Accesso ai pareri legali (TAR Veneto, n. 1330/2013)

Redazione 28/11/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2013, proposto da:
Societa’ Leonido, ******* e ****************, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. *****************, ****************, con domicilio eletto presso l’avv. ************** in Mestre, via Fiume, 11;

contro

Comune di Tezze Sul Brenta in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso l’avv. *************** in Venezia, **********, 2371/A;

nei confronti di

F.lli C. Srl Societa’ Agricola, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

per l’accertamento dell’illegittimità e/o per l’annullamento del silenzio-rigetto, formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla ricorrente e ricevuta del Comune di Tezze sul Brenta in data 23/5/2013; per la conseguente declaratoria del diritto di accesso ai documenti amministrativi in favore della società Leonido ******* e ****************, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore nonchè per la condanna del Comune di Tezze sul Brenta, a provvedere entro 30 giorni sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi dettando, ove occorra, le relative modalità, con espressa riserva di instare per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Tezze Sul Brenta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Al fine di conoscere la propria posizione giuridica in ordine ad una convenzione urbanistica che la vedeva interessata specie per quanto riguarda l’attuazione delle opere di urbanizzazione e/o il pagamento dei relativi oneri, la società ricorrente, in data 23 maggio 2013, formulava al Comune di Trezze sul Brenta richiesta di accesso ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990, avente ad oggetto:
l. parere pro veritate reso dall’avv. ****** e dall’avv. Greco in merito alla convenzione relativa alla variante per l’attuazione delle opere di urbanizzazione del piano attuativo “Castello Incantato”;
2. tabelle parametriche regionali vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo (n. 6444/1993, 6444A/1994, e n. 6740/1996) e relativa delibera di approvazione del Consiglio comunale;
3. tabelle parametriche regionali oggi vigenti e relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale;
4. copia di ogni altro provvedimento, parere, documento, determinazione e/o comunicazione, comunque denominato, inerente il conteggio relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all’oggetto.
Con il presente ricorso la società C., non avendo l’amministrazione provveduto nel termine di legge, chiede la condanna di quest’ultima a provvedere sulla predetta istanza di accesso.
Si è costituito il Comune di Tezze sul Brenta eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondato.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dall’amministrazione essendo il ricorso infondato nel merito.
Ed infatti, per quanto riguarda le tabelle parametriche, si tratta di documenti consultabili facilmente sul sito internet istituzionale del Comune come rilevato e dimostrato dalla difesa di quest’ultimo, ovvero (quelle vigenti al momento del rilascio del titolo autorizzatorio del 1993) presumibilmente già in possesso della società lottizzante dante causa della ricorrente; in ogni caso, tali tabelle sono state tutte depositate in giudizio dalla difesa comunale.
Per quanto riguarda invece l’accesso al parere legale, è evidente che, nella fattispecie in esame, il ricorso da parte del Comune alla consulenza legale esterna, non si va ad inserire nell’ambito di un’apposita istruttoria procedimentale (nel senso che il parere è richiesto al professionista con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell’atto finale), ipotesi nella quale il parere sarebbe soggetto all’accesso perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo; risultando, invece, che la consulenza è stata richiesta dall’amministrazione dopo l’inizio di una fase precontenziosa, al fine di definire la propria strategia difensiva. Infatti è dimostrato che al momento dell’incarico al professionista vi erano tutti i presupposti per lo sviluppo di una potenziale lite giudiziaria tra le due odierne parti, posto che i lottizzanti contestavano la debenza degli oneri di urbanizzazione, mentre il Comune chiedeva il rispetto della convenzione, ed inoltre il legale dei primi già aveva prospettato all’amministrazione la possibilità di addivenire ad una definizione bonaria della controversia anche mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione. E tale è rimasta la situazione attuale, essendo le parti ancora alla ricerca di un accordo transattivo.
Pertanto, è evidente che nel caso di specie il parere legale in questione non è affatto destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all’Ente pubblico tutti gli elementi tecnico-giuridici utili per tutelare i propri interessi: in questo caso, per pacifica giurisprudenza, le consulenze legali restano caratterizzate dalla riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dell’amministrazione, la quale, esercitando il proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento (Cons. Stato: n. 7237/2010, n. 6200/2003).
Pertanto, il parere legale in questione non può essere soggetto all’accesso.
Il ricorso è dunque infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta;
condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite al Comune, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013

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