Provvedimento di approvazione dell’ammissione del detenuto al lavoro esterno Magistrato di sorveglianza di Alessandria, decreto 11 novembre 2011; Giudice VIGNERA, ric. B.

Redazione 24/11/11
Scarica PDF Stampa

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – DETENUTO – LAVORO ALL’ESTERNO – APPROVAZIONE DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA – NATURA AMMINISTRATIVA – CONSEGUENZE (L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, art. 21; d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale art. 48).

Il provvedimento di approvazione dell’ammissione del detenuto al lavoro all’esterno (pronunciato dal magistrato di sorveglianza ex art. 21, comma 4, O.P.) ha natura amministrativa e, pertanto, può essere revocato o annullato in autotutela dallo stesso ufficio, che lo aveva precedentemente emesso.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA

per le Circoscrizioni dei Tribunali di

Alessandria – Acqui T. – Tortona

A L E S S A N D R I A


Il Magistrato di Sorveglianza

PREMESSO CHE:

  • il 19 settembre 2011 questo Ufficio approvava ex art. 21, comma 4, O.P. l’atto di ammissione al lavoro all’esterno emesso dalla Direzione della Casa di Reclusione di Alessandria nei confronti di B. F.;

  • per problemi connessi agli orari e/o al luogo di lavoro, peraltro, a tale approvazione non conseguiva la concreta esecuzione dell’attività lavorativa “ammessa ed approvata” (come comunicato dalla Casa di Reclusione di Alessandria);

  • il 2 novembre 2011, risolti codesti problemi, la Direzione della Casa di Reclusione di Alessandria emanava un “nuovo” atto di ammissione di B. F. al lavoro all’esterno, richiedendone nuovamente l’approvazione ex art. 21, comma 4, O.P.;

  • il 7 novembre 2011 questo Ufficio negava l’approvazione, atteso che la lettura della relazione di sintesi evidenziava:

  1. la mancanza di revisione critica da parte del soggetto rispetto ai gravi reati di cui al titolo esecutivo (spaccio di stupefacenti, concorso in sequestro di persona e lesioni volontarie gravissime);

  2. la brevità della pena espiata rapportata a quella ancora da espiare (essendo la pena stessa iniziata nell’aprile 2010 ed essendone prevista la fine per il settembre 2013);

  3. la totale assenza di attività trattamentali “interne”, di cui quella ex art. 21 O.P. dovrebbe rappresentare l’evoluzione;

  • in tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno ha natura amministrativa. Identica natura hanno gli atti che, nel corso del procedimento finalizzato a tale provvedimento, la legge riserva all’autorità giudiziaria” (così Cass. pen., Sez. I, 23/06/1993, n. 2985, Falcetta, in Cass. Pen., 1995, 177, la quale ha aggiunto che la natura amministrativa dell’atto “esclude, l’esperibilità di mezzi di impugnazione previsti dal c.p.p., che non prevede al riguardo rimedi di sorta, nè è ipotizzabile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., non potendosi la materia, riservata all’autorità carceraria, farsi rientrare in quella relativa alla libertà personale”);

  • nel nostro ordinamento vige il principio, per cui alla P.A. va riconosciuto il potere di rimuovere i suoi atti attraverso gli strumenti della revoca o del ritiro in presenza di adeguate ragioni di pubblico interesse o di vizi di merito: potere che trova legittimazione e conferma, in particolare, nel più generale principio dell’autotutela della pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo;

  • quale atto amministrativo, pertanto, pure il provvedimento di approvazione pronunciato dal magistrato di sorveglianza ex art. 21, comma 4, O.P. può essere revocato o annullato in autotutela dallo stesso ufficio, che lo aveva precedentemente emesso: specialmente e a fortiori quando (come nella presente fattispecie) al provvedimento di approvazione non è concretamente seguita l’esecuzione dell’atto approvato;

P.Q.M.

dichiara che il proprio provvedimento emesso in data 7 novembre 2011 costituisce pure revoca e/o annullamento in autotutela del provvedimento di approvazione emesso da questo Ufficio il 19 settembre 2011.

Alessandria, 11 novembre 2011

Il Magistrato di Sorveglianza

(Dr. Giuseppe Vignera)

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento