Secondo lo Stato i figli nati da due mamme sono fratelli

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Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha riconosciuto a una coppia di mamme il diritto di adottare l’una i figli dell’altra e che gli stessi siano fratelli dopo la stepchild incrociata.

 

In che cosa consiste la stepchild adoption

L’adozione del configlio, in inglese stepchild adoption, oppure “adozione del figliastro”, o adozione in casi particolari, è un istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner, unito civilmente o sposato, del suo genitore.

L’istituto, da un lato è finalizzato a consolidare i legami familiari in una famiglia ricostituita, dall’altro, a tutelare l’interesse del minore a vedere garantita l’instaurazione di un rapporto giuridico analogo a quello genitoriale con un soggetto al quale non è legato in senso biologico, ma determinato all’assunzione nei suoi confronti di un ruolo di genitore e per fare continuare il legame di affetto nei confronti di entrambi i genitori.

Sentenza del Tribunale per i minorenni di Bologna e adozione in una coppia di mamme

In una recente sentenza del 25/06/2020, del Tribunale per i minorenni di Bologna, si è parlato di Stepchild adoption e rapporto di parentela tra i figli nati in vitro da due mamme diverse che stanno insieme.

Si tratta di un altro avanzamento nel riconoscimento alle coppie gay degli stessi diritti che hanno le  famiglie eterosessuali.

I fatti del caso

Ci sono due donne che si sono conosciute nel giugno del 1996, entrambe frequentavano l’Università degli Sudi di Bologna.

Nell’estate del 2000 decidono di andare a vivere insieme, prima a Bologna, poi a Milano.

Nel maggio di dieci anni fa decidono di iniziare un percorso di genitorialità, dal quale nasce una bambina da una delle due donne e due gemelli dall’altra, perché entrambe hanno scelto di vivere l’esperienza della maternità.

Le donne si occupano dei bambini, instaurando con gli stessi un ottimo legame di affetto, provando in questo modo di essere in grado di adempiere alle responsabilità richieste dal ruolo di genitori.

Le due compagne prendono insieme le decisioni relative all’educazione e la crescita dei bambini, per i quali rappresentano un punto di stabilità.

Le chiamano “mamma” ed entrambe vengono considerate una figura di genitore.

I servizi sociali, da parte loro, attestano che le donne sono presenti nella vita dei bambini in modo intercambiabile.

Entrambe chiedono di adottare in modo reciproco i figli dell’altra in base al dettato dell’articolo  44, lettera d) della legge n. 184/1983, che prevede la possibilità di adottare i minori anche in assenza dei requisiti richiesti dal comma 1 dell’articolo 7, he richiede lo stato di adottabilità del minore in caso di abbandono, assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti, a meno che la mancata assistenza non sia determinata da una causa di forza maggiore non di carattere permanente ma transitorio, “quando ci sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.

Mamme omosessuali e adozione reciproca dei figli in vitro

Il Tribunale per i minorenni di Bologna, ha prima preso in considerazione la giurisprudenza che si è espressa a favore delle adozioni da parte di coppie omosessuali, partendo dalla Corte d’Appello di Roma, che con la sentenza del 23 dicembre 2015 ha stabilito che “nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex articolo 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi tra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento, la sussistenza di questo rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità devono essere compiute in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali”.

L’esempio della Corte d’Appello di Roma è stato seguito da altri magistrati, così come dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale.

Anche la Corte Edu ha affermato che “nell’ambito della vita familiare si deve annoverare il rapporto tra persone dello stesso sesso, che non può essere escluso dal diritto di famiglia con la conseguenza che non le aspirazioni o i desideri degli adulti debbano avere necessariamente pari riconoscimento da parte dell’ordinamento, ma i diritti dei bambini”.

A questo punto il giudice si è soffermato sulla domanda avanzata dalle istanti, ritenendo che la stessa debba essere accolta perché per la “clausola di salvaguardia della quale all’articolo 1 comma 20 legge n. 76 del 2016, l’ipotesi di adozione in casi particolari ex articolo44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (…)” è prevista “se sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto che si è instaurato con l’altra figura genitoriale sociale, anche se dello stesso sesso”.

La legge Cirinnà riconosce alle coppie dello stesso sesso il diritto a una vita familiare, l’inizio per dare un riconoscimento al rapporto che si crea tra il minore e il genitore sociale, anche se ha lo stesso sesso del genitore biologico.

I figli delle due mamme e il legame di parentela

Il Giudice si è espresso in modo positivo anche sulla richiesta di costituire un legame di parentela tra i figli nati dalle due mamme che stanno insieme.

E’ venuta meno l’esclusione dell’adottato in casi particolari grazie alla riforma della filiazione che dalla legge n. 219/2012, che ha previsto uno status giuridico di figlio unico, grazie all’eliminazione di ogni differenza tra figli naturali, nati nel matrimonio e adottivi, che sono uguali sotto ogni lato.

Come precisato dal giudicante, “se non si applicasse l’articolo 74 del codice civile, ai minori vedrebbe riconosciuto il legame esclusivo di parentela con il rispettivo genitore intenzionale, e tra loro non si instaurerebbe nessun legame di fratellanza.

Gli stessi avrebbero una condizione familiare nella quale avrebbero lo stesso cognome e gli stessi legami affettivi, ma una condizione giuridica di estraneità gli uni agli altri, nonostante la vita in comune.

A questo scopo, si deve applicare, nell’interesse dei minori, l’articolo 74 del codice civile, che al comma 1 recita:

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso nel quale il figlio è adottivo.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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