Amministrazione non paga le somme indicate nella sentenza: possibile il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo (TAR Calabria, Catanzaro, n. 58/2013)

Redazione 18/01/13
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FATTO

Con atto notificato in data 23.10.2012, la ricorrente premetteva che, con l’epigrafato Decreto Ingiuntivo, l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia era stata condannata a corrispondere in proprio favore la somma ivi indicata oltre alle spese di giudizio, a titolo di pagamento di parcella a saldo delle competenze spettanti per l’attività professionale di legale svolta.

Lamentava che, dopo la rituale notifica in forma esecutiva del precitato Decreto, permaneva l’ulteriore inerzia dell’intimata Amministrazione Provinciale, per cui si vedeva costretta a proporre l’odierno ricorso in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 del D. Lg.vo 2.7.2010 n. 104, al fine di poter ottenere l’integrale soddisfazione delle proprie pretese creditorie.

Concludeva per la declaratoria dell’obbligo della P.A. di adempiere al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza, con contestuale nomina di un “commissario ad acta”, per il caso di permanente inerzia da parte dell’Amministrazione, con vittoria di spese.

Non si costituiva l’intimata Amministrazione per resistere al presente ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013, il ricorso passava in decisione.

 

DIRITTO

1. Con il presente giudizio in sede di ottemperanza, parte ricorrente chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sull’epigrafato Decreto Ingiuntivo n. 245/11 D.I., n. 258/11 R.G., n. 3502/11 ****. e n. 55/2012 Rep., emesso in data 30.12.2011 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, divenuto definitivamente esecutivo per omessa opposizione in data 6.03.2012, con cui la Provincia di Vibo Valentia è stata condannata, per le causali di cui in ricorso monitorio, al pagamento, in favore dell’Avv. M. P., della somma di Euro 1804,54 oltre interessi dalla data della messa in mora fino al soddisfo nonché alle spese del procedimento, liquidate in complessive Euro 400,50, di cui Euro 50,50 per spese, Euro 270 per diritti ed Euro 80 per onorari ed oltre al rimborso delle spese generali nella misura prevista dalle T.F., IVA e C.P.A, come per legge.

L’art. 112 del D. L.gvo 2.7.2010, n. 104 (come già l’art. 37 della legge 6.12.1971 n. 1034) prevede la possibilità di ricorrere al meccanismo dell’ottemperanza, in presenza di una sentenza passata in giudicato resa dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed Amministrativa (per un certo periodo estesa anche alle sentenze rese da altri giudici speciali, quali, ad esempio la Corte dei Conti, fino all’entrata in vigore dell’art. 10, comma II° della legge 21/07/2000 n. 205, nonché le Commissioni Tributarie, fino all’entrata in vigore dell’art. 70 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), in considerazione della natura immanente del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Com’è noto, la proposizione del giudizio di ottemperanza non è preclusa dall’istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici (Cons. Stato, Sez. IV 16 aprile 1994 n. 527).

Ed invero, come precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1973 n. 1, la procedura ex art. 27 n. 4 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 va ritenuta esperibile anche per l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somma di denaro, alternativamente (si afferma da Cons. St. VI 16 aprile 1994 n. 527) rispetto al rimedio dell’esperimento del processo di esecuzione, ma anche congiuntamente (si afferma da Cass. SS. UU. 13 maggio 1994 n. 4661 e Cons. St. Sez. IV 25 luglio 2000 n. 4125) all’ordinaria procedura esecutiva.

Il giudizio di ottemperanza tende a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento, apertamente o velatamente, omissivo.

Conseguentemente, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale, che riconosca come ingiustamente lesivo dell’interesse del cittadino un determinato comportamento dell’Amministrazione o che detti le misure cautelari ritenute opportune e strumentali all’effettività della tutela giurisdizionale, incombe l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi ad essa ed il contenuto di tale obbligo consiste, appunto, nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost. 8 settembre 1995 n. 419).

L’amministrazione, in via generale, è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo, per cui non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (conf: Cons. Stato, Sez. IV 7.05.2002 n. 2439).

Invero, il decreto ingiuntivo è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza: tale rimedio è esperibile per la esecuzione di una condanna al pagamento di somme di danaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione dinanzi al giudice civile, con il solo limite della impossibilità di conseguire due volte la medesima somma (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007 n.6318 e 29/12/2010 n. 9541; TAR Toscana, Sez. I°, 17.1.2011 n. 99).

3. Nel caso di specie, non sussistono dubbi in relazione al passaggio in giudicato del decreto posto come titolo del credito, né risultano contestazioni al riguardo.

Risulta che la ricorrente abbia regolarmente notificato all’Amministrazione intimata il titolo esecutivo, costituito dall’epigrafato Decreto Ingiuntivo, al pagamento della somma indicata, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 14 del D. L. 31 dicembre 1996, n. 669 e s.m.i., secondo cui l’esecuzione forzata e la notifica di atto di precetto devono essere precedute dalla “notificazione del titolo esecutivo”, che, ad avviso del Collegio, trova applicazione anche con riferimento al giudizio di ottemperanza davanti al Giudice Amministrativo, sulla base di una sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata regolamentata dal c.p.c., trattandosi di due istituti che, se pure per vie differenti e con risultati diversificati, s’incentrano entrambi sull’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (ex plurimis: Cons. Stato Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2160; T.AR. Sicilia-Palermo, Sez. III: 13 luglio 2011, n. 1361 e 8 giugno 2011, n. 1068; T.AR. Campania, Napoli, Sez. IV: 17 gennaio 2011, n. 234 e 29 giugno 2010, n. 16434; T.A.R. Lazio- Roma, Sez.: III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio- Latina, Sez. I, 10 gennaio 2008, n. 25).

Sussiste anche l’inerzia dell’Amministrazione e non risultano in atti neanche documenti intesi a comprovare l’effettiva estinzione, tramite pagamento materiale, del debito esistente.

Conseguentemente, in base all’art. 4, comma II°, della legge 20.3.1865 n. 2248 allegato E, nella specie, sussiste, in capo all’intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione.

La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, nei termini e nei modi indicati in sentenza, con la doverosa precisazione secondo cui, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l’obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi anche sulle somme liquidate a titolo di spese accessorie (Cons. Stato, Sez. IV° 26.9.1980 n. 958), quali quelle relative alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della medesima (Cass. Civ. 24.2.1984 n. 958).

Ha titolo nella sentenza passata in giudicato l’obbligo di rimborso degli oneri di registrazione della stessa, versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634, nell’importo che risulta dall’annotazione apposta sull’originale della sentenza del competente Ufficio del Registro.

Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Non sono, invece, dovute le eventuali spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. (T.A.R. Lazio, Sez. I° 11.12.1987 n. 1917), poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui ai citati artt. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Va infine precisato che, alla luce del disposto dell’art. 14, comma 2, legge 31.12.1996 n. 669, l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l’utilizzo dell’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dalla norma citata.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo, in capo alla Provincia di Vibo Valentia, in persona del Presidente pro-tempore, di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sul sul Decreto Ingiuntivo n. 245/11 D.I., n. 258/11 R.G., n. 3502/11 ****. e n. 55/2012 Rep., emesso in data 30.12.2011 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, divenuto definitivamente esecutivo per omessa opposizione in data 6.03.2012, con cui la Provincia di Vibo Valentia è stata condannata, per le causali di cui in ricorso monitorio, al pagamento, in favore dell’Avv. M. P., della somma di Euro 1804,54 oltre interessi dalla data della messa in mora fino al soddisfo, nonché delle spese del procedimento, liquidate in complessive Euro 400,50, di cui Euro 50,50 per spese, Euro 270 per diritti ed Euro 80 per onorari ed oltre al rimborso delle spese generali nella misura prevista dalle T.F., IVA e C.P.A, come per legge.

Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin da ora, quale commissario ad acta, un funzionario in servizio presso l’Ufficio Ragioneria della Prefettura di Vibo Valentia, indicato nominativamente con provvedimento formale del Prefetto di Vibo Valentia, entro il termine di venti (20) giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, affinché provveda a dare integrale esecuzione al giudicato de quo entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), con spese a carico della Provincia di Vibo Valentia, che vengono complessivamente e forfettariamente determinate in €. 800 (euro ottocento), oltre le spese documentate.

Il commissario ad acta dovrà provvedere sotto la sua personale responsabilità ad adottare ogni provvedimento utile (ivi compresi variazioni di bilancio, accensioni di mutui nei limiti della normativa vigente, revoca di impegni di spesa posti in essere successivamente alla comunicazione indicati in sentenza, etc..) per l’integrale soddisfazione del credito vantato, detratto quanto già eventualmente versato al medesimo titolo, secondo conteggi che saranno effettuati in contraddittorio fra le parti.

Va, infine, precisato che, a seguito dell’insediamento del commissario ad acta, gli organi dell’ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono conseguentemente disporre degli interessi considerati, nei limiti strettamente necessari per l’adempimento del giudicato (conf.: C.G.A., n. 92/1982; Cons. Stato, Sez.VI, n. 41/1995).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Provincia di Vibo Valentia, in persona del Presidente pro tempore, di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafato Decreto Ingiuntivo.

Condanna la Provincia di Vibo Valentia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 800 (euro ottocento).

Liquida il compenso per il commissario ad acta nella somma di €. 800 (euro ottocento), oltre le spese documentate.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013

Redazione