Il reato di stalking attraverso i social network

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Il reato di stalking è disciplinato dall’articolo 612 – bis del codice penale, che recita:

 

“Atti persecutori”

 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Il dettato normativo, parlando di “condotte reitarate”, giustifica l’estensione della fattispecie incriminatrice anche alla condotta di chi rivolge intimidazioni o reca molestia con la pubblicazione di più messaggi lesivi nei confronti di un individuo sui social network.

L’aspetto fondamentale è la reiterazione del comportamento, indipendentemente dal modo o dal mezzo con il quale le molestie sono poste in essere.

Oggi i social network vengono impiegati dagli utenti  per gli scopi più vari e, a volte, sono utilizzati anche come strumenti per la realizzazione di reati.

Un’attività apparentemente inoffensiva come la pubblicazione di un commento su una bacheca Facebook può comportare in capo all’autore importanti conseguenze di natura penale, se dovessero essere utilizzati termini offensivi o denigratori.

A livello giurisprudenziale, risulta consolidato l’orientamento secondo il quale la diffamazione effettuata attraverso social network integri l’aggravante prevista dal comma 3 dell’articolo 595 del codice penale, proprio per l’indeterminabilità dei soggetti che potenzialmente potrebbero essere raggiunti dal commento denigratorio.

A questo proposito ci si chiede se anziché un commento offensivo ce ne fossero di più si potrebbe, astrattamente, integrare il reato di atti persecutori.

 

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Con la sentenza 23/05/2016 n. 21407, la Sezione Quinta della Corte di Cassazione si è occupata ancora una volta del mondo dei social network e più in particolare del ruolo preponderante che stanno assumendo nella consumazione dei reati.

In questo caso, la questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era relativa alla configurabilità del reato di “stalking” con l’utilizzo dei social network.

 

La vicenda traeva origine da una pronuncia del Tribunale di Catania che, nei confronti di un soggetto imputato del reato disciplinato all’articolo 612-bis del codice penale, confermava l’ordinanza applicativa della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’obbligo di mantenersi a una distanza di almeno 250 metri dalla loro abitazione e con il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con esse.

Gli Ermellini hanno precisato che, il delitto di atti persecutori deve essere valutato in modo doverso rispetto ai reati di molestie e di intimidazioni, che possono essere qualificati come elementi costitutivi per la produzione di un evento di danno o di pericolo.

L’elemento di distinzione è la reiterazione del comportamento, senza che sia necessaria la serialità delle condotte, essendo sufficienti anche due episodi che caratterizzano il reato.

La Suprema Corte nel confermare il provvedimento del Tribunale ha puntualizzato che il reato di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e intimidazioni, che allo stesso modo ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di “danno”, consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nella fondata paura per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona allo stesso legata da relazione affettiva.

 

La caratteristica fondamentale dell’incriminazione in oggetto è la reiterazione delle condotte che rappresenta il predicato dell’abitualità del reato, per la quale integrazione la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti anche due condotte.

Per l’integrazione del reato è irrilevante che le singole condotte siano o no autonomamente perseguibili come reati, potendo anche rilevare comportamenti non specificamente oggetto di norme incriminatrici di parte speciale, come appostamenti o pedinamenti, purché l’abitualità degli stessi si traduca nella percezione di atti persecutori idonei a cagionare uno degli eventi di danno previsti con la norma.

 

In relazione al profilo soggettivo, la Corte chiarisce che lo stalking è un reato abituale di evento assistito dal dolo, il quale contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di intimidazione e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti con la norma incriminatrice e l’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di queste condotte, elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa, potendo queste essere interamente o in parte anche casuali e realizzate se si presenta l’occasione.

 

Nel caso di specie, secondo la Corte di Cassazione, le dichiarazioni delle persone offese possono costituire prova della responsabilità dell’indagato, sempre che ne venga verificata l’attendibilità e in concreto l’attendibilità delle prove sia stata considerata anche in relazione ai plurimi elementi di riscontro, come ad esempio l’utilizzo di account intestati a soggetti di fantasia rivolti a nascondere la propria identità.

 

Con una specifica relazione ai social network, i giudici della Suprema Corte di Cassazione, richiamando una precedente pronuncia, hanno confermato che integra il delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di telefonate, SMS e messaggi di posta elettronica, anche attraverso i social network (come ad esempio Facebook), nonché la divulgazione, attraverso gli stessi, di filmati che ritraggono rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la vittima, procurandole uno stato d’animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni subite”.

Lo Stalking risulta essere, senza nessuna ombra di dubbio, un elemento di grande pericolo del nostro tempo, non esclusivamente perché è un reato complesso, che colpisce nel profondo la psiche della vittima, spaventandola e spingendola a chiudersi in sé stessa, ma soprattutto perché spesso rischia di essere sottovalutato nella sua gravità.

Sarebbe opportuno sensibilizzare di più la collettività, informarla sulle forme di tutela che l’ordinamento mette a disposizione per fare fronte a simili situazioni.

Fare capire alle persone che spesso, per ricevere aiuto, basta avere il coraggio di parlare e denunciare colui (o coloro) che tentano di minare la loro serenità e il loro equilibrio. Perché la prima, vera, forma di tutela, è senz’altro l’informazione.

Dott.ssa Concas Alessandra

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