Revoca della promessa al pubblico

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L’articolo 1990 del codice civile, rubricato “revoca della promessa” recita:

La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l’azione è già stata compiuta.

Secondo la ratio legis, siccome la promessa è un atto unilaterale e l’obbligazione non sorge sinché non si verifica la situazione prevista, la promessa può essere revocata sino a questo momento. Si può revocare per giusta causa, ed è previsto per garantire che la promessa sia seria.

La promessa al pubblico è stata delineata come avente in oggetto, in via generica, una prestazione anziché una ricompensa, perché non deve necessariamente implicare una remunerazione, ma può avere per oggetto un fare (ad esempio, fotografare chi vince un concorso di bellezza).

La sua obbligatorietà non può essere indefinita, e così, mentre ammette un termine, anche implicitamente risultante dalla sua natura o dal suo scopo, ha una durata legale che si estende sino all’anno dalla pubblicazione. E’ questa pubblicazione che la rende obbligatoria, e da questa pubblicazione si inizia il vigore del vincolo, senza che sia necessario, per il suo sorgere, una forma particolare. Ma questo implica irrevocabilità assoluta prima del termine espresso, implicito o legale.

E’ concesso al promittente un ius poenitendi (art. 752 c.c.), ma, a garantire la serietà della promessa, ho presupposto, per la revoca, una giusta causa.
Si pregiudicherebbe però un diritto acquisito dall’oblato se si consentisse la revoca quando si è già verificata la situazione di fatto prevista nella promessa o quando è stata compiuta la prestazione che il promittente intendeva presupporre: l’articolo 752  del codice civile vieta anche in questi casi la revoca della promessa, con l’effetto di mantenere l’obbligo del promittente anche quando la revoca è avvenuta.

Se è libera la forma della promessa non può essere libera quella della revoca; perciò il primo comma dell’articolo 752 del codice civile prevede che essa debba farsi nello stesso modo usato per la promessa o in modo equipollente.

Dott.ssa Concas Alessandra

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