Proposta, accettazione e proposta irrevocabile del contratto

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Il contratto si potrebbe definire uno “strumento” facente parte della vita quotidiana.

La prassi contrattuale è all’ordine del giorno, ognuno di noi stipula contratti con molta frequenza, e molti lo fanno senza rendersi conto.

Quando si va al supermercato o in un negozio, si scelgono prodotti che si pagheranno alla casa, si conclude un contratto di compravendita, che il codice civile disciplina all’articolo 1471 e seguenti, all’interno del libro IV “delle obbligazioni”.

Stipulare un contratto non è difficile, ci deve essere un soggetto che propone o che offre qualcosa e un altro che accetta la proposta.

Se al supermercato o nel negozio si dovesse cambiare idea, decidendo di non acquistare più gli oggetti in precedenza scelti, basta riporli al loro posto e non si ha nessun obbligo.

Se si esprime una proposta irrevocabile di contratto risulterà più complicato.

La definizione di contratto

Il contratto è l’incontro della volontà di due o più parti due parti, per arrivare alla conclusione sarà necessario il compimento di una serie di atti che costituiscano la manifestazione della volontà delle parti, necessaria per la formazione dello stesso.

L’atto con il quale una delle due parti (proponente) formula la sua proposta di contratto, rivolta all’altra parte, prende il nome di proposta.

La controdichiarazione con la quale la stessa (oblato) aderisce prende il nome di accettazione.

Un contratto può assumere questo nome quando si ha il susseguirsi di questi due atti, ognuno dei quali può essere definito:

Atto unilaterale, è sufficiente che sia compiuto da un soggetto perché sia valido.

Atto ricettizio, per la sua validità, è necessario che arrivi a conoscenza della controparte.

Atto revocabile, può essere revocato nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.

Si deve individuare il momento a partire dal quale proposta e accettazione cessino di essere considerate separatamente, per diventare contratto.

Il codice civile contiene la disciplina  giuridica del contratto all’articolo 1321 e seguenti d el libro IV “delle obbligazioni”.

L’articolo 1321 del codice civile, rubricato “nozione” recita:

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un

  rapporto giuridico patrimoniale”.    

Sotto il profilo dogmatico il contratto appartiene al novero dei negozi giuridici, che possono essere definiti come dichiarazioni con le quali si esplicitano i fini che si vogliono perseguire e alle quali l’ordinamento ricollega determinati effetti purché siano meritevoli di tutela.

Con il concetto di parte non si intende un soggetto singolo ma un centro di interessi che può essere costituito anche da più soggetti.

Ci devono essere siano almeno due parti o si è in presenza di un atto unilaterale.

Con il contratto le parti intendono regolare gli interessi producendo precisi effetti giuridici.

La proposta di contratto

La proposta è quella dichiarazione con la quale una parte rende noto all’altra l’intenzione di concludere un contratto a determinate condizioni.

Spesso si effettua in modo verbale e viene espressa durante le trattative tra le parti, le quali dopo avere discusso e trattato, decidono di definire il contratto in forma scritta.

La proposta scritta deve contenere gli elementi del contratto, deve essere comunicata e deve essere accettata oppure non accettata dalla controparte.

Se accetta si avrà la conclusione del contratto.

L’accettazione

La persona che riceve la proposta non ha un tempo illimitato per procedere all’accettazione, lo deve fare in modo che il suo atto arrivi al proponente nel termine che lo stesso ha stabilito o nel termine ordinario necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.

Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva.

Se lo fa deve avvisare subito l’altra parte.

Sulle conseguenze del mancato avviso la dottrina è divisa.

Secondo alcuni si tratterebbe di mancato rispetto di un onere, che impedisce la formazione del contratto.

Secondo altri si tratterebbe di mancato rispetto di un obbligo, che lascia salvi gli effetti del contratto dando esclusivamente titolo al risarcimento del danno.

L’accettazione deve essere conforme alla proposta, se risulta diversa, equivale a un’altra proposta.

Se il proponente ha richiesto una forma determinata per l’accettazione, quest’ultima non ha effetto se è data in una forma diversa.

La proposta proposta contrattuale revocabile

Quando si firma una proposta contrattuale e si comunica alla controparte, la stessa potrebbe concludere il contratto attraverso l’accettazione.

Se la proposta è stata irrevocabile, si sa se al termine indicato non si può revocare e si è vincolati all’eventuale accettazione dell’altra parte,

Una proposta irrevocabile può essere fatta decadere quando è scaduto il termine.

Ad esempio

Se è trascorsa una settimana indicata nella proposta, entro la quale la stessa doveva restare ferma, e  nel frattempo si cambia idea, si deve subito comunicare alla controparte la revoca della proposta.

In questo modo si impedisce ogni efficace accettazione e la conseguente conclusione del contratto proposto.

La proposta contrattuale irrevocabile

Stando alle righe precedenti, se a una proposta contrattuale segue un’accettazione il contratto si conclude.

Se nel frattempo il proponente revoca le sue intenzioni, l’accettazione successiva sarebbe priva di effetto.

Per questo motivo in alcuni casi, la proposta contrattuale è irrevocabile.

Si tratta di un’ipotesi prevista dalla legge, precisamente dal codice civile all’articolo 1329  rubricato “proposta irrevocabile” che recita:

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.

Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia”.

Il proponente, oltre che a concludere un determinato contratto a determinate condizioni, si impegna anche a mantenere ferma la sua proposta per un determinato lasso di tempo.

In questo modo, il potenziale accettante può fare affidamento sulla possibilità di definire il contratto, senza avere paura di un’eventuale revoca.

La revoca prima della scadenza del termine, sarebbe inutile e inefficace.

Se entro il termine dovesse arrivare l’accettazione della controparte, il contratto sarebbe concluso, anche se nel frattempo il proponente avesse cambiato idea.

Se si dovesse firmare una proposta irrevocabile, si deve sapere che si resta vincolati alla stessa alla stessa, sino al termine indicato.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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