Appalti truccati: il profitto confiscabile è solo quello che eccede la cifra regolare del contratto (Cass. n. 42530/2012)

Redazione 05/11/12
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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10 luglio 2012 il Tribunale di Pistoia ha rigettato l’istanza di riesame proposta da D.C.A. avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma di denaro pari ad Euro 61.980, 00, emesso ex art. 322 ter c.p. dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data il 18 giugno 2012, nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto episodi di corruzione, concussione e turbata libertà degli incanti, relativamente agli appalti di aggiudicazione di gare indette dai Comuni di Pistoia e della provincia, nonchè dal Consorzio di bonifica di Fucecchio.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D.C.A., deducendo il seguente motivo di doglianza: ò violazione di legge in relazione all’art. 322 ter c.p., avendo il Tribunale del riesame fornito un’erronea interpretazione della nozione di profitto rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, atteso che l’impugnato provvedimento avrebbe riconosciuto come congruo il valore delle somme poste sotto sequestro sulla base di una valutazione meramente apparente, poichè fondata non su un accertamento in concreto del profitto realmente lucrato, ma su un profitto presunto in via implicita: mediante il generico richiamo alle gare vinte dalla ******************* s.a.s., ed alle somme relative agli importi di aggiudicazione ad esse corrispondenti, sarebbe stato soddisfatto solo in via presuntiva l’onere, sul Giudice a quo gravante, di accertare il profitto concretamente riconducibile all’indagato.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

4. Questa Corte ha da tempo stabilito il principio secondo cui, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter, c.p., in presenza di un contratto di appalto ottenuto con la corruzione di pubblici funzionar, la nozione del profitto confiscabile al corruttore non va identificata con l’intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A., dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall’illecito penale dal corrispettivo conseguito per l’effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell’illiceità della causa remota (Sez. 6, n. 17897 del 26/03/2009, dep. 29/04/2009, Rv. 243319; Sez. 6, n. 37556 del 27/09/2007, dep. 11/10/2007, Rv. 238033).

5. Ne consegue che il profitto che la parte privata ha conseguito dall’appalto illecitamente ottenuto, non può globalmente omologarsi all’intero valore del rapporto sinallagmatico in tal modo instaurato con l’amministrazione. L’instaurarsi di un rapporto a prestazioni corrispettive, infatti, impone di scindere il profitto confiscabile – quale direttamente derivato dall’illecito penale – dal profitto determinato dal corrispettivo di una effettiva e corretta erogazione di prestazioni comunque svolte in favore della stessa pubblica amministrazione, prestazioni che non possono considerarsi, di per sè stesse e per immediato automatismo traslativo, colorate di illiceità per derivazione dalla causa remota, non potendosi includere, nella nozione di profitto, qualunque ricavo conseguito per effetto della stipula di un contratto di appalto illecitamente ottenuto nell’ambito di una relazione corruttiva (Sez. Un., n. 26654 del 27/03/2008, dep. 02/07/2008, Rv. 239924; Sez. 6, n. 42300 del 26/06/2008, dep. 13/11/2008, Rv. 241332).

6. Tanto non può dirsi avvenuto nel caso di specie, avendo l’impugnata ordinanza sottoposto a sequestro somme di denaro nella disponibilità dell’indagato, il cui valore è stato ritenuto congruo sulla base di un apprezzamento di tipo presuntivo, del tutto genericamente riferito ai diversi importi di aggiudicazione, da parte della “******************* s.a.s.”, di “alcune tra le gare pubbliche più importanti indette dagli enti locali nel territorio pistoiese”, indicandone separatamente i valori monetari, senza tuttavia procedere al necessario accertamento in concreto dell’entità del profitto realmente percepito.

7. Conclusivamente s’impone, dunque, l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento, affinchè il nuovo giudice, nel rispetto dei principii e dei criteri valutativi dianzi indicati, proceda ad un nuovo esame del caso e ponga rimedio al rilevato vizio di erronea applicazione della legge penale.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pistoia.

Redazione