Illogico attribuire punti scelta materiali e poi vietare progetto migliorativo con diversi elementi

Lazzini Sonia 07/04/14
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Vi è una contraddizione di fondo nei criteri dell’offerta economicamente piu’ vantaggisa: è illogico prevedere un punteggio per l’uso di materiali e dopo escludere l’impresa il cui progetto prevede l’utilizzo di altri elementi rispetto a quelli previsti nella lex specialis di gara.

Il Tribunale di primo grado  ha  osservato che negli atti di gara la analitica e dettagliata descrizione dell’intervento principale oggetto dell’appalto – rifacimento della pavimentazione e del relativo battiscopa – fa espresso riferimento ai materiali da utilizzare, descritti nel disciplinare e nell’elenco prezzi con grande precisione, di talchè in assoluto doveva ritenersi non consentito ai concorrenti di ricercare in parte qua soluzioni diverse da quelle previste dal progetto definitivo posto a base di gara. L’argomento non è condiviso da questo Collegio, il quale ritiene preliminarmente di dover evidenziare da un lato che quello in controversia è un appalto di lavori e non di fornitura e posa in opera di materiali, di talchè risultano non pertinenti i richiami dell’appellata alla tematica dell’aliudpro alio; dall’altro che pacificamente in nessun luogo gli atti di gara qualificano espressamente come non sostituibile il materiale per pavimentazione indicato in progetto. Ed in effetti – si rileva sul piano empirico – oltre a Ricorrente anche altre imprese risultano aver offerto soluzioni alternative rispetto al marmo botticino. Ciò premesso, ed in disparte il rilievo che il capitolato speciale contempla in realtà il marmo nell’ambito di un lungo elenco di altri materiali utilizzabili, sembra decisivo osservare che lo stesso disciplinare prevede l’attribuzione all’offerta tecnica di un significativo punteggio ( un terzo del totale dei punti disponibili) in relazione a “ caratteristiche tecniche dei materiali, dei componenti che si intende utilizzare, qualità, durabilità e facilità di manutenzione”. La previsione di un punteggio determinante ai fini della valutazione complessiva dell’offerta tecnica non sarebbe ragionevole assumendo la non sostituibilità del tipo di materiale indicato in progetto, in un contesto in cui – come è pacifico – il rifacimento della obsoleta pavimentazione dei locali interessati rappresenta la metà dei lavori in affidamento. In altri termini, è illogico attribuire un terzo dei punti disponibili alla scelta dei materiali da parte dei concorrenti e poi vietare tale scelta in relazione al pavimento che da solo rappresenta una parte ingente dell’affidamento globalmente considerato. Ne deriva che – come sostenuto dalla A.S.P. in primo grado con argomenti che questo Collegio, a differenza di quello di primo grado, ritiene convincenti – il bando non vietava a priori la presentazione di progetti nei quali il marmo fosse sostituito da altri materiali (decisione numero  119 dell’ 11 marzo  2014 pronunciata dal Consiglio Di Giustizia Amministrativa Per La Regione Siciliana).

Sentenza collegata

40609-1.pdf 131kB

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