Al professionista che certifica di aver speso tempo per studiare non sono applicabili gli studi di settore (Cass. n. 6234/2013)

Redazione 13/03/13
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Fatto

Con sentenza n.133/25/2006, depositata il 19.10.2006, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, accoglieva l’appello proposto da P. L., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, n. 28/08/2004, annullando l’avviso di accertamento irpef, per l’anno d’imposta 1998, in cui veniva rettificato l’ammontare dei compensi dichiarati dal contribuente, di professione geometra, in applicazione dei parametri previsti dal D.P.C.M. 29/1/1996.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale l’illegittimità dell’applicazione dei parametri in modo acritico, avendo l’ufficio l’onere di operare un riscontro di tipo contabile e/o documentale, tenendo conto dell’effettiva situazione del contribuente e della realtà in cui lo stesso opera.
L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. tre, commi 181 e 183 l. n. 5491 1995, art. 4 d.p.r. n. 195/ le 999 e art. 42 d.p.r. 600/1973, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c., ritenendo legittima la determinazione presuntiva dei redditi sulla base dei parametri, non avendo il contribuente rappresentato elementi di fatto idonei a superare la presunzione offerta dei parametri;
b) insufficiente motivazione sul fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. cinque, c.p.c. non avendo considerato la CTR che ufficio aveva valutato il contributo fornito dal contribuente, a seguito dell”invito al contraddittorio, costituito dalla fotocopia del libretto d’iscrizione al Politecnico di Milano che attesta che il contribuente nell’anno 1998 ha sostenuto tre esami, ritenendolo inidoneo i fini di eventuali variazioni dei valori reddituali che hanno determinato i maggiori compensi accertati.
Il contribuente si è costituito con controricorso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 24.1.2013, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Entrambi i motivi di ricorso, in quanto logicamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Il meccanismo di accertamento in base ai parametri, previsto dalla legge n. 549 del 1995 costituisce una disciplina transitoria, applicabile e soli esercizi 1995, 1996, 1997, collocata tra il vecchio sistema dell’accertamento secondo “coefficienti presuntivi”, di cui al Dl n. 69 del 1989 e il nuovo sistema degli studi di settore, in vigore dal 1998.
Con riferimento al primo motivo di censura va osservato, come ripetutamente affermato da questa Corte che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in se considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.
In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione del contribuente dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. (Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009)
Nel caso di specie il contribuente ha depositato fotocopia del libretto universitario, attestante il superamento di tre esami dell’anno 1998, dimostrando così di non aver esercitato la propria attività professionale di geometra a tempo pieno per l’intero anno di riferimento, circostanza, ritenuta dall’ufficio inidonea a modificare i valori accertati ma ritenuta, al contrario, dalla CTR, implicitamente idonea a ritenere congruo il reddito dichiarato, sconfessando la valutazione sulla base dei parametri, con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.2.000 per compensi professionali, € 200 per spese, oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Roma, il 24.1.2013

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