Rimborsi e restituzioni con la separazione dei coniugi

Scarica PDF Stampa
Nel corso del matrimonio, ognuno dei due coniugi deve contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle sue possibilità economiche, attraverso il cosiddetto obbligo di contribuzione, uno dei doveri fondamentali del matrimonio, che nasce dall’esigenza morale di aiutare la persona cara, legata da un vincolo di parentela.

Per approfondire leggi anche “Trasferimenti immobiliari nella separazione e nel divorzio” di Manuela Rinaldi e Almerindo Vitullo.

Il venire meno a questo impegno costituisce una violazione dei principi sui quali si fonda il matrimonio e può comportare l’addebito. Sarebbe responsabile della separazione il coniuge che spende il suo stipendio per lo shopping senza destinare niente alla casa e senza occuparsi del ménage domestico.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che non è possibile chiedere la restituzione dei piccoli regali e contributi che i coniugi si fanno sinché sono sposati.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, quello che si spende durante il matrimonio, è una obbligazione spontanea che si fa non in vista di una futura restituzione ma con l’intento della reciproca assistenza, che non è un dovere imposto in esclusiva dal codice civile ma anche una esigenza morale, affettiva e conseguente allo spirito stesso del matrimonio. Si tratta di un’obbligazione naturale che non può più essere richiesta indietro, neanche a metà.

La soluzione è diversa quando le spese, per la loro entità economica, superano il normale dovere di contribuzione. Quando uno dei due coniugi versa in favore dell’altro o della famiglia una somma ingente che va oltre i limiti di proporzione e adeguatezza al proprio reddito, ha diritto al rimborso.

Quando la moglie investe nella casa del marito per effettuare ristrutturazioni o acquistare i mobili, oppure il marito avvia la moglie in un’ attività economica, le acquista la dotazione professionale, una scrivania e gli strumenti per metterla in condizione di guadagnare, quando l’entità dei conferimenti non rappresenta una normale donazione o la contribuzione alla famiglia, non c’è dubbio che le prestazioni effettuate da uno dei coniugi a favore dell’altro integrano un “ingiustificato arricchimento” del secondo e danno del diritto al rimborso.

Il confine tra quello che va restituito e quello che resta all’ex è costituito non dall’importo in relazione alle possibilità economiche di chi lo ha sostenuto. Se si vuole stabilire se il valore del contributo va oltre l’adempimento di una semplice obbligazione “morale” bisogna verificare le condizioni sociali e patrimoniali di chi effettua il conferimento.

In relazione al tenore di vita di una persona con uno stipendio normale, i soldi spesi per la ristrutturazione della casa superano il normale contributo alle spese ordinarie della convivenza, e devono essere rimborsate.

Secondo la regola dell’accessione, la casa costruita da uno dei due coniugi sul terreno di proprietà esclusiva dell’altro va nella proprietà di costui, ma al primo spetta il rimborso del 50% delle spese. Chi è titolare di un fondo diventa titolare anche degli immobili e delle piantagioni che su di esso vengono realizzate, salvo che ci sia un patto contrario. Se il terreno è comune, la proprietà dell’immobile spetta ad entrambi i coniugi.

Per le coppie in regime di separazione dei beni, non si pongono questioni di sorta. Quello che è stato acquistato con denaro dell’uno spetta a costui, quello acquistato dall’altro è di sua proprietà.

Le coppie in regime di comunione dei beni devono procedere a una divisione paritaria al 50% degli acquisti effettuati dopo il matrimonio, salvo i beni di utilizzo personale (ad esempio vestiti, oggettistica, borse) e quelli acquistati per l’attività lavorativa.

Se non si riesce a trovare un accordo ci si deve rivolgere al giudice che, non potendo molto spesso procedere alla vendita di oggetti utilizzati, ne disporrà l’attribuzione con estrazione a sorte.

I regali di nozze vanno divisi di comune accordo, perché appartengono ad entrambi i coniugi anche se sono in regime di separazione dei beni. Non vanno divisi i beni acquistati prima del matrimonio anche se in funzione del matrimonio stesso. Ad esempio, se la moglie ha acquistato un mobile prima del matrimonio, il mobile è suo. Le coppie in comunione dei beni devono dividere anche l’automobile nonostante sia a uno dei coniugi, rientrando di fatto nei beni comuni.

Un discorso a parte merita la divisione del conto corrente.

Se rapporto bancario è intestato a uno dei due coniugi ed è alimentato in modo esclusivo con i soldi di costui, ad esempio con gli stipendi del lavoro, il conto deve essere diviso in quote uguali. Se però il titolare lo svuota prima della separazione per comprare oggetti di utilizzo personale, l’altro non può rivendicare più niente.

Volume consigliato 

Trasferimenti immobiliari nella separazione e nel divorzio

L’opera è un’analisi di tutti gli aspetti concernenti i trasferimenti immobiliari tra i coniugi, sia in sede di separazione sia di divorzio. Il testo è aggiornato alla più recente giurisprudenza. Rilevanti sono anche le novità legislative in materia di unioni civili e convivenze di fatto di cui alla L. 76/2016. Alla nuova disciplina si è data attuazione coi decreti delegati nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 e, da ultimo, è intervenuto il decreto del Ministro dell’interno 27 febbraio 2017 per la regolamentazione dei registri delle unioni civili. Con una ragionata rassegna di giurisprudenza e un    ricco formulario, il testo è un supporto pratico di particolare utilità in considerazione della rilevanza delle relazioni da regolare, anche con riferimento alla tutela dei terzi e ai profili fiscali e tributari collegati.In occasione della crisi coniugale, le esigenze di trasferire immobili (o anche solo parti di essi o diritti afferenti i medesimi) possono venire in rilievo tanto per scomporre attività o iniziative svolte in comune tra i coniugi (imprese economiche, abitazioni, gestioni, ecc.), quanto in funzione compensativa/sostitutiva dell’eventuale assegno di man- tenimento, per consentire alla parte economicamente più debole di mantenere il medesimo tenore di vita avuto durante il matrimonio. Il volume garantisce soluzioni non solo circa la regolazione delle questioni immobiliari tra coniugi, ma anche relativamente alle rica- dute per i figli beneficiari, in tutto o in parte, delle quote già appartenenti ai genitori.Il Cd-Rom allegato contiene il formulario compilabile e stampabile e la giurisprudenza.Manuela Rinaldi, Avvocato in Avezzano;  Dottore  di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Diritto Internazio- nale e Diritto Processuale Civile, Curriculum Diritto del Lavoro. In- caricata (a.a. 2016/2017) dell’in- segnamento Diritto del Lavoro (IUS 07) presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giu- risprudenza. Dal 2011 Docente Tutor Diritto del Lavoro c/o Uni- versità Telematica Internazionale Uninettuno; relatore in vari conve- gni, master e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni, monografiche e collettanee.Almerindo Vitullo, Notaio in Avezzano.Requisiti hardware e software- Sistema operativo: Windows® 98 o successivi- Browser: Internet – Programma capace di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word) 

Manuela Rinaldi – Almerindo Vitullo | 2017 Maggioli Editore

42.00 €  39.90 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento