Quando il corteggiamento diventa stalking

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Lo stalking è una condotta lesiva, che compromette notevolmente la tranquillità di un’altra persona e nelle circostanze più estreme può essere definito un vero e proprio reato.

C’è un soggetto, la quale maggior parte dei pensieri sono relativi prevalentemente a un’altra persona. Sino qui sembrerebbe normale, se non fosse che questi pensieri si potrebbero evolvere in ossessione, e portare il soggetto all’attuazione di una serie di comportamenti ripetuti nel tempo nei confronti di quella persona che diventa una vera e propria vittima perseguitata. Quando si verificano episodi di questo genere ci si trova di fronte al cosiddetto Stalking.

Il termine Stalking deriva dall’inglese to stalk che significa appostare, fare la posta, e indica un fenomeno di grave entità.

Una condivisa definizione sostiene che è la forma di aggressione messa in atto da un persecutore che irrompe in modo ripetitivo, indesiderata e distruttiva nella vita privata di un altro individuo, causando in costui gravi conseguenze fisiche o psicologiche.

La letteratura internazionale afferma che il fenomeno, per poter essere etichettato come Stalking, richiede la copresenza di tre elementi, un molestatore (altrimenti detto Stalker), una vittima e una serie di comportamenti intrusivi ripetuti nel tempo.

Lo stalking è qualcosa di abbastanza complesso e non sempre identificabile. Questo perché i comportamenti che lo caratterizzano possono sfumare in atteggiamenti normali e leciti in una qualsiasi relazione personale.

Ad esempio fare una telefonata, mandare un sms, regalare dei fiori, sono atti legittimi da compiere, specialmente durante un corteggiamento, la questione cambia quando simili condotte diventano inopportune e molto frequenti, e possono venire percepiti dall’altro come una vera e propria intrusione della vita privata.

Perché si tratti di vero stalking, le molestie devono essere ripetute nel tempo e le azioni non devono essere gradite dalla vittima, ma le devono suscitare fastidio e preoccupazione, per la propria incolumità e per quella delle persone ad essa vicine.

Questi alcuni dei possibili comportamenti attuabili da parte dello stalker:

Comunicare continuamente attraverso telefono, sms, lettere, mail a qualsiasi orari

Lasciare messaggi sui social network, oppure sull’automobile, porta di casa, luogo del lavoro

Pedinare la vittima

Investigare su come trascorre la giornata

Inviare messaggi indesiderati

Diffondere diffamazioni o oltraggiare direttamente la vittima

Danneggiare le proprietà della vittima

Compiere aggressioni fisiche o sessuali nei confronti della vittima

Attuare intimidazioni direttamente alla vittima e alle persone ad essa vicine.

Questi sono alcuni esempi di condotte di stalking, e hanno la stessa caratteristica, si tratta di comportamenti persecutori e insistenti, la vittima dei quali ne risulta impaurita e angosciata.

A volte queste emozioni negative impediscono lo sporgere di una denuncia nei confronti del proprio molestatore. Varie ricerche hanno messo in luce che sono molti i soggetti che si tengono per sé le persecuzioni subite a causa della paura delle ripercussioni che la denuncia stessa potrebbe poi comportare.

Lo stalking è una condotta lesiva, che compromette notevolmente la tranquillità di un’altra persona. Nei casi più estremi può essere definito un vero e proprio reato. Ma perché un soggetto arriva a metterlo in atto? Quali motivi sono alla base di questo comportamento persecutorio?

Le spiegazioni relative a questo triste fenomeno possono essere di vario genere, ma sembrerebbe che la finalità sia prevalentemente una, attirare l’attenzione della vittima e fare sì che essa cambi un determinato atteggiamento. Secondo la celebre classificazione di Mullen e All, è possibile categorizzare il molestatore secondo le seguenti motivazioni:

Il rifiutato

Si tratta di soggetti che non si arrendono di fronte alla rottura di un legame sentimentale e sono spinti a fare qualsiasi cosa per ripristinare la relazione.

Il rancoroso

In questo caso si tratta di soggetti che ritengono di avere subito un torto da parte della vittima, e sono intenzionati a farsi giustizia. Questi episodi sono relativi soprattutto al luogo del lavoro, ad esempio nel caso di un licenziamento ritenuto ingiusto.

L’inadeguato

Si tratta in questo caso di corteggiatori alla disperata ricerca di un partner, però con scarso successo. Questo induce la persona a metodi assillanti e costanti nei confronti della vittima.

Il predatore

Colui che insegue la vittima e ne prepara un’aggressione. Questi casi spesso evolvono in violenza sessuale.

In cerca di intimità

Sono quei soggetti che assillano o aggrediscono soggetti dei quali si sono innamorati per instaurarne una relazione.

Una serie di indagini svolte sul territorio europeo mettono in luce elementi allarmanti, sembra che su 42000 donne intervistate circa il 20% siano state vittime di stalking.

Si tratta di un fenomeno abbastanza diffuso e da non sottovalutare, visto che potrebbe comportare serie conseguenze per le vittime, come lo svilupparsi di disturbi psicologici, trasferimenti al fine di evitare le molestie, e in casi estremi le persecuzioni potrebbero sfociare in violenze e omicidi.

Negli ultimi anni la legislazione italiana ha evoluto le sue norme in relazione ai comportamenti persecutori, e adesso lo stalking potrebbe essere adeguatamente punito. La questione sta nel fatto che in Italia non esiste una legislazione specifica per un modello comportamentale ripetitivo e assillante di molestie, e la linea di confine tra insistenza innocua e molestie assillanti non è netta, perché molti comportamenti persecutori sono considerati socialmente ammissibili. Lo stalker viene punito secondo il grado di intensità della molestia.

Si tratta di un fenomeno non univoco, ogni vicenda o episodio di stalking ha caratteristiche singolari, e diventa difficile anche identificare strategie di azione volte alla risoluzione della questione.

Sarebbe opportuno che la vittima vincesse le proprie paure e si adoperasse in qualche modo al fine di contrastare le molestie.

Per superare il senso di impotenza spesso presente nella vittima è opportuno che essa prenda coscienza del fatto che quello che sta subendo è ingiusto, e che inneschi una qualche reazione rivolta a debellare quei comportamenti di stalking.

Quando un corteggiatore è molto insistente, scatta il reato di atti persecutori se la sua insistenza genera uno stato di ansia nella vittima.

Chi è stato corteggiato sino allo sfinimento da un ammiratore sa come ci si sente quando si diventa oggetto del desiderio di un’altra persona, almeno quando il comportamento di questa assume i caratteri di una vera e propria mania o di una patologia psicologica.

Ma sino a dove il corteggiamento rientra nel lecito e quando è vietato dalla legge perché considerabile un atto persecutorio? In altre parole, quando il comportamento dell’ammiratore si può considerare stalking? A chiarirlo è una sentenza della Cassazione di qualche giorno fa.

Secondo la Suprema Corte rientra negli atti persecutori quell’ossessivo corteggiamento che si protrae per più tempo (magari per mesi), divenendo via via sempre più aggressivo e pericoloso (anche a seguito di denunce e querele presentate dalla persona offesa), da provocare nella vittima un perdurante e grave stato d’ansia o di paura per la propria incolumità.

Ne costituisce esempio il caso nel quale la vittima inizi a modificare il proprio percorso quotidiano, evitando determinate strade o persone, o quando la persona “corteggiata” inizi all’avere paura di ogni estraneo, o ancora cerchi di non stare mai senza nessuna compagnia o arrivi a sospendere il proprio account Facebook.

La vittima potrebbe avere ricorrenti incubi notturni o stati di insonnia. Le volte nelle quali la è persona offesa arriva, per via delle “attenzioni” ossessive dell’ammiratore, a modificare le proprie abitudini di vita scatta lo stalking.

Il fatto che l’ammiratore sia un ex partner o il marito o la moglie non costituisce una giustificazione.

Il codice penale impone un aumento della pena se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Un altro aumento della pena è previsto se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici e telematici.

La pena è aumentata sino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità (quella prevista dalla famosa “legge 104”).

L’articolo del codice penale relativo allo stalking è il 612 bis:

Atti persecutori. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 339.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Dott.ssa Concas Alessandra

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