Concorso pubblico e domande di partecipazione (Cons. Stato, n. 1042/2012)

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Massima

Il solo limite all’applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione di documenti imperfetti presentati in un concorso per il conferimento di posti di pubblico impiego è costituito dall’esigenza di non vulnerare il principio della par condicio dei concorrenti, mediante l’integrazione dei documenti già prodotti con indicazioni che ne modifichino il contenuto sostanziale.

 

 

Osserva la sentenza in esame che nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest’ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall’art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241 (1).

Il principio di regolarizzazione desumibile da tale normativa, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, è stato tuttavia affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo ai concorsi pubblici, inserendosi tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo (2).

Di recente, sul punto, il T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 04/07/2011, n. 1740 ha affermato il dovere dell’amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l’aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l’interesse del privato. Sennonché il cosiddetto “dovere di soccorso” (previsto all’art. 6, comma 1, lett. b, della l. 241/1990), che impone alle amministrazioni di provvedere lealmente a richiedere al soggetto privato le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale, deve essere correttamente inteso e interpretato coerentemente con i principi di imparzialità e di buon andamento, predicati dall’art. 97 Cost..

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

 

 

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(1)  Cons. Stato, sez. VI, 05 dicembre 2005, n. 6958.
(2)  Cons. Stato, sez. V, 29.10.1971, n. 964; sez. VI, 28.11.1975, n. 618; sez. VI, 30.10.1981, n. 599; sez. VI, 19.11.1984, n. 644; sez. VI, 4.2.1985, n. 40 e C.g.a.r.s., 20.12.1988, n. 810.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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