Appalto concorso e scelte discrezionali di valutazione della pa, insindacabili (TAR Sent. N.00309/2012)

Lazzini Sonia 27/11/12
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Con il nuovo Regolamento il livello della progettazione definitiva è diventato quello che richiede il maggior livello di attenzione

e che, se non necessariamente deve coincidere pienamente con il progetto preliminare, fermo restando che non può prevedere la realizzazione di un’opera completamente diversa per qualità e funzioni (Cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 2002 n. 6436) non deve avere significativi scostamenti tecnici nella successiva progettazione esecutiva

nell’ambito di una procedura di appalto-concorso, condotta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione in ordine all’idoneità ed alla qualità di un progetto costituisce espressione paradigmatica di lata discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito di dette valutazioni ove non inficiate da profili di erroneità, di illogicità e di sviamento (Consiglio Stato , sez. V, 21 gennaio 2009 , n. 282).

Nell’ambito delle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti d’appalto della p.a., le considerazioni attinenti al merito dell’ offerta , aventi ad oggetto la completezza e compatibilità delle singole parti del progetto presentato, non possono di per sè costituire causa obbligatoria di esclusione della gara, ma eventualmente fattori valutabili in sede di esplicazione della discrezionalità tecnica riconosciuta alla stazione appaltante attraverso l’attribuzione di un minor punteggio dell’ offerta (T.A.R. Toscana, sez. II, 22 gennaio 2002 , n. 33).

Ciò premesso, va rilevato che se a livello metodologico sarebbe sufficiente quanto appena rilevato, questo Giudice ritiene di non esimersi dall’analizzare compitamente i rilievi tecnici mossi dalla ricorrente incidentale al progetto della ricorrente in via principale. Ciò, in quanto, la manifesta infondatezza di quei rilievi consente anche a un non tecnico di apprezzarne l’inconsistenza dal punto di vista della ammissibilità dell’offerta.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 309 del 23 marzo 2012 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari

Il sesto motivo del ricorso incidentale si basa sull’asserita violazione del capitolato prestazionale allegato B, pagina 74. A dire della ricorrente il sistema di ventilconvettori con lampada germicida sarebbe incompatibile con la previsione del capitolato secondo cui “non è ammesso modificare scelte tecniche quali filtri elettrostatici sui ventilconvettori”.

L’assunto è infondato anche alla luce della recente giurisprudenza di questa Sezione che ha avuto modo di statuire che:

1) non è consentito alle stazioni appaltanti – ex art. 68, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 – respingere un’offerta secondo la ragione per cui i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche di riferimento, se nell’offerta stessa è data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in modo equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche.

2) in base al principio dell’equivalenza – secondo cui, ex art. 68, d.lgs. n. 163/2006, i documenti del contratto devono dettagliatamente indicare le specifiche tecniche richieste, senza tuttavia individuare una specifica fabbricazione o provenienza, al fine di evitare un’ingiustificata restrizione della rosa dei partecipanti alla gara, con nocumento all’interesse pubblico sotteso alla più ampia partecipazione alla stessa – può intendersi come equivalente un prodotto che abbia caratteristiche identiche o analoghe al bene descritto in capitolato e che garantisca, almeno, le stesse prestazioni; sicché, la stazione appaltante, in presenza di offerte equivalenti, deve verificare la sussistenza dei requisiti descritti al fine di effettuare la valutazione dell’offerta (T.A.R. Sardegna, Sezione I, 20 febbraio 2012, n.137).

Nel caso che occupa il Collegio, era lo stesso capitolato a consentire le modificazioni agli schemi generali di impianto se migliorative di quelle descritte.

Sentenza collegata

37856-1.pdf 194kB

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Lazzini Sonia

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