Anche per la tassatività delle cause di esclusione, la mancanza di regolarità contributiva di un progettista comporta la non ammissibilità (TAR Sent.N.00860/2012)

Lazzini Sonia 22/03/13
Scarica PDF Stampa

La mancanza di regolarità contributiva in capo ad uno dei progettisti comporta l’annullamento dell’aggiudicazione

E’ risultato dalle verifiche compiute che uno dei progettisti della controinteressata non era in regola con gli adempimenti contributivi al momento della presentazione della domanda, avendo provveduto a regolarizzarsi mediante versamento all’Inarcassa soltanto in data 22 novembre 2011

è la stessa normativa di gara – conformandosi e facendo proprie le previsioni di legge – a prevedere come condizione di partecipazione alla procedura la regolarità contributiva dei progettisti (attraverso il richiamo all’art. 38, comma 1, lett. i del d.lgs. n. 163 del 2006), risultando quindi privo di pregio, e contraddittorio con i propri atti, l’assunto difensivo del Comune di Lucca secondo cui la regolarità contributiva si riferirebbe solo al mancato pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti e non per i professionisti, la normativa di gara facendo esplicito riferimento al regolare pagamento dei contributi previdenziali da parte dei professionisti, quindi anche per posizioni personali degli stessi.

Né appare invocabile nella specie, come sostenuto dal Comune di Lucca, il disposto dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, sulla tassatività della cause di esclusione dalle pubbliche gare, giacché la richiamata norma prevede espressamente l’esclusione “in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice”, com’è nella specie l’ipotesi di mancanza di regolarità contributiva.

Né paiono sussistere dubbi sulla sussistenza nella specie, con riferimento alla posizione dell’arch. Giuseppe B_, delle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 163 ddl 2006. Com’è noto la citata disposizione prevede che deve trattarsi di inadempimento agli obblighi previdenziali “grave” e “definitivamente accertato”, requisiti che appaiono entrambi sussistere nella specie.

Quanto alla gravità, non possono esservi dubbi circa la gravità degli inadempimenti del professionista, giacché l’Inarcassa ha evidenziato nella sua nota depositata in data 29 febbraio 2012 un debito di quasi 100.000,00 euro. Quanto alla definitività, essa, con riferimento alla data di presentazione della domanda (22 novembre 2010), certamente sussisteva, come evidenziato da Inarcassa nella citata nota del 29 febbraio 2012, ove si precisa che la possibilità offerta all’arch. Giusseppe B_ di accedere allo “accertamento con adesione” presuppone proprio la definitività dell’accertamento (il professionista ha aderito all’accertamento con adesione in data 21.11.2011): infatti nello statuto dell’ente previdenziale sono previsti gli istituti del “ravvedimento operoso” (art. 37-bis), attivabile in caso di debiti contributivi non definitivi, e dello “accertamento con adesione” (art. 37-ter) che presuppone che gli inadempimenti previdenziali siano stati già notificati all’interessato; nella specie risultano notificati all’ing. B_ negli anni molteplici atti impositivi mai impugnati, né pare nella specie invocabile un termine prescrizionale quinquennale per l’impugnazione, stante il fatto che la norma di cui all’art. 16 legge n. 179 del 1958 si riferisce alla materia delle prestazioni previdenziali.

Sulla definitività, in parte, dei debiti contributivi a carico del professionista si è pronunciato anche il Comune di Lucca nella determinazione n 699 del 2012. Si tratta peraltro di scoperture contributive risalenti e spalmate su un consistente numero di anni a partire dal 1999 fino al 2004.

Sentenza collegata

38757-1.pdf 154kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento