Anatocismo: gli interessi al correntista si calcolano senza capitalizzazione (Cass. n. 20172/2013)

Redazione 03/09/13
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Premesso in fatto

1. — Il sig. C.N. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse nell’ambito del contratto di conto corrente con affidamento di scoperto stipulato con la sua filiale di Nocera Superiore, previo accertamento della nullità parziale del contratto per violazione dell’art. 1283 c.c., con riferimento, tra l’altro, alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Il Tribunale accolse la domanda, negando in particolare la spettanza di qualsiasi capitalizzazione degli interessi a favore della banca.
La Corte d’appello di Salerno, adita da quest’ultima, ha emesso una prima sentenza non definitiva con la quale ha rigettato tutti i motivi di gravame ad esclusione di quello concernente la spettanza della capitalizzazione degli interessi, in relazione al quale ha disposto consulenza tecnica d’ufficio con separata ordinanza; quindi, con sentenza definitiva, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla banca, confermata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha riconosciuto a favore della stessa la capitalizzazione con frequenza annuale ed ha condannato l’appellato al pagamento di Euro 12.671,08 oltre interessi.
Il sig. C. ha quindi proposto ricorso per cassazione per un unico motivo, cui la banca ha resistito con controricorso.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha ritenuto fondato il ricorso. La relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati della parti costituite, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie.

Considerato in diritto

2. — Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., poiché la Corte d’appello ha ritenuto applicabile al rapporto bancario originato dal contratto, stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 (e dunque persistentemente nullo, in parte qua, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 425 del 2000, della sanatoria disposta dall’art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342), la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale dichiarata nulla.
3. — Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente sgombrato il campo dall’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della sentenza non definitiva della Corte d’appello. Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla banca, con la sentenza non definitiva la Corte non si è pronunciata sul motivo di gravame relativo alla capitalizzazione degli interessi, in merito al quale ha invece disposto la prosecuzione del giudizio per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, espressamente chiarendo, in motivazione, che ciò era preliminare alla decisione della questione della “spettanza o meno della capitaniamone e, per il caso affermativo, della sua frequenta”, e, in dispositivo, che venivano respinti “i motivi di appello diversi da quello relativo alla capitaniamone degli interessi”.
Quanto al merito della censura, si osserva che Cass. Sez. Un. 24418/2010, richiamata dal ricorrente, ha chiarito che, una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
Né ha fondamento il rilievo della controricorrente secondo cui la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, successiva alla decisione della Corte d’appello di Salerno, integrerebbe un’ipotesi di c.d. overruling, con conseguente esigenza di rimedi a tutela dell’affidamento incolpevole della banca. Ai fini di tali rimedi, invero, rileva il solo mutamento, nella giurisprudenza di legittimità, della consolidata interpretazione di norme di carattere processuale (e sempre che si tratti di mutamento in senso restrittivo delle facoltà delle parti), come chiaramente risulta da Cass. Sez. Un. 15144/2011, mentre nella specie il chiarimento delle Sezioni Unite non ha comportato alcuna modifica della precedente giurisprudenza di questa Corte e ha riguardato norme di diritto sostanziale.
4. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si atterrà al principio di diritto enunciato al penultimo capoverso del paragrafo che precede e provvederà anche sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Redazione