Quando l’ex marito esagera e si decide di denunciarlo

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A volte in seguito a una separazione tra i due ex coniugi si possono verificare delle circostanze che inducono a sporgere denuncia, di solito da parte della ex moglie nei confronti dell’ex marito.

Lo confermano le statistiche dei procedimenti penali pendenti, nei quali si nota che la maggior parte sono a carico del marito.

La denuncia all’ex marito che non paga il mantenimento

L’omesso versamento dell’assegno divorzile per la moglie  o di mantenimento per i figli rappresenta di sicuro il reato più frequente in materia di rapporti tra ex coniugi.

La disciplina non è la stessa.

Nonostante in entrambi i casi venga sanzionato l’inadempimento all’obbligo del giudice e l’avere lasciato la famiglia in stato di bisogno, quando la vittima è la moglie deve dimostrare di essere rimasta senza i mezzi necessari per vivere, e non succede se dispone di un suo patrimonio.

In relazione al mantenimento dei figli, si presume che sia sempre lo stato di necessità, ed è più facile che si configuri il reato.

L’uomo non si può giustificare sostenendo di avere perso il lavoro o di essere disoccupato dovendo dare dimostrazione di avere fatto il possibile, compreso vendere eventuali patrimoni dei quali sia titolare, per sostenere l’ex famiglia.

Lo stato di impossibilità economica deve essere oggettivo e incolpevole, non può avere l’assoluzione l’ex marito che si dimette dal lavoro.

La denuncia al marito che se ne va da casa

L’abbandono della casa coniugale, che è un comportamento che implica la sanzione civile dell’addebito, vale a dire la perdita dei diritti successori e del mantenimento, può configurare un reato quando la famiglia viene lasciata senza mezzi di sostentamento.

A esempio quando un padre, unico soggetto che guadagna lo stipendio mensile, se ne vada da casa con l’intenzione di non ritornarci.

Anche in questo caso il comportamento può essere passibile di denuncia.

Il reato sussiste anche se non esista nessun provvedimento emesso dal giudice che gli imponga al di pagare un assegno.

Non si può essere puniti se l’abbandono è giustificato da ragioni di lavoro o da una condanna penale, ad esempio le violenze dell’ex.

La denuncia all’ex marito che entra nella casa coniugale assegnata alla moglie

Quando il giudice ha dichiarato la separazione dei coniugi e disposto l’assegnazione della casa alla moglie, l’uomo non ci può ritornare se non con autorizzazione espressa, anche se si tratta di casa sua.

Se deve prelevare degli oggetti personali deve concordare data e orario con l’ex moglie.

L’uomo che entra nella casa coniugale assegnata alla moglie commette reato di violazione di domicilio e può essere querelato.

La denuncia all’ex marito per violenze e maltrattamenti familiari

A volte, anche dopo il provvedimento di separazione, succede che il marito continui a perseguitare la moglie e a maltrattarla.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 6506/19 dell’11/02/2019) si configura lo stesso il reato di maltrattamenti in famiglia anche se la vittima, in questo caso l’ex moglie, non  convive più con l’ex marito, perché è fondamentale l’abitualità del comportamento anche dopo la cessazione della convivenza.

La Suprema Corte sottolinea che si può configurare il reato di maltrattamenti in famiglia anche in danno della persona che non convive o non convive più con l’agente, quando lo stesso e la vittima siano legati da vincoli di coniugio o di filiazione, perché la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie di reato.

Il reato di maltrattamenti in famiglia scatta se sono presenti  più atti vessatori che causano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, anche se in un limitato contesto di tempo.

Lo scopo perseguito deve essere quello di ledere la personalità della vittima.

Il reato di maltrattamenti in famiglia non trova applicazione se il nucleo sia fondato sul matrimonio, ma anche se esista una relazione sentimentale, caratterizzata da vincoli di affetto e di aspettative di assistenza, che possono essere assimilati a quelli che caratterizzano una famiglia e una convivenza abituali (Cass. sent. n. 19922/19 del 9/05/2019).

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Insulti, offese, diffamazioni e stalking dell’ex marito

L’uomo che insulta l’ex moglie o la diffama in pubblico in sua assenza può essere querelato.

I maltrattamenti non sono esclusivamente fisici ma anche psichici, vale a dire rivolti a realizzare una specie di sudditanza della donna nei confronti dell’ex marito.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 10932/17 del 6/03/2017) se è vero che l’uomo che compie molestie dopo la separazione commette il reato di maltrattamenti in famiglia, perché restano gli obblighi reciproci di rispetto tra i due ex coniugi, quando si passa al divorzio e viene eliminato qualunque legame, il reato che si configura e lo stalking.

Lo stalking  si ha quando il marito tempesta di messaggi sul telefono la moglie, anche se quando il suo comportamento è finalizzato a vedere i figli che lei gli nega, il reato non sussiste.

Lo stesso vale se il padre è preoccupato per la salute del bambino ammalato e chiama in continuazione per sapere come sta.

Quando i messaggi diventano insistenti e ripetuti da causare nell’ex moglie un perdurante stato di ansia o di paura, si ha lo stalking.

La conseguenza è l’adozione del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna” (Cass. sent. n. 21693/18 del 16/05/2018).

L’ex marito che nasconde i suoi beni, i conti e gli immobili

Quando il giudice ha condannato l’ex marito a pagare il mantenimento alla moglie e ai figli, spesso succede che costui, per non pagare e non subire il rischio di pignoramento, compia atti simulati e fraudolenti finalizzati a non pagare.

Un esempio è rappresentato da chi svuota il conto e lo intesta a un prestanome o finge un debito con un’altra persona al fine di farle iscrivere ipoteca sulla sua casa o che vende in modo simulato i suoi immobili.

La pena prevista è la reclusione sino a 3 anni o la multa da 103 a 1.032 euro.

La norma viene applicata nei rapporti tra coniugi separati o divorziati, quando il coniuge sul quale sono stati previsti obblighi di carattere economico si comporti in modo fraudolento per non adempiere.

Il termine per presentare la querela decorre da quando il creditore riceve la notizia del comportamento fraudolento.

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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