Appalto pubblico – Requisiti generali- Dichiarazioni di cui all’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006 – Dichiarazioni rese anche per soggetti terzi – Legittimità (TAR Lazio, n. 9438/2013)

Redazione 05/11/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2491 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ****************, con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Azienda Ospedaliera San ************, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************** e ***************, con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi, 29;
nei confronti di
Soc. Cooperativa Istituto di Vigilanza Nuova Citta’ di Roma, ****** Roma Union Security, ****** Securitas Metronotte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti ****************, **************** e ************, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, 5, presso lo studio dell’avv. ****************;
per l’annullamento
del provvedimento n. 64 dell’1.2.2013, avente ad oggetto: aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza, da eseguirsi nei presidi dell’Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri, per la durata di due anni rinnovabili, nonché di tutti gli atti della procedura con particolare riferimento ai verbali della Commissione giudicatrice in relazione ai giudizi espressi sull’offerta tecnica dell’ATI affidataria e, in quanto occorra, del modulo per le autodichiarazioni ex art. 38 del d. lgs., n. 163 del 2006 accluso al Capitolato Speciale d’Oneri e dell’art. 6, p. 1, pag. 7 del medesimo Capitolato, nella parte in cui richiede ai partecipanti di utilizzare il suddetto modulo; infine, del contratto eventualmente stipulato, nonché per la declaratoria della sua inefficacia e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliera San Filippo Neri e della Soc Cooperativa Istituto di Vigilanza Nuova Citta’ di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il Cons. ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 4 marzo 2013 e depositato il successivo 15 marzo, Security Service S.r.l. impugna gli atti indicati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Riferisce di aver partecipato alla gara di appalto, indetta dall’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri di Roma, per l’affidamento del servizio di vigilanza, armata e non armata, delle proprie sedi, nonché per il trasporto di valori, la bonifica degli uffici e la sorveglianza da remoto e di essersi classificata seconda con punti complessivi 78,13 contro il punteggio di 80,19 riportato dall’ATI aggiudicataria.
A sostegno delle proprie ragioni deduce:
1. Violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione del punto 6 lett. B1 del Capitolato Speciale d’Oneri, nonché del principio di tassatività delle clausole previste a pena di esclusione, del principio di par condicio di concorrenti e l’eccesso di potere per motivazione erronea e sviata.
Assume, in sostanza la ricorrente che uno dei procuratori (***************), membro del Consiglio di Amministrazione dotato di amplissimi poteri di rappresentanza (su delega) e gestione della ******à con rappresentanza legale della stessa non ha reso le dichiarazioni ex art. 38, ancorché detta disposizione fosse integralmente richiamata dall’art. 6, lett. B.1 del Capitolato Speciale d’Oneri a pena di esclusione;
2. Ulteriore violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione del punto 6 lett. B1 del Capitolato Speciale d’Oneri, nonché del principio di tassatività delle clausole previste a pena di esclusione, del principio di par condicio di concorrenti e l’eccesso di potere per motivazione erronea e sviata.
Lo stesso motivo è riscontrabile anche per la Città di Roma Metronotte, subentrata, conferendo il proprio ramo d’azienda, alla Nuova Città di Roma soc. Coop . Infatti i soggetti dotati di poteri di rappresentanza legale sono *********** (Pres CdA) e ***************** (membro CdA), i quali, hanno depositato una dichiarazione che, ancorché firmata da entrambi, è resa solo in relazione al sig. ***********;
3. Ulteriore violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione del punto 6 lett. B1 del Capitolato Speciale d’Oneri, nonché del principio di tassatività delle clausole previste a pena di esclusione, del principio di par condicio di concorrenti e l’eccesso di potere per motivazione erronea e sviata.
Analogamente accade per quanto concerne Securitas Metronotte S.r.l. e Union Security perché manca la dichiarazione dei sigg.ri ********* e ***è, soggetti con ampissimi poteri di rappresentanza.
Ed ancora, con riferimento alla società Union Security, mandante dell’ATI aggiudicataria, risulta solo la dichiarazione ex art. 38 di Buzzi Paolo e non di ********************, qualificato espressamente rappresentante dell’Impresa;
4. Illegittimità del modulo per le autodichiarazioni ex art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006, accluso al Capitolato Speciale d’Oneri e dell’art. 6 lett. B1, pag. 7 del medesimo Capitolato nella parte in cui richiede ai partecipanti di utilizzare il medesimo modulo; violazione degli artt. 38 d. lgs. n. 163 del 2006 e 46 e ss. d.P.R. n. 445/2000; violazione del principio di par condicio di concorrenti e l’eccesso di potere per motivazione erronea e sviata.
In via gradata, la ricorrente impugna il Capitolato Speciale d’Oneri nella parte in cui prevede, tra gli allegati, il modulo per le autodichiarazioni ex art. 38, laddove prevede che il legale rappresentante dell’Impresa dichiari che gli altri soggetti societari muniti di poteri di rappresentanza (diversi dal dichiarante) sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 38. Infatti gli artt. 46 e 47 dpr 445/2000 prevedono che la dichiarazione sia resa e sottoscritta dal medesimo interessato, escludendo che un soggetto possa dichiarare uno status o una qualità di un altro soggetto diverso dal dichiarante. Consegue che il modulo deve essere interpretato nel senso che tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza debbano rendere le dichiarazioni;
5. violazione dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Oneri; dell’art. 75 d. lgs. n. 163 del 2006; nonché del principio di tassatività delle clausole previste a pena di esclusione, del principio di par condicio di concorrenti e l’eccesso di potere per motivazione erronea e sviata.
Assume la ricorrente che l’ATI aggiudicataria era in possesso della certificazione ISO 9001 che scadeva in data 7 giugno 2012 e, cioè, in piena gara e non risulta abbia presentato una nuova certificazione in corso di validità. Conseguentemente non poteva beneficiare del pagamento della cauzione in misura ridotta;
6. Ancora violazione dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Oneri; dell’art. 75 d. lgs. n. 163 del 2006; nonché del principio di tassatività delle clausole previste a pena di esclusione, del principio di par condicio di concorrenti e l’eccesso di potere per motivazione erronea e sviata.
Viene rilevata con questo motivo anche la carenza della certificazione ISO 9001 da parte della Città di Roma Metronotte s.r.l., la quale, in sede di richiesta di sub ingresso ha depositato un certificazione della Securintel rilasciata il 9 luglio 2012 dalla Bureau Veritas Certificacion e un’attestazione di quest’ultima sulle procedure di verifica per la voltura della certificazione ISO 9001 in capo alla Città di Roma Metronotte s.r.l., sicché appare chiaro che la Città di Roma Metronotte s.r.l alla data del sub ingresso in gara (19.10.2012) era priva di certificazione ISO 9001 in corso di validità ed efficacia.
Sempre con riferimento alla più volte menzionata certificazione ISO, la ricorrente aggiunge (motivo 7) che comunque per un periodo temporale di oltre un mese l’ATI aggiudicataria è stata senza alcuna certificazione ISO 9001;
7. violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione del punto 6 lett. B1 del Capitolato Speciale d’Oneri, nonché del principio di tassatività delle clausole previste a pena di esclusione, del principio di par condicio di concorrenti e l’eccesso di potere per motivazione erronea e sviata.
Deduce, altresì l’interessata che sia Città di Roma Metronotte S.r.l. che Roma Union Security sono prive del requisito di moralità fissato dall’art. 38, co. 1, lett. e) del d. lgs. n. 163 del 2006. Infatti, per quanto concerne la Union Security vengono versate in atti n. 8 segnalazioni dell’OO.SS. CISL-FISASCAT Roma dal 15.12.2010 al 7.8.2012, che attestano gravi violazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. In relazione alla mandataria Città di Roma Metronotte S.r.l. vengono prodotti la denuncia delle OO.SS. del 12.10.2012 ed il verbale dell’Ente Bilaterale Territoriale per la Vigilanza Privata del 22.2.2013, che attestano la inosservanza delle norme del vigente CCNL da parte della predetta ******à in ATI con Union Security.
8. Violazione art. 9 Capitolato Speciale d’Oneri; violazione del principio di par condicio dei concorrenti ed eccesso di potere per contraddittorietà, contrarietà con le risultanze istruttorie, travisamento dei fatti e motivazione erronea e sviata.
Da ultimo, viene contestato l’operato della Commissione giudicatrice in ordine all’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica, con particolare riferimento al punteggio di 36 su 40, attribuito all’aggiudicataria per la voce “Organizzazione del servizio” a fronte dei 28 punti assegnati alla. ricorrente per la medesima voce.
9. violazione dell’art. 13, co. 5 e 6, d. lgs. n. 163 del 2006; dell’art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990; violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento; illogicità e manifesta irrazionalità, istanza istruttoria.
Con il motivo testé rubricato viene impugnato il diniego di accesso di cui alla nota 1849 del 19.2.2013.
Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 4 aprile 2013 e depositato il successivo 9 aprile, la ricorrente fa presente di essere venuta a conoscenza di una circostanza che avrebbe dovuto condurre alla esclusione della controinteressata, giusta provvedimento di esclusione del 16 novembre 2012 adottato dalla RAI S.p.a. per accertata irregolarità contributiva.
Deduce all’uopo:
1. violazione dell’art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006; violazione del punto 6 del capitolato, del principio di tassatività delle clausole previste a pena di esclusione, del principio di par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per motivazione erronea e sviata.
Assume l’istante che la cedente azienda Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. Coop a r.l. , alla data del 14 settembre 2012, non era in possesso del requisito della “regolarità contributiva” prescritto dall’art. 38, co. 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesto a pena di esclusione. Infatti, ben prima dell’avvio del procedimento di sub ingresso nell’ATI aggiudicataria della Città di Roma Metronotte S.r.l. (procedimento avviato il 19.10.2012) l’Istituto di Vigilanza Nuova città di Roma soc. coop. a r.l., cedente, non era in possesso del requisito di regolarità contributiva per effetto di un DURC irregolare, emesso dall’INPS di Roma il 16.10.2012, attestante il mancato versamento di contributi previdenziali al 14.9.2012 per € 738.108,00.
Aggiunge che la carenza, alla data del 14.9.2012, del requisito della regolarità contributiva in capo al cedente Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. Coop a r.l. avrebbe dovuto indurre la Commissione a dichiarare inammissibile la richiesta, inoltrata in data 19 ottobre 2012, di subentro nell’ATI aggiudicataria della cessionaria Città di Roma Metronotte S.r.l. e ciò in quanto l’ATI aggiudicataria era carente del requisito già alla data del 14.9.2012, ossia prima del subentro della nuova mandataria Città di Roma Metronotte S.r.l.;
2. violazione dell’art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006; violazione del punto 6 del capitolato, del principio di tassatività delle clausole previste a pena di esclusione, del principio di par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per motivazione erronea e sviata.
Sottolinea la ricorrente il rilevante ritardo nell’adempiere gli obblighi contributivi, in particolare pone in evidenza che i contributi relativi all’aprile 2011 sono stati versati quasi un anno dopo mentre un ritardo di sei mesi ha caratterizzato il versamento dei contributi del dicembre 2011. Conseguentemente l’Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma prima dello svolgimento della procedura, durante la procedura e prima della cessione del ramo di azienda (avvenuta nel settembre 2012) non era in regola con il DURC. Né può ritenersi valida la regolarizzazione in corso di gara;
3. violazione dell’art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006 in connessione con l’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere per motivazione erronea, carenza di istruttoria travisamento dei fatti.
L’ATI aggiudicataria è stata illegittimamente ammessa alla gara, poiché ha reso una dichiarazione presuntivamente falsa circa il possesso del requisito di regolarità contributiva.
Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 14 maggio 2013 e depositato il successivo 20 maggio, Security Service S.r.l. deduce che, in sede di incontro effettuato per il subentro dell’ATI aggiudicataria, ha preso conoscenza dell’allegato D al contratto di appalto, rilevando una palese difformità dei servizi rispetto a quelli oggetto della gara.
Deduce, in proposito:
1. violazione degli artt. 2 e ss d. lgs. n. 163 del 2006; del Trattato CE, artt. 43 CE e 49 CE, violazione del principio della par condicio; violazione del bando di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, assenza dei presupposti, sviamento.
La S.A. avrebbe operato una rinegoziazione dell’offerta, con conseguente modifica sotto il profilo qualitativo e quantitativo dell’oggetto della prestazione rispetto all’offerta valutata dalla Commissione nella procedura de qua.
La S.A., infatti, affida un contratto assolutamente diverso rispetto a quello derivante dall’offerta laddove prevede lo svolgimento di 46.823 ore annue di vigilanza a fronte delle 60.000 previste nell’offerta e 12.653 ore annue di portierato, non previste nell’offerta dell’aggiudicataria. La rinegoziazione dell’offerta dell’ATI aggiudicataria ha comportato l’introduzione di elementi nuovi non previsti nell’offerta e distorsivi della concorrenza e lesivi della par condicio;
2. ulteriore violazione degli artt. 2 e ss d. lgs. n. 163 del 2006; del Trattato CE, artt. 43 CE e 49 CE, violazione del principio della par condicio; violazione del bando di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, assenza dei presupposti, sviamento.
Evidenzia la ricorrente la tipologia della gara in argomento caratterizzata dall’offerta economicamente più vantaggiosa ove, per l’appunto, viene premiata l’offerta che, sotto il profilo tecnico, appare la migliore, così come ha fatto la S.A. che ha premiato l’ATI aggiudicataria per la fornitura di un numero di ore di servizio di vigilanza armata più elevato tra le offerte pervenute. Orbene rinegoziando tale offerta per giungere ad una rilevante diminuzione delle ore annue di vigilanza armata ed introdurre il servizio di portierato, non previsto nell’offerta, ha sensibilmente mutato l’offerta tecnica che la Commissione aveva prescelto.
Con ricorso notificato il 3 aprile 2013 e depositato il successivo 15 aprile ha proposto ricorso incidentale la Città di Roma Metronotte S.r.l., deducendo la violazione dell’art. 38, co. 1, lett. c) d. lgs. n. 163 del 2006 e l’eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche.
Assume la controinteressata che dalla visura camerale risulta che Amministratore delegato della Security Service è stato fino al 20 marzo 2012, quindi, dopo la pubblicazione del bendo di gara, il dott. *************, con amplissimi poteri. Ebbene, quest’ultimo non ha prodotto alcuna dichiarazione attestante che a suo carico non sussistevano cause di esclusione di cui alla lett. c) dell’art. 38 né tale dichiarazione risulta essere stata resa da altri per suo conto e l’adempimento de quo è previsto a pena di esclusione.
Aggiunge (secondo motivo) che l’esclusione della ricorrente principale avrebbe dovuto essere disposta anche ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. f) del citato decreto legislativo, poiché con sentenza della Corte dei conti del 16 maggio 2011 è stata accertata la grave responsabilità del predetto Amministratore delegato per danno erariale, avendo il medesimo partecipato ad un sodalizio criminoso che, attraverso transazioni fittizie e falsi mandati di pagamento, ha sottratto ingenti somme alla ASL RM/C ed anche la ******à ricorrente risulta condannata per la stessa vicenda.
Si è costituita l’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, la quale conclude per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1771 del 2013 è stata respinta la misura cautelare e, nel contempo, è stata accolta la domanda di accesso, ordinando all’Azienda intimata di rilasciare copia della documentazione di gara compresa l’offerta tecnica presentata dalla contro interessata, con motivata esclusione delle sole parti che costituiscono “segreti industriali”.
Con ordinanza n. 1827/2013 del 17 maggio 2013 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ai fini della sollecita fissazione della trattazione della causa di merito.
All’Udienza del 23 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente gravame è il provvedimento di aggiudicazione della gara, indetta dall’azienda Ospedaliera S. Filippo Neri, per l’affidamento del servizio di vigilanza, da eseguirsi nei presidi dell’Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri, per la durata di due anni rinnovabili, nonché di tutti gli atti della procedura con particolare riferimento ai verbali della Commissione giudicatrice e dei giudizi espressi sull’offerta tecnica.
Preliminarmente il Collegio dà atto che con ordinanza n. 1771 del 2013 è stata respinta la invocata misura cautelare e, nel contempo, è stata accolta la domanda di accesso, ordinando all’Azienda intimata di rilasciare copia della documentazione di gara compresa l’offerta tecnica presentata dalla contro interessata, con motivata esclusione delle sole parti che costituiscono “segreti industriali”. Tale accesso ha avuto luogo in data 12 giugno 2013.
Il Collegio ritiene, per ragioni di economia processuale, di principiare dall’esame del ricorso principale, essendo lo stesso di più immediata definizione ed infondato nel merito.
Con i primi tre motivi parte ricorrente censura l’ammissione alla gara dell’ATI aggiudicataria sul rilievo che sia i procuratori della mandataria (sigg.ri ***************, membro del CdA dell’Istituto di Vigilanza Città di Roma e *****************, membro del CdA di Città di Roma Metronotte) sia quelli delle mandanti (sigg.ri ****************** e *************é, rispettivamente Presidente e Consigliere delegato del CdA di Security Metronotte nonchè ********************, presidente del CdA di Roma Union Security ), pur dotati di amplissimi poteri di gestione della società, con rappresentanza legale della stessa, non hanno reso le dichiarazioni di cui all’art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006.
Come già evidenziato nell’esposizione in fatto, il Capitolato Speciale d’Oneri, all’art. 6, prescriveva: “b) una dichiarazione del legale rappresentante o procuratore dell’offerente, redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 o, per le imprese straniere, dichiarazione giurata successivamente verificabile, dalla quale risulti: 1) l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 (l’insussistenza di tutte tali cause di esclusione deve essere espressamente menzionata per ognuna di esse secondo la lettera della legge). A tale scopo, e anche per alcune dichiarazioni più avanti richieste, le ditte possono utilizzare l’accluso modulo per le Autodichiarazioni”. Il modulo predisposto, a sua volta, prevedeva che il legale rappresentante dichiarasse il possesso dei requisiti relativi a sé stesso con atto sostitutivo di certificazione ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000 e, quanto agli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del medesimo d.P.R..
Dalla formulazione del modulo emerge con chiarezza, intanto, che era sufficiente un’unica dichiarazione, ancorché riferita ai requisiti di una pluralità di soggetti.
Risulta poi dagli atti di causa che il dott. ***********, Presidente del CdA dell’Istituto di Vigilanza Città di Roma (ex mandataria) ha reso le dichiarazioni in argomento sia per sé medesimo che per gli ulteriori soggetti (*******, *******, ********) ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000, già appartenenti a detto Istituto; inoltre, quale presidente del CdA dell’Istituto di Vigilanza Città di Roma (attuale mandataria), ha reso dichiarazione sul modulo predisposto dalla S.A. per sé e per il sig. *****************, membro del CdA dell’Istituto di Vigilanza Città di Roma; quest’ultimo ha anche sottoscritto tale dichiarazione. Altrettanto è accaduto sia per la Security Metronotte, per la quale il consigliere delegato e membro del CdA, dott. ****************, ha reso le dichiarazioni per sé medesimo e per gli altri soggetti (****************** e *************é) ai sensi dell’art. 47 del ripetuto d.P.R., sia per la Roma Union Security, per la quale il dott. **********, amministratore delegato e membro del CdA, ha reso la ripetuta dichiarazione per sé medesimo e per altro soggetto (********************) ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000 (cfr. all.ti da 7 a 10 della documentazione prodotta dalla contro interessata).
L’assunto della ricorrente risulta, quindi, smentito in punto di fatto.
La tesi, poi, che il legale rappresentante del concorrente possa rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006 anche per soggetti terzi (art. 47 d.P.R. n. 445/2000) viene condivisa dalla giurisprudenza, in quanto l’art. 38 menzionato fa un rinvio generale alle modalità dichiarative previste dal d.P.R. n. 445 del 2000 e, quindi, anche a quelle indicate all’art. 47 del medesimo d.P.R., secondo cui “la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.
Deve, quindi, dichiararsi anche la infondatezza del quarto motivo del ricorso principale con cui si censura il Capitolato d’oneri nella parte in cui richiede ai partecipanti di utilizzare il modulo per le autodichiarazioni ex art. 38 sopra citato come predisposto dalla amministrazione.
Con un secondo gruppo di censure (da cinque a sette) la ricorrente deduce la mancanza, in capo alla mandataria (Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma soc. coop. alla quale è succeduta in corso di gara la Metronotte Città di Roma) di una valida certificazione ISO 9001 e, di conseguenza, del tutto illegittimamente l’ATI aggiudicataria si sarebbe avvalsa della facoltà di presentare la cauzione provvisoria in misura dimezzata.
In particolare, la ricorrente sostiene che il certificato di conformità ISO 9001:2008 n. 200874 sarebbe scaduto in data 7 giugno 2012, in corso di gara e, quindi, prima della scadenza del termine di 240 giorni di validità dell’offerta e della cauzione provvisoria.
La prospettazione della ricorrente non può essere condivisa sia con riferimento all’Istituto di Vigilanza Nuova città di Roma che con riferimento alla Città di Roma Metronotte.
Invero, il certificato ISO 9001:2008 n. 200874, intestato all’Istituto di Vigilanza Nuova città di Roma è stato revisionato il 6 giugno 2012 con scadenza protratta al 5 giugno 2015. Pertanto il Bureau Veritas Certification, con dichiarazione dell’11 marzo 2013, ha attestato che “l’Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma è in possesso del certificato n. 200874 dall’8 aprile 2008; tale certificazione è stata rinnovata senza soluzione di continuità fino al 5.6.2015”.
E’ dato rilevare, inoltre, per quanto concerne la validità del certificato ISO in relazione alla Città di Roma Metronotte S.r.l che in data 26 settembre 2012 la Securintel S.r.l. ha modificato la denominazione sociale in “Città di Roma Metronotte s.r.l.” (cfr. verbale dell’Assemblea rep. n. 160307, rog. n. 32116 del 26.9.2012). In pari data l’Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma ha conferito alla Città di Roma Metronotte S.r.l. il ramo di azienda “Piantonamento e portierato”, informandone, in data 19 ottobre 2012, l’Azienda Ospedaliera, con allegazione del certificato di conformità ISO 9000:2008 n. IT244418, rilasciato dall’Ente certificatore Bureau Veritas Certification in favore della Securintel S.r.l. con inizio di validità alla data del 9 luglio 2012, revisione alla data del 23 ottobre 2012, scadenza dell’8 luglio 2015. In sede di revisione del predetto certificato il Bureau Veritas Certification ha preso atto della modifica della denominazione sociale, avvenuta, come detto, il 26 settembre 2012, ed ha provveduto alla variazione della denominazione del soggetto intestatario (cfr. all. 14).
Da quanto sopra può affermarsi che la certificazione ISO aveva efficacia e validità durante tutto il periodo in cui si è svolta la gara.
Deduce, ancora l’interessata, che sia Città di Roma Metronotte S.r.l. che Roma Union Security sarebbero prive del requisito di moralità fissato dall’art. 38, co. 1, lett. e) del d. lgs. n. 163 del 2006 per gravi infrazioni accertate in relazione agli obblighi derivanti da rapporti di lavoro. A dimostrazione di ciò vengono versate in atti n. 8 segnalazioni dell’OO.SS. CISL-FISASCAT Roma dal 15.12.2010 al 7.8.2012, che attestano gravi violazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; mentre, in relazione alla mandataria Città di Roma Metronotte S.r.l. sono esibiti dall’interessata la denuncia delle OO.SS. del 12.10.2012 ed il verbale dell’Ente Bilaterale Territoriale per la Vigilanza Privata del 22.2.2013, che attestano la inosservanza delle norme del vigente CCNL da parte della predetta ******à in ATI con Union Security.
Osserva il Collegio che, come noto, in ogni caso affinché possa applicarsi detta causa di esclusione è necessario, in primo luogo, un accertamento definitivo della violazione e che la stessa violazione risulti grave.
Nella specie, l’ATI controinteressata ha dimostrato il possesso da parte delle imprese Roma Union Security e Città di Roma Metronotte, depositandone copia, dei DURC relativi al periodo di riferimento.
Da ultimo (nono motivo del ricorso introduttivo) viene censurato l’operato della commissione giudicatrice in ordine all’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica, con particolare riferimento al punteggio di 36 su 40, attribuito all’aggiudicataria per la voce “Organizzazione del servizio” a fronte dei 28 punti assegnati alla. ricorrente per la medesima voce. Assume la ricorrente, infatti, che in base al Capitolato speciale d’oneri, l’offerta tecnica dovesse prevedere un servizio di piantonamento continuativo H24 per tutti i giorni dell’anno e per ciascuno degli edifici A, B e C del complesso Ospedaliero, mentre, dall’esame dell’offerta tecnica visionata in sede di accesso, risulterebbe che il servizio viene assicurato H24 ma non con una sorveglianza continuativa H24 per i tre edifici, bensì con un solo piantonamento per una sorveglianza alternativa dei tre edifici. Appare quindi – secondo la prospettazione di parte – irragionevole l’assegnazione del punteggio di 36 punti su 40. Aggiunge l’istante di aver anch’essa presentato un’analoga offerta tecnica sul punto, ma di aver ottenuto una valutazione deteriore e, comunque, un minor punteggio.
Rileva il Collegio che il Capitolato speciale d’oneri, nel declinare l’oggetto dell’appalto, indica le articolazioni delle prestazioni fondamentali in cui il servizio dovrà espletarsi e, relativamente agli edifici A, B e C prevede il piantonamento H24 tutti i giorni.
A questo proposito soccorrono le precisazioni fornite dalla S.A. (cfr. chiarimenti del 18 aprile 2012, prot. 0005290 e del 30 aprile 2012 prot. n. 0005854) che fanno intendere la possibilità di accorpamento del piantonamento in ragione “della spesa massima che questa Amministrazione può ed intende sostenere”, rimettendo “alla capacità organizzativa ed imprenditoriale dell’Impresa le modalità relative al servizio”.
Comunque, il motivo è anche inammissibile, poiché quand’anche venisse attribuito alla ricorrente il medesimo punteggio riconosciuto all’ATI aggiudicataria, il punteggio complessivo attribuito all’aggiudicataria resterebbe superiore, atteso che la contro interessata ha riportato maggiori giudizi con riguardo al “piantonamento dell’Asilo Nido ex off h24 (ottimo) e in relazione al piantonamento del S. Andrea h24 (ottimo) a fronte del giudizio di “sufficiente ” riportato dalla ricorrente.
Il ricorso principale deve essere, pertanto, respinto.
Con il primo atto di motivi aggiunti, notificato il 4 aprile 2013, la ricorrente deduce irregolarità contributive dell’originaria mandante del RTI Metronotte (Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma) verificatesi durante lo svolgimento della gara in argomento, di cui è venuta a conoscenza in occasione del parere reso dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 14 del 14 febbraio 2013, pubblicato sul sito web dell’Autorità il 22 febbraio 2013.
L’infondatezza dei dedotti motivi aggiunti esime il Collegio dal dichiararne la tardività, risultando questi notificati oltre i trenta giorni dalla conoscenza dei fatti nuovi, decorrenti quanto meno dalla trasmissione via fax (26 febbraio 2013) del parere n. 14 del 2013 alla mandante del Raggruppamento ricorrente Italpol.
Invero il parere dell’AVCP, richiamato dalla ricorrente, è vero che ribadisce il principio secondo cui “la regolarità contributiva costituisce condizione di ammissione alla gara e che il suo difetto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta non può che comportare l’esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma”; tuttavia, non trascura di considerare l’ipotesi che il requisito sussista al momento della partecipazione, ma venga meno in corso di gara. Detta circostanza, qualora l’emissione del DURC non sia stata preceduta dall’invito, da parte dell’I.N.P.S. alla regolarizzazione, ai sensi dell’art. 7, terzo comma, del D.M. del Lavoro del 24 ottobre 2007 e sia stata correttamente sanata, non costituisce legittima causa di esclusione.
Ed è questa l’ipotesi che ha interessato l’ATI Metronotte nella vicenda riportata dalla ricorrente. Tanto che vi è stato poi l’atto di revoca del provvedimento di esclusione, riammettendo la predetta alla gara.
Orbene, nel caso all’esame, il DURC emesso il 15 maggio 2012 attesta parimenti la regolarità contributiva dell’originaria mandante del RTI Metronotte alla data di presentazione dell’offerta del 7 maggio 2012.
Con un secondo atto di motivi aggiunti la ricorrente deduce che la S.A avrebbe operato una rinegoziazione dell’offerta, con conseguente modifica sotto il profilo qualitativo e quantitativo dell’oggetto della prestazione rispetto all’offerta valutata dalla Commissione.
Il contratto stipulato, infatti, presenta rilevanti diversità del servizio rispetto a quello oggetto dell’offerta, con l’introduzione di elementi nuovi non contemplati nell’offerta stessa, laddove prevede lo svolgimento di 46.823 ore annue di vigilanza a fronte delle 60.000 previste nell’offerta e 12.653 ore annue di portierato, non previste nell’offerta dell’aggiudicataria.
Osserva il Collegio che al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l’efficienza nell’uso delle risorse e l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, il d.l. n. 95 del 6 luglio 2012 ha dettato le disposizioni contenute, per quel che interessa in questa sede, nel comma 13 dell’art. 15, che prevede la riduzione degli importi e connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi pari al 5%, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi. Al fine di dare attuazione alla predetta normativa, la Regione Lazio ha adottato le Linee Guida per l’applicazione della Spending Review in relazione a beni e servizi.
Per quanto concerne il servizio di vigilanza, l’All. 1 delle Linee Guida dispone la riduzione del numero delle ore di vigilanza di almeno il 5% (eliminazione presidi o riduzione turni) e la conversione di almeno il 30% delle ore di vigilanza armata in non armata, in particolare per i servizi di portierato.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, appare palese che la sostituzione del servizio di vigilanza armata con il servizio di portierato è stata dettata dalla esigenza di conformarsi alle su richiamate disposizioni e Linee Guida in un contesto, come quello attuale, la cui finalità essenziale è di riduzione della spesa anche in ambito sanitario al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari.
Per quanto sopra il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno respinti.
La reiezione del ricorso principale e dei motivi aggiunti rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.
Le spese, in considerazione della complessità della vicenda, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge unitamente ai motivi aggiunti.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Compensa, tra le parti, le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013

Redazione