Appalti pubblici – Revisione prezzi – Compenso revisionale – Prescrizione quinquennale (Cons. Stato, n. 5128/2013)

Redazione 22/10/13
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FATTO

Le appellate società Coop. La Cascina e società La Cascina Global Service avevano chiesto al Tar Puglia, sede di Lecce, la ottemperanza alla sentenza dal medesimo T.a.r., Seconda Sezione, n. 786 del 16 marzo 2010, (nel giudizio n. 1063/2009), confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III°, n. 4329 del 15 luglio 2011, passata in giudicato, previa declaratoria di nullità della deliberazione della Asl Taranto n. 1635 del 31 maggio 2012.

Nella prospettazione delle ricorrenti, con la suddetta delibera n. 1635 del 31 maggio 2012 la ASL Taranto aveva violato il giudicato come cristallizzato dalle pronunzie di cui sopra: la Asl avrebbe dovuto tenere conto degli incrementi del prezzo contrattuale maturati dal 1995 (per la Asl TA/1 e dal 1999 per la soppressa Azienda Ospedaliera) al 2003, inoltre avrebbe dovuto quantificare, a partire dall’anno 2006, l’incremento del prezzo contrattuale come convenuto dalla delibera del D.G. n.1717/2006.

Il Tar accoglieva il ricorso in ottemperanza sul rilievo che la citata sentenza n.786/2010 aveva dichiarato “..il diritto delle società ricorrenti di percepire dall’Azienda Sanitaria Locale resistente le somme dovute a titolo di revisione prezzi dei contratti relativi ai servizi di pulizia, sanificazione, ausiliariato e logistica effettivamente erogati sia presso i presidi ospedalieri della ex A.U.S.L. TA/1, sia presso i presidi ospedalieri della ex Azienda Ospedaliera “***************”, sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dall’I.S.T.A.T. applicato ai costi dei fattori di produzione dei servizi di che trattasi, nei limiti dei crediti non prescritti, e cioè a partire dal 23 novembre 2002 e sino al 31 dicembre 2007, maggiorate dagli interessi legali, calcolati dalla data di costituzione in mora sino all’effettivo pagamento” (così la sent. n. 786 del 2010 cit.).

Secondo il T.a.r., nel ricorso in ottemperanza, correttamente le ricorrenti avevano dedotto che il diritto alla revisione dei prezzi per il detto periodo 23 novembre 2002 – 31 dicembre 2007 era maturato fin dal primo anno e, cioè, comprendesse il periodo 23 novembre 2002 – 23 novembre 2003, posto che in effetti i loro rapporti contrattuali con la ASL TA/1 e l’Azienda Ospedaliera “SS. **********” erano di molto antecedenti rispetto al 2002 (risalendo, rispettivamente, al 1995 e al 1999), e che il T.a.r., nella sentenza da eseguire, si era limitato ad accertare che i relativi diritti erano ormai prescritti rispetto al periodo precedente al 23 novembre 2002, ma la prescrizione incideva soltanto sull’esigibilità dei crediti e non con riguardo alla regola per cui si fa luogo alla revisione del prezzo originario solo dopo il decorso di un primo arco temporale dall’instaurazione del rapporto che risaliva a ben prima del 2002.

Sostanzialmente, secondo il T.a.r., l’esistenza di rapporti contrattuali continuativi fin dal 1995 e dal 1999 incideva anche sugli indici F.O.I. di “partenza”, che non potevano essere quelli del novembre 2002, ma, invece, quelli relativi all’effettivo inizio dei rapporti medesimi, restando ferma l’inesigibilità dei crediti anteriori al 23 novembre 2002.

Inoltre, secondo il primo giudice, le sentenze di cui si chiedeva la esecuzione accertavano, con efficacia di giudicato, che anche per il 2006, di proroga e non di nuovo contratto si trattasse senza prevedere (né prima, né dopo alla loro scadenza) alcun corrispettivo aggiornato a titolo di revisione prezzi, con la conseguente necessità di inserzione automatica della revisione.

Sulla base di tali rilievi il T.a.r. accoglieva il ricorso e considerava nulla la deliberazione n. 1635 del 31 maggio 2012, disponendo la rideterminazione, in applicazione dei criteri suindicati, delle somme dovute alle ricorrenti (previa decurtazione delle somme già versate).

Le spese del giudizio venivano compensate.

Nell’atto di appello la Azienda Sanitaria di Taranto deduce con due separati gruppi di motivi la violazione del giudicato, malgoverno dei principi in materia di compenso revisionale, violazione dell’art. 2948 co.1 n.4 c.c..

Secondo l’Azienda Sanitaria il T.a.r. ed il Consiglio di Stato avevano scandito in termini non equivoci la prescrizione dei compensi fino al 23 novembre 2002 ed attenendosi a tale iussum, la Asl aveva quantificato il compenso spettante dall’anno 2003. Il Tar avrebbe quindi violato il contenuto delle due sentenze di cui era stata richiesta la esecuzione accogliendo la erronea tesi delle ricorrenti che i compensi revisionali liquidati dalla Asl andavano quantificati tenendo conto degli incrementi di prezzo contrattuale maturati dal 1995 e dal 1999.

Si sono costituite le società appellate chiedendo, con ampia memoria difensiva, il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Alla camera di consiglio del 3 ottobre 2003, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il T.a.r. ha ritenuto illegittimo il criterio adottato dalla Asl Ta, chladdove ha quantificato le somme spettanti a titolo di revisione prezzi come se le parti avessero pattuito i relativi prezzi, non nel 1995 e nel 1999, ma nel novembre 2002, affermando che la prescrizione incide solo sulla non esigibilità dei crediti relativi al periodo anteriore al novembre 2002, ferma la necessità di procedere alla quantificazione dei crediti non prescritti sulla base degli effettivi incrementi FOI registratisi nel tempo e in specie dal 1995 e dal 1999 fino al novembre 2002.

Secondo la appellante il criterio di quantificazione indicato dal T.a.r. porterebbe al riconoscimento a titolo di revisione prezzi, di somme che invece sarebbero coperte dalla prescrizione e nei fatti determinerebbe una sorta di loro reviviscenza con non corretta esecuzione delle sentenze di merito.

Inoltre l’appellante sostiene che nell’anno 2006 era stato pattuito tra le parti un incremento del prezzo del contratto in corso di esecuzione per cui non avrebbero potuto riconoscersi, per l’anno 2006 e seguenti, ulteriori somme al medesimo titolo di revisione prezzi a meno di non duplicare il beneficio al medesimo titolo.

Gli appellati, invece, sostengono che il diritto alla revisione prezzi matura a partire dalla prima variazione dei corrispondenti prezzi indicati negli elenchi ISTAT in base all’art. 6 co.6 della legge 537/93 ovvero ai sensi dell’art. 7 co.4 lett. c) del d.lgs. 163/2006, cui rinvia l’art. 115 del medesimo decreto.

Il prezzo originariamente pattuito dovrebbe essere rivalutato di volta in volta, e fin dalla data di prima variazione, in virtù di norme imperative preordinate al fine di garantire determinati livelli di qualità nelle prestazioni erogate a favore del servizio pubblico.

La revisione prezzi, pertanto, alla luce delle regole anche elaborate dalla giurisprudenza, si traduce in un aumento del corrispettivo annuo di volta in volta spettante in corso di esecuzione del servizio, da quantificare in funzione dell’incremento percentuale dell’indice *** rispetto all’anno di avvio del rapporto e quindi di pattuizione del prezzo iniziale ovvero moltiplicando gli importi realizzati negli anni successivi al primo anno, per la correlata percentuale di incremento dell’indice ***.

2. La Sezione ritiene che le argomentazioni dell’Azienda siano fondate e che l’appello meriti accoglimento.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza da eseguire, ha previsto la prescrizione dei compensi revisionali fino al 23 novembre 2002; analoga previsione era contenuta nella sentenza del T.a.r. confermata in appello.

Sulla base di tale iussum, non è sostenibile, come ritenuto dal T.a.r., la prescrizione della sola esigibilità dei crediti anteriori al novembre 2002, ma non l’incremento del corrispettivo derivante dal compenso revisionale prescritto.

Le sentenze di cui si chiede la esecuzione infatti risultano univoche in ordine alla prescrizione del diritto al compenso revisionale nella sua interezza. sSicchè la quantificazione del credito a far data dall’anno 1995 (per la ex Asl Ta/1) e dall’anno 1999 (per la ex Azienda Ospedaliera S.S.Annunziata) rappresenta una evidente violazione delle sentenze oggetto di esecuzione, introducendo un meccanismo ulteriore che non era stato previsto dal giudicato.

La sopradetta interpretazione peraltro è coerente con l’art. 2948 c.c. n.4 che dispone la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o a periodi più brevi, cioè di tutte le obbligazioni periodiche e di durata.

Conforme è anche la giurisprudenza in materia di revisione prezzi.

Come ha osservato la Sezione in un precedente analogo (Cons. Stato, Sezione III° n.4362/2011) il diritto alla revisione non è altro “..che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio. Pertanto il diritto alla revisione si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo, se questo non venisse pagato, ovvero del diritto alla integrazione, se il rateo venisse pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto. E poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo è il termine da applicare anche al diritto di chiedere la revisione.”

Se il diritto al compenso revisionale è prescritto non può che considerarsi prescritto anche il corrispondente aumento del corrispettivo contrattuale, mentre la tesi del T.a.r. determina, nei fatti, una sorta di ultrattività del credito prescritto all’aumento del corrispettivo contrattuale in ragione dell’erroneo assunto che si sarebbe prescritta la esigibilità del compenso, ma non l’aumento del corrispettivo maturato nelle annualità colpite dalla prescrizione.

In sintesi, correttamente la Asl ha quantificato a partire dal novembre 2003 l’indice F.O.I. applicabile dall’anno in corso.

3. Le sentenze di cui si chiedeva la esecuzione hanno riconosciuto il diritto al compenso revisionale per gli anni 2002 al 2007.

La Asl in sede di esecuzione delle statuizioni ha verificato di avere corrisposto il compenso revisionale dovuto per l’anno 2006 alla stregua delle convenzioni pattizie di cui alla delibera n.1717/2006.

Sul punto la sentenza appellata ha statuito la nullità, in parte qua, della delibera DG n.1635 del 31 maggio 2012 in quanto ha ritenuto che la qualificazione giuridica di proroga degli originari contratti fino a tutto il 2007, precludesse alla Asl la sopradetta verifica in ordine al già intervenuto pagamento del compenso revisionale alla stregua delle convenzioni pattizie di cui alla delibera n.1717/2006.

Le considerazioni del T.a.r. sul punto non possono essere condivise.

Premesso che il giudicato aveva scandito il compenso revisionale fino al 31 dicembre 2007 e non al 2008-2010, cioè ad un periodo rimasto espressamente escluso dalle statuizioni oggetto di esecuzione, il pagamento di somme ulteriori rispetto al compenso revisionale spettante integra una sostanziale violazione delle sentenze di cui si chiedeva la esecuzione che, intanto avevano statuito il pagamento di somme a titolo di compenso revisionale, in quanto le stesse somme fossero dovute e cioè non corrisposte. Se per patti tra i contraenti o a qualsiasi altro titolo una parte del compenso revisionale era stato corrisposto, il T.a.r., non avrebbe potuto statuire nel senso del cumulo del beneficio in ragione della qualificazione giuridica del rapporto contrattuale come proroga e non come nuovo contratto, in quanto una tale interpretazione si porrebbe come del tutto incoerente con quanto statuito nel giudicato e finirebbe ad assicurare alle appellanti un cumulo di benefici non dovuti.

3. In conclusione, l’appello merita accoglimento e per l’effetto la sentenza di primo grado deve essere riformata e, il ricorso di primo grado respinto.

4. Spese ed onorari in relazione alla peculiarità della fattispecie possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013

Redazione