Appalti – Giurisdizione – Controversie relative alla fase di esecuzione del contratto – Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, concernendo diritti ed obblighi derivanti dal contratto (TAR Lombardia, Milano, n. 2099/2013)

Redazione 30/08/13
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SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2013, proposto da:
Rays S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti ************ e ******************, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ************* in Milano, Via Vittor Pisani 6;
contro
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, rappresentata e difesa dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Dante, 16;
per l’annullamento
della Decisione del Direttore SC Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, Prot. n. 13698 del 30.4.2013 e ricevuta a mezzo del servizio postale il 9.5/2013, a firma del Dr. ****************, con la quale, in riferimento alla procedura aperta in forma aggregata, per la durata triennale di aghi e siringhe, aggiudicato alla soc. Rays S.p.a. con la deliberazione n. 835 del 06/12/2012, è stata disposta la risoluzione contrattuale, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso, conseguente e comunque consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il dott. *********** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe impugnato l’Azienda Ospedaliera resistente ha disposto la risoluzione del contratto stipulato con la ricorrente, in esito all’aggiudicazione a suo favore della procedura aperta aggregata per l’acquisto di aghi e siringhe (delibera n. 853 del 6.12.2012).
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
All’udienza camerale del 29.8.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi accogliere l’eccezione formulata dalla difesa della resistente.
Preliminarmente, il Collegio da atto dell’avvenuta instaurazione di un rapporto negoziale privatistico tra le parti, atteso che il c.s.a., prevedeva che il contratto sarebbe stato costituito dalle norme dello stesso, e dal contenuto dell’offerta dell’impresa aggiudicataria, e che la sua stipula sarebbe avvenuta con la ricezione della nota di aggiudicazione definitiva, puntualmente comunicata in data 11.12.2012.
In secondo luogo, occorre altresì darsi atto che in questa sede è stata impugnata unicamente la risoluzione contrattuale in epigrafe indicata, con esclusione di ogni ulteriore provvedimento attinente alla fase pubblicistica di scelta del contraente.
Infine, la risoluzione impugnata, lungi dal configurarsi quale contrariusactus del provvedimento di aggiudicazione, è motivata unicamente con riferimento ad inadempimenti contrattuali, insorti nel corso di esecuzione del rapporto. In particolare, la detta risoluzione è stata motivata, in conseguenza dell’asserita scarsa qualità dei prodotti forniti, dalla consegna di beni diversi da quelli dovuti;
ciò che ha comportato l’applicazione dell’art. 16 del c.s.a., il quale, a sua volta, richiamava espressamente l’art. 1456 c.c.
Alla luce di tutto quanto precede, è palese il difetto di giurisdizione del g.a.
Per giurisprudenza pacifica, infatti, la giurisdizione esclusiva del g.a. concerne le sole controversie relative alla procedura di affidamento dell’appalto, mentre quelle relative alla fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del g.o., concernendo diritti ed obblighi derivanti dal contratto. Il giudizio avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto da parte della p.a., per l’inadempimento dell’appaltatore alle obbligazioni contrattuali, rientra pertanto nella giurisdizione del g.o., poiché attiene alla fase dell’esecuzione (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV 7.12.2011 n. 2932). La controversia avente sulla risoluzione del contratto stipulato con l’impresa risultata aggiudicataria di un appalto, riguarda infatti l’esercizio di un diritto potestativo della stazione appaltante, non trattandosi di atto autoritativo, poichè la manifestazione di volontà della parte che si avvale della facoltà di risolvere il contratto è espressione di una volontà paritetica, assimilabile a quella di un privato, e ciò perfino nei casi in cui la forma dell’atto impugnato sia apparentemente quella dell’atto amministrativo (C.S., Sez. I, 31.5.2011 n. 5751).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con conseguente onere della ricorrente di riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario, nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a. Assegna al ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione del processo davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, equitativamente liquidate in Euro 2.000,00, oltre ad I.V.A e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013

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