il quale è stata presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
A prescindere infatti da ogni considerazione dai motivi che hanno determinato tale ritardo (connessi alla presentazione della diversa domanda per ottenere il rilascio di un permesso per soggiornanti di lungo periodo) comunque la giurisprudenza, anche di questo Consiglio, ha chiarito che il termine di cui al citato art. 5, comma 4, del t.u. n. 286 non ha natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazione di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia. Con la conseguenza che non può di per sé costituire idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno la presentazione della relativa istanza oltre il termine previsto dalla norma sopra citata (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4492 del 27 luglio 2011).
8.- In conseguenza, per gli esposti motivi, l’appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della appellata sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione II, n. 1081 del 2012, accoglie il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento del diniego impugnato.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2013

Redazione