Accoglimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (TAR Lazio, n. 10764/2012)

Redazione 21/12/12
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SENTENZA

ex art. 112 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8253 del 2012, proposto da:
C.D’A.,

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e Universita’ degli Studi de L’Aquila, in persona del rettore p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’ottemperanza

dell’accoglimento del ricorso straordinario avverso provvedimento di diniego domanda di ammissione in deroga al corso di laurea in scienze specialistiche delle professioni sanitarie anno accademico 2007-08.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi de L’Aquila, con i relativi allegati;

Visti gli artt. 112 e 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 19 dicembre 2012 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, anche, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. in ordine alla competenza di questo Tribunale, e non del Consiglio di Stato, a decidere la causa;

 

Rilevato che l’art. 114, comma 3, c.p.a. prevede che nel rito introdotto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il giudice decide con sentenza in forma semplificata;

Rilevato che, con ricorso avanti al T.A.R. per l’Abruzzo, sede de L’Aquila, il sig. C. d’A., lamentava l’inerzia dell’Amministrazione, susseguente anche a specifica diffida, ad eseguire il D.P.R. che, secondo le conclusioni di cui al relativo parere del Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. II nell’adunanza del 12.1.2011), aveva accolto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da lui proposto avverso il rigetto dell’istanza riguardante l’ammissione in deroga al corso di laurea in Scienze specialistiche delle professioni sanitarie, anno accademico 2007-2008, presso l’Università degli Studi de L’Aquila;

Rilevato che quel Tribunale, con ordinanza n. 563/2012 del 12.9.2012, pur risultando il gravame formalmente strutturato sul modello processuale del “silenzio” ex artt. 31 e 117 c.p.a., provvedeva, in diretta applicazione dell’art. 32, comma 2, c.p.a., alla conversione del rimedio esperito in azione di ottemperanza sussistendone tutti i presupposti, tanto più che tale azione risultava espressamente delineata nel prodromico atto di diffida rivolto dal ricorrente all’Università degli Studi de L’Aquila;

Rilevato che lo stesso Tribunale, però, richiamando i due diversi orientamenti giurisprudenziali che individuavano in punto di competenza sull’ottemperanza in seguito ad accoglimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, la competenza del Consiglio di Stato o la competenza del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., riteneva di aderire alla conclusione tendente a privilegiare quest’ultima, dando rilievo alla formulazione letterale del richiamato art. 113 c.p.a. e indicando quindi come competente a decidere la controversia il T.A.R. Lazio, sede di Roma, luogo ove ha sede il Consiglio di Stato;

Rilevato che il ricorrente, quindi, riproponeva avanti a questo Tribunale, con ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a. notificato in data 8.10.2012 e depositato il successivo 16 10.2012, la medesima domanda già proposta avanti al T.A.R. per l’Abruzzo, lamentando la perdurante mancata esecuzione della statuizione sopra richiamata e chiedendo di disporsi gli opportuni provvedimenti per l’espletamento degli adempimenti connessi all’iscrizione in deroga, nominando anche un Commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inottemperanza;

Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe chiedendo la reiezione del gravame secondo quanto evidenziato in relazioni dell’Università intimata;

Rilevato che alla camera di consiglio del 19 dicembre 2012 la causa era trattenuta in decisione;

Considerato che, nell’esaminare il ricorso, il Collegio, pur non ignorando il diverso orientamento giurisprudenziale richiamato anche nell’ordinanza del T.A.R. Abruzzo, sede de l’Aquila, evidenzia che si è già recentemente espresso in fattispecie analoga, propendendo per l’adesione a quello opposto, che individua la competenza nella fattispecie del Consiglio di Stato (TAR Lazio, Sez. III, 9.11.2012, n. 9245);

Considerato, quindi, che il Collegio non può che riportare quanto ivi precisato, non rilevando elementi tali da potersene discostare;

Considerato, infatti, quanto ormai definitivamente stabilito anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 5 giugno 2012, n. 18), nel senso che secondo l’art. 112 c.p.a. (e già l’art. 69 l.n. 69/09) i decreti con i quali il Capo dello Stato (o il Presidente della Regione siciliana) decidono i ricorsi straordinari, pur non essendo formalmente giurisdizionali, possono formare oggetto di giudizio di ottemperanza;

Considerato che la stessa Adunanza Plenaria ha precisato che tale conclusione trova origine anche in quanto stabilito sia dalla Corte di Cassazione (SS.UU. n. 2065 del 28 gennaio 2011) sia dalla successiva giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI n. 3513 del 10 giugno 2011);

Considerato che nella richiamata pronuncia della Suprema Corte si è identificata e qualificata la natura giuridica del decreto del Presidente della Repubblica reso a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, su parere vincolante del Consiglio di Stato, quale provvedimento esecutivo del giudice amministrativo (ex art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.), prevedendo però che il relativo ricorso per ottemperanza si propone, ex art. 113 comma 1, c.p.a., dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica il “giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta”;

Considerato che il Consiglio di Stato quale giudice avanti cui proporre direttamente l’azione di ottemperanza in relazione alla decisione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica è stato identificato come tale anche dalla giurisprudenza di primo grado (v. TAR Sicilia, Pa, Sez. I, 12 dicembre 2011, n. 2341), in quanto giudice che ha emesso la decisione, considerate, secondo la “ratio” dell’art. 113 Cod. proc. amm., la strettissima connessione esistente tra fase cognitiva ed esecutiva e la frequente necessità di individuare le modalità di esercizio del potere amministrativo al fine di concretizzare le statuizioni di cui al provvedimento da eseguire;

Considerato, alla luce di quanto evidenziato, che non può allora condividersi la conclusione sul punto del T.A.R. Abruzzo, che ha individuato la competenza di questo T.A.R. in ragione del criterio di individuazione della sede del Consiglio di Stato che ha formulato il parere nell’ambito del procedimento introdotto con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, perché il criterio applicabile è invece quello sopra evidenziato dalla giurisprudenza richiamata che privilegia la strettissima connessione esistente tra fase cognitiva ed esecutiva e la frequente necessità di individuare le modalità di esercizio del potere amministrativo al fine di concretizzare le statuizioni di cui al provvedimento da eseguire;

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che parte ricorrente dovrà proporre l’azione ex art. 112 e ss c.p.a. avanti al Consiglio di Stato, nei termini di legge;

Considerato che le spese del presente giudizio possono comunque compensarsi, attesa l’oscillazione giurisprudenziale sul punto;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 112 c.p.a., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione