Anzianità di servizio: ha sempre diritto al computo dei due anni di formazione e lavoro il dipendente Trenitalia assunto a tempo indeterminato (Cass. n. 10108/2013)

Redazione 29/04/13
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Svolgimento del processo

C..D. , premesso di essere stata assunta dalle Ferrovie dello Stato, poi trasformatasi in Rete Ferroviaria Italiana, con contratto di formazione e lavoro, trasformato in contratto a tempo indeterminato alla scadenza dei 24 mesi, rapporto poi proseguito con Trenitalia s.p.a., ha adito il Tribunale di Genova per sentire condannare Trenitalia s.p.a. a corrisponderle le differenze retributive (scatti di anzianità) derivanti dal computo del periodo di c.f.l. nell’anzianità di servizio, previa declaratoria della nullità delle clausole contrattuali collettive che escludevano tale computo, per contrasto con l’art. comma 5, della legge n. 863/1984, norma inderogabile che prevede che “il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato”.
Radicatosi il contraddittorio, Trenitalia s.p.a. chiedeva il rigetto dei ricorso contestando la pretesa sulla base di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 18 dicembre 1998, il quale, al paragrafo 7,5 prevedeva “nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita ed il periodo di formazione lavoro sarà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall’art. 3, 5 comma della legge n. 863/84 ai fini degli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale”; con ciò confermandosi che la citata norma di legge per la quale “il periodo di formazione e lavoro è computato solo nell’anzianità di servizio”, si riferiva solo agli istituti di origine legale e non a quelli di origine pattizia. Nello stesso senso si esprimeva l’Accordo nazionale tra l’Azienda e le oo.ss. del 7 luglio 1995.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo la nullità dell’accordo interconfederale e dell’accordo sindacale, relativamente alle clausole che escludevano la computabilità dell’anzianità maturata durante i c.f.l. ai fini degli scatti di anzianità, argomentando che la norma di legge, nel suo tenore letterale, non consentiva la distinzione di disciplina degli effetti dell’anzianità di servizio maturata in c.f.l. tra quelli inerenti gli istituti previsti dalla legge e quelli di origine contrattuale. La sentenza veniva gravata da RFI e TRENITALIA. L’appellata si costituiva per resistere all’impugnazione, sostenendo che l’autonomia sindacale collettiva, riconosciuta e tutelata dalla Carta costituzionale, deve esplicarsi nell’ambito della legge, ben potendo il legislatore definire limiti inderogabili in funzione della tutela di interessi generali (C. cost. 11/12/1962, n. 106 e C. cost. 22/5/1968, n.60).
Con sentenza depositata il 4 luglio 2006, la Corte d’appello di Genova, riformava la sentenza impugnata, respingendo le domande tutte proposte dalla D. .
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultima, affidato ad unico motivo, poi illustrati con memoria.
Resiste la società Trenitalia con controricorso, mentre la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. è rimasta intimata.

 

Motivi della decisione

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.
1.- La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, della legge n. 863/84; 12, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt. 1418 e 1419 c.c.; oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Lamenta che il citato art. 3 è chiaro nell’imporre l’inclusione del periodo di formazione e lavoro nell’anzianità di servizio tutte le volte in cui il rapporto si sia trasformato in contratto a tempo indeterminato, con la conseguente nullità delle pattuizioni colletttive che ne escludano il computo.
Evidenzia che questa S.C. si era più volte espressa per il computo, in casi analoghi a quello di specie (Cass. n. 10961/00; n. 13309/00; n. 10773/01).
2. Il ricorso è fondato.
La questione ha formato oggetto di contrastanti pronunce di questa S.C..
Secondo un orientamento (Cass. n. 11206/09, n. 11605/09, n. 4374/09) non si poneva in contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 – secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato – la disposizione del contratto collettivo (nella specie, esattamente il paragrafo 7.5 dell’Accordo interconfederale 18 dicembre 1998 e il punto 5.2 del c.c.n.l. per i dipendenti delle ferrovie statali 7 luglio 1995), che, nel regolamentare gli aumenti retributivi periodici, esclude l’utile computo del periodo di formazione e lavoro, non negando tale disciplina l’anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma limitandosi a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti il cui apporto alla produttività aziendale sia stato ridotto a causa della specificità del rapporto di formazione e lavoro.
Secondo altro orientamento (Cass. n. 24033/07 e n. 6018/09) la disposizione contenuta nel citato art. 3 operava anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva.
Il contrasto è stato recentemente composto dalle sezioni unite di questa Corte (sez. un. 23 settembre 2010 n. 20074), poi seguito dalla successiva giurisprudenza (Cass. ord. n. 14229/11), ove si è affermato che il principio contenuto nell’art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall’art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione. Nella pronuncia n. 14229/11 questa Corte ha inoltre chiarito che tale soluzione risponde ad una esigenza di riequilibrio, a tutela del lavoratore assunto mediante tale speciale tipo di contratto, degli aspetti di trattamento meno favorevole del rapporto rispetto alla disciplina generale, con conseguente manifesta infondatezza di ogni lesione dei principi di autonomia e libertà sindacale ex art. 39 Cost. La Corte non ha motivo di discostarsi dai principi che precedono.
3. Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese, ad altro giudice al fine di un nuovo esame della domanda alla luce dei principi esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Redazione