Aggiudicazione appalto di servizi: estremi del contratto di avvalimento (Cons. Stato n. 3585/2013)

Redazione 05/07/13
Scarica PDF Stampa

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 3818 del 2013, proposto da: Alburni Societa’ di Servizi Sas di *********, rappresentata e difesa dagli avv. ***************, ***************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Comune di Postiglione, rappresentato e difeso dall’avv. *********************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, via Giuseppe Cerbara 64;
nei confronti di
******à Cooperativa Facilitycoop, rappresentata e difesa dall’avv. **************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, via Cassiodoro 19; Brillante Srl;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA, SEZ. STACCATA DI SALERNO, Sez. I n. 00772/2013, resa tra le parti, concernente aggiudicazione appalto servizio mensa scolastica alunni scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Postiglione e di ******à Cooperativa Facilitycoop;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 il Cons. ***************** e uditi per le parti gli avvocati *******, ******** e ******;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Viste le censure sollevate con le quali la Alburni Società di Servizi s.r.l. si duole dell’erroneità del rigetto da parte del giudice di primo grado del motivo inerente la dedotta illegittimità del contratto di avvalimento per mancata specificazione delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dell’aggiudicataria ********************à cooperativa da parte dell’impresa ausiliaria, ed inoltre dell’affermata legittimità della mancata dichiarazione ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 di tutti e cinque i componenti del c. di a. della stessa aggiudicataria, in quanto muniti del potere di rappresentanza ed ancora del motivo inerente la mancata sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte dell’impresa ausiliaria;
Ritenuto che non si ravvisano illegittimità nell’avvalimento prestato dalla Brillante s.r.l. nei confronti della Facilitycoop, in quanto la stessa Brillante s.r.l. interviene mediante la messa disposizione di Facilitycoop di un automezzo necessario allo svolgimento delle prestazioni poste a base del contratto e verificando il regolare e legittimo svolgimento della fornitura, prestando così le proprie risorse e mezzi per assicurare il regolare svolgimento dell’appalto in un determinato settore, in cui evidentemente ************ necessitava di ausilio esterno;
Né l’avvalimento può essere inteso, così come prospettato da parte appellante, nel senso di totale messa a disposizione di tutte le risorse economiche, tecniche e finanziarie dell’impresa ausiliaria e quanto alla supposta condizione potestativa a favore dell’ausiliaria, che a parere dell’appellante porrebbe nel nulla l’impegno, si deve rilevare che la clausola aveva un valore preventivo alla gara e comunque la Brillante s.r.l. ha, al momento della gara stessa, posto definitivamente a disposizione il proprio impegno a favore dell’ausiliata;
Considerato che non vi era luogo alla presentazione delle dichiarazioni ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 di tutti e cinque i componenti del c. di a., poiché dallo statuto depositato presso la c.c.i.a. di Salerno si evince chiaramente che la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all’amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, mentre i singoli componenti del consiglio possono essere delegati dal consiglio per singole operazioni o comunque nei limiti dei poteri dal consiglio stesso attribuiti: dunque la dizione di rappresentante riportata sul certificato a fianco del nominativo del singolo consigliere attiene ad una possibilità astratta che non richiede appunto la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006;
Ritenuto infine che non si ravvisano nel sistema obblighi per l’impresa ausiliaria alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, in quanto l’art. 75 D. Lgs. 163/2006 cita esclusivamente gli obblighi nel campo dell’offerente, senza alcun rinvio ad oneri dell’impresa ausiliaria (Cons. Stato, V, 14 febbraio 2013);
Considerato perciò di dover respingere l’appello, mentre le spese di giudizio restano a carico dell’appellante;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per gli effetti, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 6.000,00 (seimila/00) oltre ad accessori, da corrispondersi in parti eguali nei confronti dei due soggetti appellati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013

Redazione