Acquisizione gratuita di opere abusive al patrimonio comunale (TAR Sent. N. 03879/2012)

Redazione 17/09/12
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N. 03879/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01814/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

…omissis…

DIRITTO

13. Il Collegio deve, in via preliminare, dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, depositati il 7.11.2011, in quanto i provvedimenti censurati risultano superati e assorbiti dal provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, depositati il 23.12.2011, con il quale il Comune di **, accertata l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 304 del 20.6.2011 nel termine assegnato di 90 giorni, ha nuovamente disposto l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

13.1. Peraltro, il Comune di **, con provvedimento prot. n. 40841 del 17.11.2011, ha revocato in autotutela il provvedimento prot. n. 38302 del 28.10.2011, impugnato con i motivi aggiunti depositati il 7.11.2011.

14. Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

15. Il Collegio ritiene utile premettere ai fini della decisione che ** all’epoca della realizzazione degli abusi era nudo proprietario del compendio immobiliare di cui si controverte, mentre il fratello *** ne era usufruttario. Successivamente a far data dal 22.12.2009 il ricorrente è divenuto pieno proprietario del predetto bene in forza di atto pubblico di donazione per notaio ** rep. **. ** è, invece, divenuta esclusiva proprietaria del compendio immobiliare sito in **, via ** n. 10, in forza di compravendita per notaio ** rep. n. **.

16. Tanto premesso assumono in sintesi i ricorrenti che l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto emettere l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del compendio immobiliare sul quale sono stati compiuti gli abusi e della relativa area di sedime in quanto sia **, nudo proprietario all’epoca dei fatti, che **, attuale proprietaria, sono estranei alla commissione degli interventi abusivi, la cui responsabilità va integralmente ascritta al sig. **, usufruttario del bene, come accertato in via definitiva dalla sentenza penale n. **. Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, l’Amministrazione resistente, oltre ad avere del tutto omesso di verificare la totale estraneità degli stessi rispetto alla commissione degli abusi, ha ostacolato le loro iniziative volte a dare spontanea esecuzione all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, non dando corso alle S.C.I.A. presentate il 21.2.2011 e il 16.9.2011.

17. L’art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’ abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Se il responsabile dell’ abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune”.

17.1. Dall’esame della disposizione richiamata emerge che il proprietario deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall’essere o meno estraneo alla realizzazione dell’ abuso. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all’ abuso edilizio commesso da altri e manifesti il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall’ordinamento, per la rimozione dell’opera abusiva, resta salva la sua tutela dagli effetti dell’inottemperanza all’ordine di demolizione che lo stesso sia stato impossibilitato ad eseguire (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, IV, 3.5.2011 , n. 2639; T.A.R. Lazio, Roma, II, 14.2.2011 , n. 1395; T.A.R. Umbria, 25.11.2008, n. 787).

17.2. Secondo la consolidata giurisprudenza condivisa dal Collegio, l’estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l’inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene (cfr. in termini Tar Lazio, Latina, 1.9.2008, n. 1026; Tar Campania, Napoli, II, 19.10. 2006, n. 8673).

17.3. Ed invero, nel caso di specie, il provvedimento di acquisizione gratuita si basa sull’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 304 del 20.6.2011 con il quale l’Amministrazione comunale, in asserita esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 714/2011 di questo Tribunale, ha ingiunto a ** **, quale nudo proprietario del bene all’epoca dei fatti, e a **, quale nuova proprietaria del cespite immobiliare, di demolire gli abusi commessi in via ** n. 10.

17.4. Il Collegio ritiene, quindi, che l’Amministrazione comunale legittimamente ha emesso un nuovo provvedimento repressivo nei confronti degli attuali proprietari del bene (cfr. ordinanza n. 304 del 20.6.2011), ma proprio alla luce di quanto stabilito nel provvedimento cautelare n. 714/2011, avrebbe dovuto valutare l’estraneità dei ricorrenti rispetto alla commissione degli abusi e conseguentemente escludere nei loro confronti l’espressa comminatoria dell’ acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle opere abusive in caso di inottemperanza.

17.5. Sul punto, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 345 del 15.7.1991) ha precisato che l’acquisizione gratuita dell’area non è una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione, abilitando l’Amministrazione ad una scelta fra la demolizione d’ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Ne discende che, essendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale una sanzione prevista per l’ipotesi di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso non potendo operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento.

17.6. La Cassazione ha, inoltre, affermato che al fine di configurare la responsabilità del proprietario di un’area per la realizzazione di una costruzione abusiva è necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che questi abbia concorso, anche solo moralmente, con il committente o l’esecutore dei lavori, tenendo conto della piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, così come dei rapporti di parentela o affinità tra responsabile e proprietario, della sua eventuale presenza in loco, dello svolgimento di attività di vigilanza dell’esecuzione dei lavori, del regime patrimoniale dei coniugi, ovvero di tutte quelle situazioni e comportamenti positivi o negativi dai quali possano trarsi elementi integrativi della colpa (cfr. Cassazione penale, sez. III, 12.4.2005, n. 26121).

17.7. Nel caso di specie dalla documentazione acquisita agli atti non emerge alcuna delle predette circostanze atte a far ritenere sussistente un concorso anche solo morale dei ricorrenti con il sig. ** nella realizzazione degli abusi, né l’Amministrazione resistente ha addotto motivazioni sul punto nei provvedimenti emessi successivamente all’ordinanza cautelare n. 714/2011 nella quale l’accoglimento della cautela si basa proprio sull’estraneità alla commissione degli abusi dei sigg.ri ** e **.

18. Va, infine, evidenziato che l’Amministrazione comunale non ha tenuto in alcuna considerazione il comportamento dei ricorrenti volto a dare spontanea esecuzione all’ordine di ripristino e, in particolare, la presentazione di due S.C.I.A., rispettivamente il 21.2.2011 e il 16.9.2011, aventi ad oggetto i lavori per l’eliminazione delle opere abusive.

18.1. A tal proposito il Collegio ritiene sviato il comportamento del Comune che -in presenza della descritta situazione e delle conseguenze che ne scaturiscono e senza aver contrastato, né nella sede amministrativa, né in questa sede, la ricostruzione della “vicenda abusiva” (il riferimento è alla completa estraneità, di cui occorre dar prova)- ha denegato la prima S.C.I.A. in quanto l’immobile sarebbe già stato acquisito ex lege al suo patrimonio, mentre ha inibito la seconda segnalazione chiedendo delle integrazioni documentali (inquadramento urbanistico, elaborati grafici di rilievo e progetto opportunamente quotati, crono-programma dei lavori) che presuppongono la disponibilità del bene o quanto meno il libero accesso al medesimo.

19. Raccogliendo le fila del discorso stante la molteplicità di atti e provvedimenti che hanno caratterizzato questo processo, la conclusione del Collegio sul punto è che, pur non dubitando della legittimità di un ordine di demolizione indirizzato anche nei confronti del proprietario del bene non responsabile dell’abuso, l’Amministrazione comunale, alla luce di tutte le risultanze presenti agli atti anche all’esito del giudizio cautelare sul provvedimento originariamente impugnato, non avrebbe dovuto reiterare (nei confronti dei ricorrenti) –i provvedimenti di acquisizione gratuita del compendio immobiliare al patrimonio comunale.

20. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso principale e i motivi aggiunti, depositati il 7.11.2011, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; i motivi aggiunti, depositati l’1.7.2011, devono essere respinti; i motivi aggiunti, depositati il 23.12.2011, devono essere accolti con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 42864 del 30.11.2011 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del compendio immobiliare dei ricorrenti.

21. Appaiono sussistere giustificati motivi, in ragione della parziale reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Il compenso del commissario ad acta, liquidato come in dispositivo, viene posto a carico dell’Amministrazione comunale resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e i motivi aggiunti, depositati il 7.11.2011; rigetta i motivi aggiunti, depositati l’1.7.2011; accoglie i motivi aggiunti, depositati il 23.12.2011, con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 42864 del 30.11.2011 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del compendio immobiliare dei ricorrenti.

Spese compensate.

Liquida nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille), a carico del Comune di **, il compenso da corrispondere al commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 24 maggio 2012, 12 luglio 2012, con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

**************************, Consigliere

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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