Affidamento senza gara: rischiano l’abuso d’ufficio il Sindaco e l’assessore di un Comune (Cass. pen. n. 26625/2012)

Redazione 09/07/12
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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il GUP del Tribunale di Frosinone – decidendo quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento pronunciato, per ragioni processuali (omessa comunicazione alla parte civile del decreto di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza preliminare) da Cass., sez. VI, 25.2.11, n. 8959, di una precedente sentenza di non luogo a procedere pronunciata in data 26.3.10 – ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di B.V. e G.S. (imputati il primo nella qualità di sindaco, il secondo nella qualità di assessore del Comune di Fiuggi) in ordine al reato ascritto (abuso di ufficio) perchè il fatto non sussiste.

L’ipotesi accusatoria contestava che gli odierni imputati, dopo aver partecipato in data 11.4.08 a una riunione del consiglio di amministrazione della Fiuggi Turismo Convention & Visitor Bureau s.c.r.l., nella quale avevano suggerito di richiedere al Comune l’affidamento gratuito a detta società della gestione dell’area dell’ex campo sportivo (su cui insite una tensostruttura appartenente, a far data dal 10.7.08, a Fiuggi Convention Space s.r.l.), nella riunione della giunta comunale in data 1.7.08, abusando del proprio ufficio – e il G. violando inoltre uno specifico dovere di astensione (derivante, per quanto si dirà appresso, dall’essere il fratello del G. amministratore di una società socia della Fiuggi Convention Space s.r.l.) – sottacendo all’assemblea l’esistenza di una richiesta di affidamento dell’area presentata da Studio 80 s.a.s (o, in subordine, di svolgimento di una gara pubblica sull’affidamento), partecipavano alla deliberazione con la quale l’area era affidata alla Fiuggi Turismo Convention & Visitor Bureau s.c.r.l., che seguendo l’impulso degli imputati ne aveva fatto richiesta. Quest’ultima società aveva poi immediatamente stipulato,in data 21.10.08, un contratto di noleggio a titolo oneroso con Fiuggi Convention Space s.r.l. avente ad oggetto la citata tensostruttura, con effetto retroattivo a far data dal 1.7.08, cioè dal giorno della adozione della deliberazione della giunta comunale (dal che il conflitto di interessi dell’imputato G.).

2. Avverso la pronunzia ricorrono il Procuratore ******** presso la Corte di appello di Roma e G.G., in proprio e quale rappresentante legale di Studio 80 s.a.s..

2.1. Il Pubblico Ministero contesta violazione di legge (in riferimento all’art. 323 c.p. e art. 425 c.p.p., comma 3) nonchè illogicità e insufficienza della motivazione per avere il GUP fondato il proprio convincimento su tre assunti non condivisibili:

l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio in capo a B.V. (sull’erroneo assunto che allo stesso sarebbe contestata la mera inosservanza di norme e principi di carattere generale, quali il dovere di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, essendo invece contestata la violazione di uno preciso dovere legale, oltre al concorso con G. S., responsabile della violazione del dovere di astensione);

l’insussistenza di un profitto per i soggetti beneficiati, attesa la natura giuridica degli stessi (essendo il soggetto beneficiario della deliberazione comunale, la Fiuggi Turismo Convention & Visitor Bureau, partecipato da soci istituzionali e non avendo finalità di lucro, ed essendo la Fiuggi Convention Space s.r.l. partecipata da ben 34 realtà imprenditoriali locali, così testimoniando natura di public company), rilevando invece come l’affidamento gratuito dell’area aveva determinato un indubbio vantaggio economico alla società beneficiaria ed anche all’altra, proprietaria della tensostruttura data a noleggio alla prima a titolo oneroso;

l’insussistenza dell’elemento soggettivo, avendo gli imputati agito nel perseguimento del pubblico interesse (argomento smentito da quanto appena esposto); l’insussistenza di un danno subito dal Comune, assunto smentito dal profitto conseguito, a seguito dell’operazione, da società private.

2.2. Nel suo ricorso G.G., in proprio e nella citata qualità, espone due motivi. Il primo sulla violazione di legge (in riferimento all’art. 425 c.p.p., comma 3) nonchè insufficienza della motivazione per essere il GUP pervenuto a una valutazione di innocenza degli imputati, sorpassando lo spazio delibativo stabilito dal citato art. 425 c.p.p., comma 3; e per non avere inoltre fondato il proprio convincimento su elementi probatori effettivamente presenti in atti.

Nel secondo motivo si contestano violazione di legge (in riferimento all’art. 323 c.p.) nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione per non avere il giudice ravvisato, nella fattispecie, nè la sussistente violazione di precisi obblighi di legge sulla imparzialità dell’azione amministrativa (che impongono, in casi come quello in esame, l’adozione di procedure di evidenza pubblica nel caso non verificatasi) e nemmeno un dovere di astensione degli imputati dalla deliberazione comunale, per il loro pregresso coinvolgimento della vicenda, oltre che l’intenzionalità della condotta, invece rimarcata dall’avere detti soggetti ricevuto diffida dalla società ricorrente affinchè si procedesse a gara pubblica sulle istanze presentate all’attenzione dell’ente comunale.

In data 8.6.12 gli imputati hanno depositato memoria difensiva e di replica agli esposti ricorsi, eccependo tra l’altro la tardività del ricorso presentato dal Pubblico Ministero (essendo stata pronunciata la sentenza in data 21.9.11, e depositata la motivazione in data 21.10.11, con conseguente scadenza del termine impugnatorio nel quindicesimo giorno successivo, il 5.11.11, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 16.11.11) e l’inammissibilità (per manifesta infondatezza) del ricorso di G.G..

Quest’ultimo ha depositato, sempre in data 8.6.12, memoria ex art. 127 c.p.p. insistendo nel ricorso.

Motivi della decisione

1. Deve preliminarmente chiarirsi che il ricorso del Pubblico Ministero è stato tempestivamente proposto. Questa Corte ha certamente precisato che il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e che il suddetto termine decorre dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata o dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine; ma ha pure evidenziato che tale disciplina vale per le parti che siano state presenti nel processo (Cass. Sez. Un. 27.1.2011, n. 21039).

Nel caso di specie, il Procuratore ******** presso la Corte di appello di Roma, quale parte ovviamente non presente, poteva svolgere impugnazione a seguito di avviso di deposito della decisione. Dalla lettura del fascicolo non emerge, tuttavia, che tale avviso sia stato effettuato. Ne discende la tempestività dell’impugnazione.

2. Nel merito, i ricorsi presentati si mostrano fondati laddove denunciano che la decisione impugnata è viziata da plurimi errori giuridici.

In primo luogo, infatti, deve rilevarsi che nel caso di specie l’imputazione, piuttosto che contestare agli indagati l’inosservanza di norme costituzionali e di generali principi quali l’imparzialità e il buon andamento dell’azione pubblica, contesta sostanzialmente la violazione delle regole generali dell’evidenza pubblica. Queste regole – che in nome dell’interesse pubblico impongono la generale modalità di selezione dell’aggiudicatario secondo gara piuttosto che per scelta diretta dell’ente – costituiscono una importante concretizzazione di quei principi; ma non si risolvono in essi.

In secondo luogo la decisione, affermando che il perseguimento di un pubblico interesse escluderebbe la sussistenza del reato, male interpreta l’avviso di questa Corte secondo cui ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo nel delitto di abuso di ufficio di cui all’art. 323 c.p. è richiesto il dolo intenzionale, e cioè la rappresentazione e la volizione dell’evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale, proprio o altrui, come conseguenza diretta e immediata della condotta dell’agente e obiettivo primario da costui perseguito; cosicchè, se l’evento tipico è una semplice conseguenza accessoria dell’operato dell’agente, diretto a perseguire, in via primaria, l’obiettivo di un interesse pubblico di preminente rilievo, riconosciuto dall’ordinamento e idoneo ad oscurare il concomitante favoritismo o danno per il privato, non è configurabile il dolo intenzionale e pertanto il reato non sussiste (Cass., sez. VI, 24.2.2004, n. 21091).

La fattispecie in esame, infatti, piuttosto che attagliarsi all’esposto principio, ne realizza la violazione. Ciò proprio perchè, piuttosto che affermato, l’interesse pubblico – nel caso espresso dalla procedura di evidenza pubblica – risulta niente affatto perseguito, e anzi violato (nè la tensione verso più generali obbiettivi quali il rilancio del turismo potrebbero mai giustificare la violazione delle procedure legali stabilite per l’azione amministrativa).

Infine, giova rammentare la giurisprudenza di questa Corte, già illustrata nella sentenza di rinvio nei seguenti termini: “la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata sul principio, qui ampiamente condiviso, a mente del quale il reato di abuso di ufficio finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto ha natura plurioffensiva, in quanto idoneo a ledere, oltre all’interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della pubblica amministrazione, il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale, con la conseguenza che il privato danneggiato riveste la qualità di persona offesa dal reato, ed è legittimato ad interloquire nel relativo giudizio (ex multis Cass. Sez. VI, 10/4 – 30/4/2008 n. 17642 Rv. 239648; 14/11 – 12/12/06 n. 40694 Rv. 235552; 22/3 – 14/6/06 n. 20399 Rv. 234728)”.

Nel caso in esame, come già in detta sentenza si rileva, si contesta agli imputati non soltanto il fine perseguito di procurare un ingiusto danno alla s.a.s. ricorrente, danno irragionevolmente escluso nella sentenza impugnata sull’argomento della natura meramente indiretta dello stesso, e invece ampiamente argomentato nel ricorso con riguardo al vantaggio competitivo maturato dal consorzio a seguito dell’assegnazione diretta dell’area a titolo gratuito.

3. L’impugnata sentenza va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Frosinone per nuovo giudizio.

Redazione