Criteri distintivi tra lavoro subordinato e lavoro autonomo (Cass., n. 14965/2012)

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LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA 

Maggioli Editore – Novità settembre 2012

 

Massima

Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da altre ipotesi di collaborazione tra le parti, con riferimento ad un rapporto in cui la prestazione lavorativa si affianchi al godimento di un immobile va esclusa la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato per la modestia quantitativa delle prestazioni, la possibilità di organizzare il lavoro con ampia libertà di orario e la possibilità di farsi sostituire nell’espletamento della prestazione lavorativa.

 

1. Questione

Il Tribunale di Milano rigetta il ricorso proposto della società, che ha proposto opposizione all’accertamento  dell’INPS, che ha ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra la società e la lavoratrice. La società chiede l’annullamento del verbale di accertamento, notificato dall’INPS, contenente l’addebito di contributi previdenziali asseritamente omessi in relazione alla detta lavoratrice, conseguenti alla accertata natura subordinata del rapporto di lavoro. Il tribunale, con sentenza, conferma che l’attività della lavoratrice aveva le caratteristiche del lavoro subordinato. Avverso tale decisione proponeva appello la società; la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

Infine, viene proposto ricorso per cassazione, la quale quest’ultima riconferma la decisione dei primi due giudizi.

 

2. Differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato

Sotto un profilo generale, va ricordato che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza, l’elemento decisivo di distinzione fra il rapporto di lavoro autonomo e quello subordinato va ricercato in un particolare vincolo di natura personale, in forza del quale il prestatore d’opera è assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà, mentre altri elementi quali la collaborazione, l’assenza di rischio economico, la natura dell’oggetto della prestazione, la continuità di questa, la forma della retribuzione e l’osservanza di un orario possono avere una portata soltanto sussidiaria e non già decisiva ai fini della individuazione del lavoro subordinato e della distinzione suddetta (cfr. Cass. civ., 20 aprile 1983, n. 2728); detto vincolo di soggezione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni nonché del livello di responsabilità del prestatore d’opera, ma deve pur sempre comportare l’inserimento del medesimo nell’apparato amministrativo e nella struttura pubblicistica dell’ente datore di lavoro.

Quanto al nomen juris attribuito dalle parti al rapporto, se è vero che deve esser data prevalenza al contenuto effettivo del rapporto stesso piuttosto che alla sua formale denominazione, tuttavia specialmente nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l’uno che con l’altro tipo di rapporto, la dichiarazione di volontà delle parti in ordine alla fissazione di detto contenuto, o di un elemento qualificante di esso ai fini della distinzione medesima, non può essere considerata tamquam non esset nell’interpretazione della volontà contrattuale; ne consegue che, ove risulti che i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l’elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto tale elemento si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (cfr. Cass. civ., 17 febbraio 1987, n. 1714).

 

3. Qualificazione del rapporto di lavoro subordinato e giudizio di legittimità

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, da ultimo, Cass. civ., 5 novembre 2009, n. 23455), con riferimento alla qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale.

Esaminando gli atti e documenti di causa, i giudici di merito hanno nel caso in esame rilevato l’assenza di un atto scritto di assunzione, il fatto che le prestazioni del ricorrente fossero state compensate dalla società dietro presentazione di fattura rilasciata dal B., titolare di partita IVA, il carattere limitato ed episodico della prestazione del ricorrente nonchè l’assenza di elementi sufficienti a qualificare come subordinata la collaborazione dedotta, come confermato dalla stessa società nella dichiarazione trasmessa all’INAIL. Da tali rilievi, espressamente ritenuti assorbenti la necessità di esame di altri minori, la Corte territoriale ha tratto la conclusione della qualificazione del rapporto come autonomo.

Una tale valutazione non viene dal ricorrente censurata in termini di inosservanza delle regole qualificatorie elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte nell’analisi e nella specificazione del contenuto della clausola generale di cui all’art. 2094 c.c. (su cui cfr., ad es. recentemente, Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728 e 15 giugno 2009, n. 13858) oppure in ragione di uno specifico vizio logico – giuridico denunciato come compiuto nell’esame degli atti o nello sviluppo delle argomentazioni della sentenza, ma unicamente col sovrapporre ad essa una diversa valutazione fondata sulle medesime risultanze istruttorie (tutte in realtà prese in considerazione dal giudici di merito), in tal modo sostanzialmente chiedendo a questo giudice di legittimità un inammissibile giudizio di merito di terza istanza”.

 


Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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