Anonimato nei concorsi pubblici (TAR Puglia, Bari, n. 842/2012)

Redazione 09/11/12
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ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2012, proposto da:

L. V., rappresentato e difeso dall’avv. **************************, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Umberto I°, n. 62;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ***************** e ******************, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Università in Bari, alla piazza ******* n.1; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97;
nei confronti di
********, S. D. T., M. T., A. F.;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea, nei limiti dell’interesse del ricorrente, del decreto rettorale n. 3346 del 29 giugno 2012 , successivamente conosciuto, con cui il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari ha approvato le operazioni e gli atti della commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia per l’a.a. 2011/2012; dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 12 giugno 2012, n. 2 del 12 giugno 2012, n. 3 del 12 giugno 2012, n. 4 del 14 giugno 2012, n. 5 del 14 giugno 2012, n. 6 del 20 giugno 2012, n. 7 del 20 giugno 2012 e n. 8 del 20 giugno 2012 sia nella parte in cui procedono (verbale n. 8) a non valutare la prova pratica del ricorrente perché “non valutato, perché ha utilizzato il foglio contenente il caso clinico per appunti” e quindi ad escluderlo dalla procedura sia nella parte in cui attribuiscono esclusivamente punti 8,50 per i titoli (verbale n. 4 ed allegata scheda n. 19); quindi della graduatoria finale approvata pure con decreto rettorale n. 3346 del 29 giugno 2012 nella quale il ricorrente non è stato inserito; nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il provvedimento di immatricolazione del candidato collocato nella ultima posizione utile della graduatoria e del relativo contratto sottoscritto o a sottoscriversi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 la dott.ssa ***************** e uditi per le parti i difensori avv. **************, su delega dell’avv. ********************, avv. D.Carbonara e avv. *****************;
-considerato che la regola dell’anonimato non può essere interpretata nel senso che ogni astratta possibilità di diversità tra gli elaborati vada qualificata come segno di riconoscimento ma solo quando il segno oggetto di esame assuma un carattere anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero;
ritenuto che, in quest’ottica, non possa essere interpretato quale segno di riconoscimento la cd. scaletta appuntata dal candidato sul foglio recante la traccia della prova giacchè risponde all’evidente esigenza di organizzare la stesura del compito scritto; tanto più che la Commissione in sede di prova pratica non aveva incluso il foglio della traccia nell’espresso avvertimento;
-ritenuto sussistere il periculum in mora considerato che le attività della scuola di specializzazione sono già iniziate;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie e per l’effetto dispone che la Commissione proceda alla valutazione della prova pratica del ricorrente con adozione delle conseguenti determinazioni. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012

Redazione