Accolto ricorso solo per vizi formali: non si giustifica la compensazione delle spese (Cass. n. 2676/2013)

Redazione 05/02/13
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 17 settembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Dinanzi al Giudice di pace di Roma è stato impugnato, da parte di F.S., il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. (omissis) elevato dal Corpo della polizia municipale.

Nella resistenza del Comune di Roma, il Giudice di pace, con sentenza n. 54913 del 2009, ha accolto la domanda, annullato il verbale opposto e compensato tra le parti le spese di lite.

Il capo relativo alle spese è stato fatto oggetto di gravame da parte del F..

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3849 in data 23 febbraio 2011, ha rigettato l’appello e compensato tra le parti le spese del grado.

Il Tribunale ha rilevato che i giustificati motivi per la compensazione da parte del giudice di primo grado – non esplicitati nella pronuncia del primo giudice – andavano individuati nel fatto che il ricorso era stato accolto soltanto per un vizio formale, prescindendo dall’accertamento di merito circa l’effettiva commissione dell’infrazione.

Per la cassazione di tale sentenza il F. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

L’intimato Comune ha resistito con controricorso. Pare preliminarmente da respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune controricorrente. Invero, il ricorso contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa e fornisce gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia.

Il motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 disp. att. c.p.p., art. 118 disp. att. c.p.p., comma 2, art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) appare manifestamente fondato.

I giusti motivi di compensazione individuati dal Tribunale sono illogici e privi di consistenza e sono affidati ad una motivazione apparente.

Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, infatti, può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione (Cass., Sez. 2, 8 aprile 2011, n. 8114). Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte osservazioni critiche;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Redazione