Annulla le prove di un concorso, ritenendo censurabile – sul piano dell’illogicità manifesta – i risultati di una prova pratica word ed excel (TAR Sent. N.00491/2012 )

Redazione 31/01/12
Scarica PDF Stampa

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) sentenza n. 00491/2012: .

N. 00491/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01121/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2011, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

del provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali del Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 14 posti di Cat. B/3 elevabili a n. 39 nei ruoli del Consiglio Regionale della Campania (B.U.R.C. n. 6 del 24/01/2005); di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2011 la dott.ssa ***************************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il **** *** ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali del Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 14 posti di Cat. B/3 elevabili a n. 39 nei ruoli del Consiglio Regionale della Campania (B.U.R.C. n. 6 del 24/01/2005).

In particolare, il giudizio di non ammissione è stato motivato in considerazione del mancato raggiungimento del punteggio minimo necessario nella prova pratica (Word ed Excel).

L’amministrazione si è costituita in giudizio, con articolata memoria, per contrastare il ricorso.

Con ordinanza n.551/11 del 25.03.2011 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente, ammettendolo con riserva all’espletamento della prova orale.

Con memoria depositata in giudizio in data 25.11.2001, l’amministrazione ha evidenziato che le procedure concorsuali di cui trattasi sono state temporaneamente sospese “per una rivisitazione delle questioni afferenti al personale del Consiglio”.

Nella pubblica udienza del 16 dicembre 2011, vista la memoria con cui parte ricorrente ha evidenziato la permanenza dell’interesse alla decisione non essendosi ancora svolte le prove orali, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

Come evidenziato in punto di fatto, il giudizio negativo nei confronti del ricorrente è stato motivato dall’amministrazione in considerazione del mancato raggiungimento del punteggio minimo necessario nelle prove pratiche Word ed Excel, per le quali venivano attribuiti rispettivamente punti 0,20 e punti 0 che, sommati agli ulteriori 3 punti attribuiti per le risposte in buste chiuse, non consentivano al Sig.*** di ottenere i 6 punti necessari, ai sensi dell’art.18 comma 4 del regolamento approvato con delibera n.1435/04 , per essere ammesso alla prova orale del concorso per “coadiutore amministrativo-cat.B3” del ruolo del Consiglio Regionale della Campania.

Tale valutazione, ad avviso del Collegio, deve ritenersi viziata da eccesso di potere per illogicità manifesta.

Ed infatti, non può non evidenziarsi che il Bando si limitava a richiedere, con riferimento alla prova pratica, la conoscenza di “elementari nozioni in campo informatico”.

In particolare, con riferimento al sistema Excel – che, come riconosciuto dalla stessa amministrazione, “costituisce un sistema di calcolo, sulla base di criteri algebrico-matematici” – la prova pratica concretamente affidata al ricorrente consisteva nel risolvere, compilando la relativa tabella elettronica, il seguente quesito: “il sensore elettrico di una apparecchiatura installata al CR è azionato 2.000 secondi di mattina ed è azionato 1.200 secondi al pomeriggio per tutti i 7 giorni della settimana. Se il sensore deve essere sostituito ogni 40.000 secondi, quante volte occorre sostituirlo in 40 settimane?”.

Orbene, il risultato matematico di questa operazione – come correttamente evidenziato da parte resistente e come è agevolmente verificabile ripetendo l’operazione matematica- è pari alla cifra “22,4”. Tuttavia, ad avviso dell’amministrazione, la corretta soluzione del quesito presupponeva che il risultato “matematico” fosse rielaborato alla luce di un successivo percorso logico-cognitivo (dettagliatamente descritto a pag.10-11 della memoria), con la conseguenza che il risultato corretto risulterebbe pari a “23” .

Ed invero, sostituendo il sensore solo 22 volte in 40 settimane, residuerebbe un margine di 16,000 secondi in cui l’apparecchiatura non potrebbe funzionare, mentre viceversa, sostituendo il sensore 23 volte, tale margine potrebbe essere colmato.

Orbene, ad avviso del Collegio né il Bando di concorso né i criteri individuati dalla Commissione nel verbale n.2 del 22 marzo 2010 consentono di poter aderire alla tesi dell’amministrazione, secondo cui il corretto superamento della prova implicava anche la risoluzione di un problema di tipo logico.

Ai sensi del Bando, infatti, il superamento della prova pratica richiedeva la mera conoscenza di “elementari” principi informatici e, per quanto specificatamente riguarda la prova Excel, l’espletamento di una semplice “prova di calcolo” (vedi punto 2 del citato verbale).

Ciò posto, atteso che il risultato del calcolo matematico del quesito è, pacificamente, costituito dal valore 22, 4 e che anche parte resistente, nella memoria agli atti, concorda sulla circostanza che il foglio Excel non consente l’inserimento di un numero decimale – ma, esclusivamente, di un numero intero- correttamente il ricorrente ha arrotondato il risultato matematico del calcolo indicando il valore “22”: infatti, costituisce principio generale della matematica quello secondo cui le cifre decimali inferiori al 0,5 devono essere arrotondate per difetto e non per eccesso.

Deve, pertanto, ritenersi illegittima, in quanto viziata da eccesso di potere per illogicità, la valutazione dell’amministrazione che ha ritenuto l’esito di tale prova totalmente erroneo, sulla base di parametri non previsti dal Bando né tantomeno indicati nei criteri di valutazione cui la stessa si era autovincolata (ovvero, la mera correttezza del calcolo matematico).

Peraltro, non vi è chi non veda come la soluzione del problema “logico” posto nel quesito richieda ben più che la cognizione di informazioni “elementari” del funzionamento del sistema Excel (come dimostrato dall’articolato processo logico riportato nella memoria dell’amministrazione), specie se posto in relazione alle mansioni tipiche della qualifica messa a concorso (B3-coadiutore amministrativo).

Per tale prova, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto correttamente attribuire al ricorrente punti 3 che, sommati agli ulteriori 3 punti attribuiti per le risposte in busta chiusa e ai 0,20 centesimi di punti per la prova Word avrebbero senz’altro consentito al Sig.*** di ottenere il punteggio minimo per essere ammesso alla prova orale.

In ogni caso, il Collegio ritiene erronea anche l’attribuzione del punteggio per la prova Word .

Con riferimento a tale prova, con lo stesso verbale n.2 del 22 marzo 2010, la Commissione prevedeva infatti l’attribuzione di un punteggio massimo di 4 punti e, in particolare, che:

– la prova consiste nella copia di un testo di legge regionale della lunghezza di complessivi 25 righi;

– per ogni errore di ortografia e grammatica a qualsiasi titolo commessi vengono sottratti punti 0,50 per un max di punti 3;

– 1 punto viene attribuito, a discrezione della Commissione, per l’impaginazione e l’intabulazione del testo nonché per il corretto uso di maiuscole e minuscole;

– se il testo non è copiato integralmente la prova non si intende superata.

Per tale prova, al ricorrente venivano attribuiti punti 0,20.

Tuttavia, a rigore, gli “errori”commessi dal ricorrente nel ricopiare il testo fornito in formato Word non possono qualificarsi né come errori di “ortografia”(con i quali si intende la scorretta rappresentazione scritta di suoni e parole di una lingua) né come errori di “grammatica” (con i quali si indicano errori attinenti alla non corretta costruzione di frasi, sintagmi e parole) bensì, come peraltro ammesso dalla stessa amministrazione, come errori di trascrizione – se non addirittura, come ritenuto da parte ricorrente, di battitura- con particolare riferimento a segni paragrafematici quali gli apostrofi e i trattini di interlineatura.

Pertanto, con riferimento agli errori di tale tipologia, commessi dal candidato nella trascrizione del testo, non può ritenersi tecnicamente corretta la decurtazione del punteggio di 0,50 per ciascuno di essi, per un totale di 3 punti laddove.

Ed infatti, non soltanto tale possibilità non è prevista nella lettera e) dei criteri elaborati dalla Commissione, ma neppure – contrariamente a quanto argomentato nella memoria difensiva- la Commissione ha previsto che il testo di legge fornito dovesse essere copiato con caratteri e formattazione “identici”, pena il mancato superamento della prova come previsto, invece, ai sensi della lettera f), nel caso in cui il testo non fosse copiato in modo “integrale”, ovverossia nella sua interezza. Tanto ciò è vero che il corretto uso delle lettere maiuscole e minuscole o la corretta impaginazione, lungi dall’essere ritenuti come condicio sine qua non della fedele copiatura del testo di riferimento, sono stati addirittura ritenuti dalla Commissione elementi di favore per l’eventuale attribuzione, discrezionale, di un ulteriore punto aggiuntivo.

Ed invero, in conformità del Bando, l’amministrazione avrebbe, al più, potuto valutare complessivamente gli errori di trascrizione commessi solo nel quadro di un motivato ed articolato giudizio di insussistenza delle elementari nozioni del funzionamento del sistema Word.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato in epigrafe.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe.

Condanna l’amministrazione soccombente alle spese di lite, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

*****************, Consigliere

Ines ************************, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione