Appalti: Tar Campania Sentenza n. 1125-12

Redazione 19/03/12
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N. 01125/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04978/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4978 del 2011, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

– della determinazione prot. 41878 del 6 luglio 2011 recante esclusione dalla gara indetta per l’affidamento dei lavori di manutenzione, pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti *** e fognarie di competenza della *** s.p.a. ricadenti nel territorio dell’ATO 3 Sarnese – Vesuvio – Comuni di Gragnano, Pimonte, Castellammare di Stabia, ****** di Napoli, Lettere, Santa ***** la Carità, Sant’*************, Piano di Sorrento, ****, Vico Equense, Sant’*******, Sorrento, Massa Lubrense, Capri ed Anacapri;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi il bando, il disciplinare di gara e l’allegato modello “Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni” ove da interpretare in senso sfavorevole alla ricorrente, i verbali di gara, la nota del 28 luglio 2011 con cui la stazione appaltante ha aggiudicato l’appalto al raggruppamento controinteressato ed il contratto, ove medio tempore intercorso;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di *** s.p.a. e di *** *** *** *** & *********;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il dispositivo di sentenza n. 675 dell’8 febbraio 2012;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La società *** s.p.a. (capogruppo) ha partecipato in associazione temporanea di imprese con le mandanti *** Service s.r.l. e *** Costruzioni s.r.l. alla gara d’appalto indetta nel 2010 dalla *** (Gestione *** *** ***) s.p.a. per l’affidamento dei lavori di manutenzione, pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti *** e fognarie ricadenti nel territorio dell’ATO 3 Sarnese – Vesuvio – Comuni di Gragnano, Pimonte, Castellammare di Stabia, ****** di Napoli, Lettere, Santa ***** la Carità, Sant’*************, Piano di Sorrento, ****, Vico Equense, Sant’*******, Sorrento, Massa Lubrense, Capri ed Anacapri.

Nella seduta di gara del 23 giugno 2011 il raggruppamento conseguiva l’aggiudicazione provvisoria e, tuttavia, in sede di verifica della documentazione prodotta a corredo dell’offerta, veniva esclusa con determinazione prot. n. 41878 del 6 luglio 2011: indi l’appalto veniva aggiudicato alla seconda graduata (a.t.i. *** *** di *** *** & *********, *** ***. s.r.l. e ditta Mosca Antonino).

Avverso l’atto di esclusione e la successiva aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato insorge la ricorrente che deduce violazione e falsa applicazione degli atti costituenti la lex specialis di gara (bando e disciplinare), violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione del principio del legittimo affidamento e della buona fede, nonché dei principi delle massima partecipazione delle offerte e della par condicio dei concorrenti, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disapplicazione di atti amministrativi validi ed efficaci, perplessità, sviamento di potere.

Resiste in giudizio la *** s.p.a. che eccepisce in rito la tardività della impugnazione della lex specialis di gara e replica nel merito alle censure di parte ricorrente.

Si è altresì costituita la *** *** che contesta le deduzioni della *** s.p.a. e conclude per la reiezione del ricorso.

La Sez. I di questo T.A.R. ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 1652 del 13 ottobre 2011: il relativo appello cautelare è stato accolto dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 4930 del 9 novembre 2011) ai fini della fissazione dell’udienza di merito in primo grado ex art. 55, comma 10, del cod. proc. amm..

Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2012 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione il ricorso proposto dalla società *** s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo dell’associazione temporanea di imprese con le mandanti *** Service s.r.l. e *** Costruzioni s.r.l., avverso la propria esclusione e la successiva aggiudicazione disposta in favore dell’a.t.i. *** ***, nell’ambito della procedura indetta dalla Gestione *** *** *** (***) s.p.a. per l’affidamento dei lavori di manutenzione, pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti *** e fognarie ricadenti nel territorio dell’ATO 3 Sarnese – Vesuvio – Comuni di Gragnano, Pimonte, Castellammare di Stabia, ****** di Napoli, Lettere, Santa ***** la Carità, Sant’*************, Piano di Sorrento, ****, Vico Equense, Sant’*******, Sorrento, Massa Lubrense, Capri ed Anacapri.

Per la migliore intelligenza delle questioni dedotte in giudizio, giova riportare le ragioni poste dall’amministrazione a fondamento della gravata esclusione (cfr. determinazione prot. n. 41878 del 6 luglio 2011 e verbale di gara n. 9 del 29 giugno 2011):

– la mandataria *** s.p.a. non è risultata in possesso della certificazione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 (Settore EA 27), della certificazione di gestione dell’ambiente UNI EN ISO 14001:2004 (Settore EA 27) e della certificazione di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAH 18001:2007 (Settore EA 27) richieste a pena di esclusione dalla lex specialis di gara;

– inoltre, la mandante *** Service s.r.l. non ha prodotto alcuna documentazione in merito al requisito, anch’esso richiesto dalla disciplina di gara, inerente la realizzazione con esito positivo di lavori nel settore oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (2007-2008-2009).

Con un primo articolato motivo di diritto, la istante contesta la prima motivazione della disposta esclusione (difetto dei certificati in capo alla mandataria): in estrema sintesi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, né il bando né il disciplinare di gara prescrivevano espressamente tale requisito in capo ad ogni società del raggruppamento partecipante. Viceversa, osserva la esponente, il bando si limitava a richiedere che tale certificazione fosse posseduta da ogni “concorrente”, tale dovendosi intendere l’a.t.i. partecipante nel suo complesso e non ogni singola impresa che ne facesse parte: pertanto era sufficiente che tale requisito fosse speso dalla società mandante *** Service s.r.l. (che possiede i certificati relativi al Settore EA 27).

Inoltre, rappresenta di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (riferita, tuttavia, al distinto Settore EA 28) e, in subordine, impugna in parte qua la lex specialis ove da interpretarsi in senso sfavorevole.

Il motivo di gravame è infondato: tanto esime il Collegio dallo scrutinio della eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione per presunta tardiva impugnazione del bando e del disciplinare di gara della ***.

Le argomentazioni si infrangono avverso il chiaro tenore letterale della disciplina di gara secondo cui, in caso di a.t.i., ciascuna impresa collegata al sodalizio avrebbe dovuto comprovare il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAH 18001:2007 riferite al Settore EA 27.

Per convincersene, è utile richiamare le prescrizioni contenute rispettivamente nel bando, nel disciplinare di gara e nell’allegato modello “Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni”:

A) Bando di gara:

– con riguardo alla “documentazione e modalità di partecipazione”,il bando (punto 9) imponeva ai partecipanti di attenersi al disciplinare di gara e all’allegato n. 1, “contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa …”;

– quanto alle “condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione” (punto 18), il bando prescriveva in capo ai “concorrenti” il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 (Settore EA 27), UNI EN ISO 14001:2004 (Settore EA 27) e BS OHSAH 18001:2007 (Settore EA 27);

B) Disciplinare di gara:

– secondo quanto riportato al punto 2.1 lett. a), all’interno della busta relativa alla documentazione amministrativa doveva essere inserito, a pena di esclusione, il Modello “Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni” contrassegnato come “allegato n.1”, compilato in ogni sua parte, precisando inoltre che “ciascuna delle dichiarazioni e sub-dichiarazioni, prestampate o da compilare, presenti nella modulistica predisposta dalla G.O.R.I. S.p.A., costituisce un requisito di ammissione alla gara e, pertanto, la sua mancanza o non conformità ai moduli è causa di non ammissione alla gara”;

– il punto 2.1.1 (recante specifiche prescrizioni per le a.t.i.) disponeva che “nel caso di raggruppamento di imprese diverso dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (…) tutte le imprese costituenti il raggruppamento dovranno produrre la documentazione di cui al precedente paragrafo 2.1. lett. a)…” ovvero, come si è visto, il modello – allegato 1 compilato in ogni sua parte;

– non ha quindi pregio l’argomentazione della ricorrente (che assume la inidoneità del modello – allegato 1 ad integrare le precisazioni della lex specialis) considerato che, come si è visto, secondo quanto indicato al punto 9 del bando, la disciplina di gara era costituita, oltre che dal bando medesimo, anche “dal disciplinare con il relativo allegato n. 1, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara”;

– in base alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare, come integrate dal modello – allegato 1, può quindi ritenersi che ciascuna impresa partecipante all’a.t.i. avrebbe dovuto compilare in ogni sua parte detto allegato dichiarando il possesso dei requisiti ivi specificati;

– la sanzione prevista per l’eventuale inosservanza di tale onere era contenuta nel punto 2.4 lett. b4) e lett. b5) del disciplinare, secondo cui sarebbero state escluse, tra le altre ipotesi, le offerte “con il modello ‘Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni’ non compilato in ogni sua parte …” ovvero “con requisiti economici e/o tecnici non sufficienti”;

C) Modello – allegato 1 al disciplinare ( “Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni”):

– al punto 5 (dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economico –finanziaria e tecnico-organizzativa”) era chiaramente indicato in grassetto che, in caso di a.t.i., “ogni concorrente del raggruppamento deve compilare la presente pagina”;

– contrariamente alle deduzioni della istante, non è ravvisabile alcun contrasto tra la previsione dianzi riportata ed il disciplinare: difatti la prima appare perfettamente speculare a quella contenuta nel disciplinare di gara (punto 2.1.1 lett. ‘b’) secondo cui “nel caso di raggruppamento di imprese (…) tutte le imprese costituenti il raggruppamento dovranno produrre la documentazione di cui al precedente paragrafo 2.1. lett. a)”;

– nemmeno vi è conflitto con il bando di gara posto che, come si è visto, quest’ultimo rinviava per la regolamentazione integrativa al disciplinare e al modello – allegato 1 (punto 9);

– tra le dichiarazioni che ogni partecipante al raggruppamento avrebbe dovuto rendere nel modulo di ammissione alla gara vi erano quelle concernenti: I) la realizzazione con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (2007-2008-2009) di lavori nel settore oggetto dell’appalto (punto 5, lett. ‘c’ del modulo); II) il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 e della certificazione BS OHSAH 18001:2007 relative al Settore EA 27 (punto 5, lettere ‘e’, ‘f’ e ‘g’ del modulo).

Quindi dall’esame di tali disposizioni emerge chiaramente che, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la lex specialis richiedeva il possesso delle certificazioni riferite al Settore EA 27 in capo a ciascuna impresa che ne facesse parte: tuttavia, nel caso in esame, è risultato che la *** s.p.a. non era in possesso di tale requisito.

Pertanto, la ricorrente è incorsa nella ipotesi di esclusione specificamente prevista dal punto 2.1 e punto 2.1.1 del disciplinare in combinato disposto con il punto 5, lett. ‘e’, ‘f’ e ‘g’ del modulo allegato 1 e, pertanto, è stata legittimamente esclusa dalla procedura.

La soluzione della questione in diritto discende quindi dalla piana applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, nelle gare per l’aggiudicazione di appalti vige il principio generale della tassatività ed inderogabilità delle cause di esclusione espressamente statuite nella lex specialis dell’appalto, non residuando alcun margine di discrezionalità per l’amministrazione. Difatti, allorquando la normativa di gara preveda l’esclusione dalla procedura selettiva per l’inosservanza di previsioni anche di carattere solo formale, la stazione appaltante è tenuta al rispetto delle norme a cui si è autovincolata e che essa stessa ha emanato sulla base di un giudizio di utilità procedimentale (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2008 n. 567 e 30 dicembre 2006 n. 8262).

Si aggiunga che l’opzione ermeneutica sostenuta dalla ricorrente (secondo cui il requisito doveva essere posseduto da ogni “concorrente”, tale dovendosi intendere l’a.t.i. nel suo complesso e non ogni singola impresa che ne facesse parte), oltre che destituito di fondamento alla luce delle richiamate prescrizioni di gara, si pone in contrasto con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa in tema di requisiti tecnici soggettivi ed a.t.i..

Invero, osserva il Collegio che le forme di aggregazione dei soggetti aspiranti all’affidamento degli appalti pubblici hanno essenzialmente lo scopo di aprire la dinamica concorrenziale, consentendo la coalizione di imprese di minore dimensione per favorirne la crescita e l’ingresso su mercati più estesi.

In questa prospettiva, i raggruppamenti temporanei sono assoggettati ad un trattamento tendenzialmente uguale, o comunque non deteriore, rispetto a quello previsto, in generale, per i soggetti che partecipano alla gara singolarmente.

Con specifico riferimento alla certificazione di qualità, trattasi di requisito tecnico di carattere soggettivo dell’impresa, preordinato ad assicurare che l’impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, accertate da un organismo qualificato, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero svolgimento nelle diverse fasi.

Nel caso di raggruppamenti di imprese, i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra i quali deve essere annoverata la certificazione di qualità, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate: nel caso di specie il bando ed il disciplinare (con il relativo allegato) non limitano il riferimento della certificazione di qualità ad alcune prestazioni, sicché essa deve essere riferita a tutte le componenti del raggruppamento partecipante (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2005 n. 2765 e 25 luglio 2006 n. 4668; Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, parere 10 dicembre 2008 n. 254).

Tali argomentazioni consentono di superare anche l’ulteriore censura dedotta in parte qua avverso il bando ed il disciplinare di gara in quanto appaiono del tutto ragionevoli, logiche e non arbitrarie le disposizioni della lex specialis citate in precedenza che, come si è visto, richiedevano ai fini della partecipazione alla gara il possesso delle certificazioni in capo a tutte le componenti del raggruppamento partecipante.

Difatti, trattandosi di requisito tecnico di carattere soggettivo volto ad assicurare che l’impresa svolga il servizio secondo determinati standard qualitativi accertati da organismi qualificati, appare ragionevole che tale valutazione venga estesa a tutti i soggetti tenuti ad eseguire le prestazioni contrattuali e, quindi, nel caso di raggruppamenti orizzontali (nei quali, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 vi è una distinzione quantitativa dell’opera e le imprese svolgono i “lavori della stessa cate***a”), come nel caso dell’a.t.i. ***, a tutte le componenti dell’a.t.i.: diversamente, l’interesse della stazione appaltante ad ottenere un certo livello qualitativo delle prestazioni risulterebbe invero vanificato (Consiglio di Stato, Sez. V 15 giugno 2001 n. 3188; T.A.R. Sardegna, Cagliari, 6 aprile 2010 n. 665).

Né rileva la circostanza che la capogruppo fosse in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA e della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 riferita, tuttavia, al Settore EA 28.

Quanto al rapporto tra certificazione di qualità ed attestazione di qualificazione SOA, si osserva che la prima è preordinata ad assicurare, in funzione della garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, l’idoneità dell’impresa ad effettuare la prestazione secondo il livello medesimo, così come accertata da un organismo esterno qualificato e secondo parametri rigorosi definiti a livello europeo, mediante l’attestazione che il prodotto ovvero il processo produttivo o il servizio è conforme ai requisiti fissati dalle specifiche norme tecniche del settore, garantendone altresì la validità nel tempo attraverso un’adeguata attività di sorveglianza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2005 n. 5800).

Invece, l’attestazione di qualificazione, come si deduce dalla disposizioni contenuta nell’art. 60 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (e, in precedenza, dall’art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34), costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici (Consiglio di Stato, Sez IV, 19 ottobre 2007 n. 5470; Sez. V, 8 agosto 2003 n. 4599).

La diversità delle funzioni cui attendono rispettivamente, la attestazione di qualificazione (possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria) e la certificazione di qualità aziendale (garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale) esclude in radice che il possesso della prima possa assorbire la seconda, trattandosi appunto di due requisiti autonomi (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 marzo 2011 n. 1773).

Quanto alla circostanza che la *** s.p.a. fosse in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 riferita al Settore EA 28, si osserva quanto segue.

La deduzione appare inidonea ad inficiare la legittimità dell’atto espulsivo considerato che, in primo luogo, dalla documentazione versata agli atti di causa non risulta che la *** s.p.a. sia in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 (Settore EA 27) e della certificazione sulla sicurezza aziendale BS OHSAH 18001:2007 (Settore EA 27) il cui mancato possesso, unitamente alla certificazione UNI EN ISO 9001, è stato posto a fondamento dell’atto espulsivo.

Ne consegue che, anche a voler condividere il ragionamento della ricorrente, il possesso della sola certificazione UNI EN ISO 9001 non varrebbe in ogni caso a comprovare la sussistenza delle condizioni per l’ammissione alla procedura di gara.

Ma il ragionamento è anche destituito di fondamento in punto di diritto.

Se, come si è visto, la funzione di tale certificazione è quella di attestare la capacità tecnica del concorrente in relazione alle prestazioni che sarà chiamato a svolgere in esecuzione del contratto, è evidente che, per poter assolvere la descritta funzione, la certificazione di qualità deve concernere lo specifico oggetto dell’appalto (T.A.R. Piemonte, 5 novembre 2010, n. 4083; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 14 luglio 2011 n. 390).

Viceversa, la certificazione della capogruppo mandataria attiene al Settore EA 28 (“Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”), distinto rispetto a quello richiesto dalla disciplina di gara relativa al Settore EA 27 (“Produzione e distribuzione di acqua”).

Non muta tale convincimento la circostanza che, come evidenziato dalla ricorrente, la stazione appaltante abbia indetto una nuova procedura prescrivendo in capo ai concorrenti il possesso della certificazione di qualità per i Settori EA27 ed EA28 (cfr. nuovo bando pubblicato sulla G.U.C.E. del 26 novembre 2011). Non se ne può dedurre una sostanziale equivalenza tra i due settori: difatti, non sfugge al Collegio che il nuovo bando indetto dalla *** s.p.a. presenta un distinto oggetto (servizio di manutenzione programmata, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento a servizio delle apparecchiature elettriche, elettroniche, elettromagnetiche ed idrauliche installate negli impianti idrici, fognari e di depurazione) rispetto a quello previsto dalla procedura per cui è causa.

Le ragioni illustrate conducono a ritenere legittima la prima motivazione posta dall’amministrazione a fondamento della sanzione espulsiva (mancanza delle certificazioni in capo alla società capogruppo).

E tuttavia si sottrae agli strali della ricorrente anche il secondo segmento motivazionale della gravata esclusione (mancata dichiarazione della mandante *** Service s.r.l. in ordine alla realizzazione di lavori analoghi nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando).

Posto che la censura dedotta nel ricorso riprende in sostanza le medesime deduzioni articolate avverso il primo motivo di esclusione (inesistenza di specifica comminatoria di esclusione nella disciplina di gara), vanno richiamate le argomentazioni svolte circa la portata precettiva delle disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare e nel modulo allegato 1 ( “Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni”).

Sotto tale profilo, occorre evidenziare che:

– tra le dichiarazioni che, a pena di esclusione, ogni partecipante al raggruppamento avrebbe dovuto rendere nel modulo di ammissione alla gara vi era quella rubricata al punto 5, lett. ‘c’ del modulo (richiamato nel disciplinare), relativa per l’appunto alla realizzazione di lavori analoghi svolti nel triennio;

– il difetto di tale requisito era sanzionato con l’esclusione dalla procedura ai sensi del punto 2.1 e punto 2.1.1 del disciplinare in combinato disposto con il punto 5, lett. ‘e’, ‘f’ e ‘g’ del modello allegato 1;

– tale sanzione espulsiva appare peraltro coerente con l’essenzialità in concreto del requisito atteso che, tra le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione, il bando annoverava la realizzazione con esito positivo nel triennio di lavori analoghi per un importo complessivo di Euro 6.132.000,00 (cfr. punto 18, lett. ‘c’).

Ne consegue che, in difetto di tale requisito non dichiarato dalla *** Service (sul cui mancato possesso non vi è contestazione), la stazione appaltante ha proceduto legittimamente alla esclusione.

Non merita quindi condivisione l’argomentazione difensiva sviluppata nel ricorso che assume in sintesi la illegittimità della ragione espulsiva per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Al contrario, trattasi di estromissione disposta in esecuzione delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare e nell’allegato n. 1.

Neppure potrebbe sostenersi la illegittimità in parte qua della lex specialis per violazione dell’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006, siccome statuente ipotesi di esclusione non contemplata dall’ordinamento giuridico (norma introdotta dall’art. 4, D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011 n. 106, secondo cui “…i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”): in senso contrario, è agevole rilevare che la disposizione da ultimo citata non si applica al caso in esame, trattandosi di procedura indetta con bando pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n. 149 del 27 dicembre 2010 quindi, governata dalla disciplina antecedente alla novella del 2011 ed ispirata al principio della tassatività ed inderogabilità delle cause di esclusione espressamente statuite nella lex specialis dell’appalto (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 24 novembre 2011 n. 5552).

Le svolte considerazioni conducono alla reiezione del gravame avverso il provvedimento di esclusione: per l’effetto, deve ribadirsi la legittimità dell’aggiudicazione disposta in favore dell’a.t.i. *** ***, quale seconda graduata utilmente classificata dopo il raggruppamento ***, legittimamente estromesso.

La peculiare natura delle questioni dedotte in giudizio consente di disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

********************, Presidente

**************, Consigliere

Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione