Al reo va applicata la legge più favorevole anche se viene modificata dopo i fatti (Cass. pen. n. 9220/2013)

Redazione 27/02/13
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo

D.M.:

1.1) – ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 21.02.2012 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa città, aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato ascritto al capo A) L. 22 aprile 1941, n. 633, ex art. 171 ter, comma 1, lett. c) e d), in relazione alla detenzione per la vendita di CD illecitamente duplicati e privi del contrassegno SIAE; ed aveva altresì ritenuto la penale responsabilità in relazione al reato ascritto al capo B) ex art. 648 c.p., comma 2, per la ricettazione dello stesso materiale proveniente da illecita riproduzione, procedendo alla condanna dell’imputato alla pena di mesi 6, gg. 10 di reclusione ed Euro 300 di multa in ordine a tale ultima imputazione;

2.0) – MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e).

2.1) – Nullità della sentenza per avere ritenuto la penale responsabilità in ordine ai reati ascritti ai capi A) e B) – a prescindere dall’intervenuta prescrizione di quello al capo A) – senza considerare che la condotta di acquisto di supporti illecitamente duplicati, avvenuta prima del D.Lgs. n. 68 del 2003, anche se finalizzata al commercio, non era punibile se non a titolo di illecito amministrativo;

2.2) – Nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla consapevolezza nell’imputato dell’abusiva duplicazione dei supporti magnetici illecitamente detenuti atteso che la contestazione della mancanza del contrassegno SIAE non poteva essere ritenuta sufficiente, trattandosi di mero indizio della contraffazione, che andava dimostrata con ulteriori elementi;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

3.0) – Il ricorso è fondato.

3.1) – Quanto alla possibilità di configurare nella specie il reato ascritto al capo A) va ricordato che la giurisprudenza di questa sezione ha affermato il principio per il quale, in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell’ingegno, il concorso tra il reato di ricettazione – capo B – e quello di detenzione a fini di commercio di prodotti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali abusivamente riprodotti (L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, – capo A -, si configura solo relativamente alle condotte poste in essere anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 248 del 2000, e successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, prevalendo, invece, sul delitto di ricettazione, ove i fatti siano stati posti in essere nell’intervallo tra detti due provvedimenti, l’illecito amministrativo di cui alla L. n. 248 del 2000, art. 16. (Cassazione penale, sez. 11, 12/05/2009, n. 23544).

3.2) – Sulla materia in oggetto è intervenuto, com’è noto, il fondamentale arret costituito da Cass. SU. n. 47164 del 20.12.2005, dep. 23.12.2005, rv. 232303, rie ******, che ha sancito che per le condotte successive alla L. 18 agosto 2000, n. 248, entrata in vigore il 19 settembre 2000, ma anteriori alla modifica legislativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, entrato in vigore il 29 aprile 2003, non può ritenersi il concorso fra i reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, e quello di cui all’art. 648 c.p.. Per l’esattezza, il contrasto di giurisprudenza è stato risolto dalle Sezioni Unite con l’affermazione dei seguenti principi di diritto:

a) – E’ ammissibile il concorso delle condotte di acquisto o ricezione punite dall’art. 648 c.p., con le successive condotte di immissione in commercio punite dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter.

b) – Viceversa, nel vigore della L. n. 248 del 2000, la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, ove non costituisse concorso ex art. 110 c.p., in uno dei reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171 e 171 octies, integrava l’illecito amministrativo di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 16, che in virtù del principio di specialità previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, prevaleva in ogni caso sull’art. 648 c.p., che punisce lo stesso fatto, anche se l’acquisto fosse destinato al commercio.

c) – Sopravvenuto il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato la L. n. 248 del 2000, art. 16 (art. 41) e l’ha sostituito con il nuovo testo della L. n. 633 del 1941, art. 174 ter (art. 28), è possibile il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, e successive modificazioni, quando l’agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione, configurandosi l’illecito meramente amministrativo previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 174 ter soltanto quando l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale.

d) – La situazione normativa così ricostruita non è mutata con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80, perchè l’incauto acquisto di cose provenienti da taluno dei reati previsti dalla L. n. 633 del 1941 può integrare gli estremi della contravvenzione prevista dall’art. 712 c.p.; mentre solo l’incauto acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita, vale a dire di cose non provenienti da reato, può integrare gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, comma 7.

e) – Dunque, la regola della prevalenza sul delitto di ricettazione dell’illecito amministrativo L. n. 248 del 2000, ex art. 16 vale, giova ribadire, soltanto per i fatti commessi nell’intervallo compreso fra detta legge ed il D.Lgs. n. 68 del 2003, mentre per i periodi anteriori e successivi a tale arco di tempo permane il concorso dei delitti di ricettazione e di violazione dell’art. 171 ter cit. per detenzione a fini di commercializzazione dei supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali.

3.4)- La singolarità della questione in esame deriva dal fatto che i reati ai capi A) e B) sono stati accertati in un’epoca in cui era ammissibile il concorso tra le fattispecie della legge speciale e quella della legge generale, che successivamente, in base alla L. n. 248 del 2000, è stato ritenuto inammissibile, per la prevalenza della speciale sanzione amministrativa. Di conseguenza, per ciò che riguarda l’art. 648 c.p., si sarebbe dovuta applicare una formula di proscioglimento in quanto il fatto non era più previsto come reato, anche se, successivamente i fatti hanno trovato una nuova disciplina sanzionatoria penale, sostanzialmente ripristinatoria dell’originaria situazione. – Poichè i reati sono stati giudicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, che aveva reso possibile di nuovo la contestazione dell’art. 648 c.p., per le modifiche apportate alla L. n. 633 del 1941, art. 174 ter, limitando la prevalenza dell’illecito amministrativo ai soli casi di acquisto e ricezione per uso personale, il ricorrente è stato ritenuto responsabile anche del reato di ricettazione.

3.5) – Occorre a questo punto valutare se vi sia stata una violazione dell’art. 2 c.p., comma 3, in ragione dell’eventuale influenza del principio dell’abolitio criminis, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della L. n. 248 del 2000 e l’abolizione dell’art. 16, della medesima Legge a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003.

a) – I giudici di merito, infatti, non hanno considerato il mutamento di disciplina della normativa speciale rispetto all’epoca di consumazione dei fatti e non hanno quindi affrontato il problema della assenza di continuità normativa tra le varie fattispecie della legge speciale. Da una situazione in cui era possibile il concorso tra la norma speciale e la norma generale si è passati ad un quadro normativo, in cui la medesima fattispecie trovava la sua disciplina esclusivamente nella legge speciale con l’applicazione di una sanzione amministrativa per poi tornare ad una situazione di possibile concorrente applicazione della norma generale e della legge speciale a seguito dell’introduzione di elementi nuovi caratterizzanti quest’ultima e non previsti dalla disciplina previgente.

b) – Orbene, nel caso in esame,a parere della Corte, deve essere rilevata una frattura tra la previgente e l’attuale normativa speciale che ha come conseguenza l’impossibilità di applicazione dell’art. 648 c.p., la cui configurabilità è direttamente legata alla struttura della fattispecie penale della norma di riferimento che disciplina il reato presupposto. E la rilevata discontinuità tra la disciplina esistente sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, e quella introdotta dopo la sua entrata in vigore che ha ristretto la prevalenza dell’illecito amministrativo ai soli casi di acquisto e ricezione dei beni per uso personale, impedisce di superare lo iato legislativo e ricondurre il fatto sotto l’ombrello normativo attualmente vigente.

c) – Nel caso in esame deve rilevarsi che è stata introdotta una nuova norma, rispetto alla normativa vigente al momento della consumazione del fatto, in rapporto di specialità con la stessa e che tutelava il medesimo bene giuridico. Sia sotto il profilo formale che sotto il profilo sostanziale è ravvisabile dunque una volontà di politica criminale, anche se poi l’intenzione del legislatore è di nuovo cambiata, di disciplinare in modo innovativo il settore penale di riferimento.

d) – Queste conclusioni portano necessariamente a ritenere che vi sia stata una abolizione totale di tale tipo di illecito, in quanto l’elemento aggiuntivo ha avuto un peso tale da ascrivere alla nuova fattispecie un significato lesivo diverso da quello della fattispecie abrogata. L’inesistenza quindi di uno degli elementi per la configurazione del reato di ricettazione, e cioè la provenienza del bene ricettato da delitto, comporta l’impossibilità di configurare il reato in esame.

3.6) – In applicazione dunque della disciplina della successione nel tempo di cui all’art. 2 c.p., comma 3, il trattamento sanzionatorio per i fatti anteriormente commessi deve essere individuato in quello più favorevole al reo (si veda in materia di reati tributari SS.UU., 25 ottobre 2000, Di *****).

3.6) – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio perchè, ferma restando la pronuncia di prescrizione riguardo al delitto al capo A), il fatto addebitato a titolo di ricettazione al capo B) non era previsto dalla legge come reato, sulla base del principio di diritto già affermato da questa stessa sezione, per il quale “In materia di successione di leggi penali, l’art. 2 c.p., comma 3, prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; pertanto, una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere applicata sempre, anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole, ripristinando le pene più severe previste da altra legge anteriore che la legge mitior aveva a sua volta modificato”. (Cassazione penale, sez. 2^, 07/07/2009, n. 35079).

La presente motivazione è assorbente degli altri motivi proposti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione perchè il fatto non era previsto dalla legge come reato. Rigetta nel resto il ricorso.

Redazione