Agevolazioni fiscali: la rinuncia all’usufrutto non fa perdere al contribuente i benefici prima casa (Cass. n. 22244/2012)

Redazione 07/12/12
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Ordinanza

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel ricorso iscritto a R.G. n.7041/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.02/01/11, pronunziata dalla CTR di Aosta Sezione n. 01 il 03.12.2010 e depositata il 03 gennaio 2011.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, riconoscendo sussistere i prescritti presupposti per usufruire delle chieste agevolazioni fiscali.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di liquidazione della Imposta di Registro, relativamente ad atto di compravendita di immobili da destinare a prima casa, è affidato a censure, con le quali si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 nota 2 bis n.4 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

3 – La controricorrente D., ha chiesto che l’impugnazione venga rigettata.

4 – La questione da risolvere concerne gli effetti ricollegabili ad un atto di rinuncia all’usufrutto, cioè se allo stesso possa essere ricollegato o meno, l’effetto decadenziale dal beneficio fiscale goduto in sede di acquisto di un immobile in una con altri acquirenti.

I Giudici di secondo grado, infatti, hanno ritenuto che, non potendo la rinuncia all’usufrutto essere qualificato un atto di trasferimento vero e proprio, costituendo, bensì, un atto abdicativo, cui consegue l’estinzione del diritto e non il relativo trasferimento, nessun effetto decadenziale era allo stesso ricollegabile.

4 bis – Sembra che le prospettate censure non colgano nel segno, avuto riguardo al fatto che l’impugnata decisione non contiene alcuna affermazione di principio in contrasto con la disposizione denunciata, che le norme prevedenti le agevolazioni di che trattasi non annoverano tra le ipotesi decadenziali la rinuncia all’usufrutto, e che quest’ultimo atto non può essere qualificato traslativo, nel senso proprio del termine, producendo, di per sè, l’estinzione del diritto, ancor quando allo stesso, poi, consegua la riespansione del diritto del proprietario, in tutte le pertinenti facoltà.

5 – Si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 366 e 380 bis c.p.c., e di rigettarlo per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. *****************”.

La Corte.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Considerato che alla stregua di tali considerazioni e del richiamato principio, il ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;

Considerato, altresì, che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro milleseicento, di cui Euro millecinquecento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia al pagamento, in favore della contribuente, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro milleseicento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Redazione