All’ente Poste Italiane S.p.A. è riconosciuta la facoltà di stabilire commissioni a carico dei correntisti postali (Cass. n. 2956/2013)

Redazione 07/02/13
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Svolgimento del processo

. – Con sentenza in data 18 – 24 maggio 2006 il Tribunale di Cuneo respinse la domanda proposta da Poste Italiane S.p.A., che aveva chiesto l’accertamento nei confronti di ****** – Gestione Esattorie Cuneesi S.p.A. del proprio diritto di applicare la commissione di L. 100 per ciascun bollettino di conto corrente.

.2 – Con sentenza in data 2-15 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Torino rigettò il gravame della soccombente, che condannò a rifondere le spese del grado a Gestione Esazioni Convenzionate S.p.A. e ad Equitalia Nomos S.p.A., costituitesi con separate comparse a seguito della scissione della società originariamente convenuta. La Corte territoriale osservò per quanto interessa: il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, istituisce per il concessionario della riscossione l’obbligo di apertura di un conto corrente postale per consentire al contribuente di provvedere al pagamento dell’ICI, mentre il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. n), regola il rapporto tra il concessionario e il contribuente disponendo concorrenti e alternative possibilità di pagamento; nel primo caso Poste Italiane opera in regime di monopolio legale, nel secondo di libera concorrenza, con possibilità di applicare la commissione per il servizio di pagamento prestato al contribuente, ma senza poter pretendere alcuna commissione dal concessionario.

.3 – Avverso la suddetta sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. ****** – Gestione Esazioni Convenzionate S.p.A. ed Equitalia Nomos S.p.a. hanno resistito con separati controricorsi. Poste Italiane ed Equitalia hanno presentato memorie. Il ricorso, originariamente chiamato all’udienza del 3 febbraio 2012, è stato rinviato per essere trattato congiuntamente ad altro riguardante la stessa questione.

Poste Italiane S.p.A. ha presentato ulteriore memoria.

Motivi della decisione

.1.1 – Il primo motivo denuncia violazione ed errata e/o distorta applicazione e interpretazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18 e 19, nonchè della normativa che disciplina i prezzi dei servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.; motivazione carente, insufficiente e contraddittoria.

La ricorrente assume: a) la Corte territoriale ha male interpretato della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 18, il quale prevede inequivocabilmente la facoltà dell’Ente di stabilire commissioni a carico dei correntisti postali; b) ha irragionevolmente accumunato a detta norma il successivo comma 19, che invece riguarda servizi diversi; c) il regime di monopolio legale è escluso dal fatto che la normativa ICI prevede forme diverse di pagamento; d) il carattere obbligatorio dell’apertura dei conti correnti postali ICI da parte dei concessionari non esclude che Poste operi in concorrenza con altri soggetti e, quindi, evita che agisca in regime di monopolio.

.1.2 – Il secondo motivo adduce violazione ed errata e/o distorta applicazione e interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 e della normativa di legge che disciplina la riscossione dell’ICI; motivazione carente, insufficiente e contraddittoria.

Si assume che tale norma non prevede la gratuità pei i Concessionari della tenuta dei conti correnti postali e il fatto che la remunerazione per il Concessionario con riferimento alla riscossione dell’ICI sia determinata dalla norma non significa che esso debba essere ritenuto al netto delle spese.

.2.1 – Le due censure, che per l’evidente connessione vengono trattate congiuntamente, appaiono fondate.

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” prescrive, all’art. 2, le “misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo”.

L’articolo citato, al comma 18, stabilisce testualmente: “Entro il 31 marzo 1997, l’Ente poste italiane propone ai beneficiari dei pagamenti delegati previsti al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171, art. 4, l’accredito diretto su conti correnti o conti di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti. Tali forme di accredito diretto possono essere estese, su decisione dell’Ente poste italiane, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Con decorrenza dal 1^ gennaio 1997, il tasso d’interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall’Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l’obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l’Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali.

Con decorrenza dal 1^ febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche, l’Ente poste italiane può utilizzare l’incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e l’acquisto di titoli di Stato”.

Il successivo comma 19 così recita: “I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall’Ente poste italiane o dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1 gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell’Ente Poste italiane nonchè ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. E’ soppressa l’esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall’articolo 1 del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2.

E’ fatto obbligo all’ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza”.

.2.2 – Dalla interpretazione letterale delle norme sopra riferite si evince che all’Ente poste è stata riconosciuta la facoltà di stabilire commissioni a carico dei correntisti postali, facoltà che viene esclusa nelle ipotesi in cui l’Ente Poste agisca in regime di monopolio legale. La ricorrente eccepisce che la previsione del comma 19 riguarda servizi diversi da quello in esame ed effettivamente la lettera della norma sembra attagliarsi alle sole tipologie di attività che sono rimasti riservate a Poste Italiane, con esclusione, quindi, di quelle – come il servizio di trasporto di pacchi e colli ed anche quello di tenuta dei conti correnti – che sono state liberalizzate.

Ma anche a voler ritenere superata una interpretazione rigidamente letterale della norma, resta decisiva la considerazione che, nell’ambito della riscossione dell’ICI, Poste Italiane non agisce in regime di monopolio, in quanto il versamento sul conto corrente che il legislatore impone al concessionario di aprire presso Poste Italiane è solo una delle modalità a disposizione del contribuente per versare l’imposta (basti pensare alla possibilità di effettuare il versamento tramite il sistema bancario).

.2.3 – Non induce a diversa statuizione la considerazione che l’utilizzazione del modo di pagamento a mezzo del versamento sul conto corrente postale prevede una tassa a carico del contribuente, poichè essa riguarda il servizio reso la medesimo, laddove oggetto della controversia è il corrispettivo – ontologicamente diverso – per la gestione del conto corrente intestato al concessionario.

.2.4 – Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, riguarda il “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4” Esso prescrive, per quanto interessa, con l’art. 10 (Versamenti e dichiarazioni). “…2….Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze… 3. L’imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all’articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell’uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 3.500 ed un massimo di L. 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente…”. L’esame della normativa sopra riferita impone due considerazioni: a) resta confermato che il versamento su conto corrente postale è solo una delle modalità di pagamento che il contribuente può (non “deve”) utilizzare; b) viene regolamentata la commissione spettante al concessionario, ma nulla si prevede in ordine alle spese che questi dovrà sostenete che, pertanto, rimangono disciplinate dalle norme che regolano le modalità di pagamento scelte dal contribuente.

Conclusivamente, manca una disciplina normativa che esoneri il concessionario dal pagamento di un corrispettivo per la gestione del conto corrente pur obbligatoriamente aperto presso Poste Italiane.

.3.1 – Il terzo motivo lamenta violazione ed errata e/o distorta applicazione e interpretazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. in relazione alla fattispecie per cui è causa; motivazione carente, insufficiente e contraddittoria. Questa censura, sostanzialmente riproduttiva del sesto motivo di appello, lamenta il mancato riconoscimento di indennizzo per arricchimento sine causa. La ricorrente assume che la Corte territoriale ha sostanzialmente riconosciuto sia l’utilitas per il Concessionario, sia la diminuzione patrimoniale di Poste Italiane, anche se l’ha ritenuta genericamente allegata.

.3.2 – Il quarto motivo ipotizza nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. poichè il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi in merito alla domanda di riconoscimento delle commissioni anche in applicazione del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3 a partire da 1 giugno 2001.

.3.3 – Il quinto motivo denuncia ulteriore nullità della sentenza e del relativo procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c..

La doglianza riguarda la domanda di riconoscimento dell’assoggettamento del Concessionario alla disciplina contrattuale del conto Banco Posta Impresa sottoscritto con domanda di apertura del 21 aprile 2005.

.3.4 – Il sesto motivo prospetta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; difetto di motivazione. Ci si duole della mancata compensazione delle spese di lite.

.4. – Le censure sopra sintetizzate restano assorbite nell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

.5. – Pertanto la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti.

Il giudice di rinvio, che si designa nella medesima Corte territoriale in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Redazione