Alle zone bianche, in sede di liquidazione di somme a titolo di risarcimento danni, per acquisizione coattiva, non si applica la ritenuta del 20%

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La seguente decisione viene segnalata in quanto afferma che la limitata possibilità edificatoria, prevista dal Testo Unico sull’Edilizia per la “zona bianca”, non la rende assimilabile ad alcuna delle zone tassativamente previste dall’ art. 35 del D.P.R. n.327/2001, quali presupposto della  applicazione della ritenuta del 20 % in sede di liquidazione al proprietario del risarcimento  danni.

 La norma, utilizzando le categorie tecnico-normative delle “zone territoriali omogenee” previste dall’articolo 1 del D.M. 2 aprile 1968, prevede  che vada operata  la ritenuta del 20 % , qualora sia corrisposta una somma a titolo di risarcimento del danno per acquisizione coattiva di un terreno, ove sia stata realizzata un’opera pubblica o un’infrastruttura urbana “ all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici”.

Il riferimento normativo  deve considerarsi tassativo e,pertanto, la ritenuta non può essere applicata qualora l’area utilizzata dalla P.A. non rientrava originariamente in zona A, B, C o D del P.R.G. , ma era gravata da vincolo di destinazione a verde pubblico, successivamente decaduto, con conseguente qualificazione della area stessa quale “zona bianca”.

Sentenza collegata

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Avv. Iride Pagano

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