Processo esecutivo: come cambia con la Riforma Cartabia

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Il processo esecutivo è rivolto alla soddisfazione dell’interesse del creditore, che deve ottenere quello che gli è dovuto nel quadro e con le garanzie dell’ordinamento giuridico, nei limiti di quanto la legge o il giudice stabilisce.

Indice

1. In cosa consiste il processo esecutivo

Il processo esecutivo si affianca, in molti casi in rapporto di strumentalità, al processo di cognizione, diversamente rivolto all’accertamento di diritto, all’ottenimento di una sentenza di condanna, alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico.
Il processo esecutivo presuppone l’esistenza di un valido titolo esecutivo.
 Tra i processi esecutivi si deve distinguere l’espropriazione forzata, con la quale viene soddisfatta una pretesa del creditore avente in oggetto una somma di danaro, dall’assegnazione forzata, nella quale il bene o il credito è trasferito al creditore istante, attraverso la forma giudiziale, dall’esecuzione in forma specifica, avente in oggetto la consegna o il rilascio di beni mobili o immobili determinati oppure un obbligo di fare o di non fare.
 L’espropriazione forzata, a sua volta, può avere in oggetto beni mobili, beni immobili o crediti del debitore.
Il primo atto dell’espropriazione forzata è il pignoramento, un atto con il quale il creditore, anche attraverso l’ufficiale giudiziario, imprime un vincolo di indisponibilità sui beni del debitore.
In seguito si procede alla vendita forzata o all’assegnazione dei beni pignorati e alla distribuzione della somma ricavata in favore del creditore procedente e dei creditori.
 L’esecuzione forzata in forma specifica segue le specifiche forme procedimentali disciplinate dagli articoli 608 – 611 del codice di procedure civile, nonché l’aricolo 2930 del codice civile, per l’esecuzione forzata per consegna o rilascio, e dagli articoli 2931 – 2933 del codice civile e
612 – 614 del codice di procedura civile, per l’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare
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2. L’azione di esecuzione

L’azione civile spetta a un soggetto giuridico per la realizzazione di un diritto soggettivo del quale lo stesso è titolare.
 Tra i vari tipi di azioni nominate annoveriamo, tra le altre, l’azione esecutiva, che si deve intendere come un’azione destinata a realizzare, se non ci sia l’adempimento spontaneo del debitore, l’ottemperanza al giudicato, o al titolo esecutivo, attraverso un adempimento coattivo o forzoso, garantito dall’ordinamento giuridico.
 L’azione di esecuzione del giudicato è un particolare tipo di azione esecutiva, che assolve a una funzione di tutela cosiddetta conformativa, fondata su un principio costituzionale,il principio della effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini, legato alla garanzia della quale all’articolo 24 della Costituzione.
 L’azione esecutiva si realizza con il processo esecutivo che, come il processo di cognizione, nel quale è prevista la forma della sentenza anche per stabilire la regolarità del procedimento e la conseguente possibilità della pronuncia in merito, rappresenta l’esigenza di porre in essere una sequenza procedimentale e legale di atti governati dal Giudice.
Il processo di esecuzione, come procedura esecutiva individuale, va distinto dalle procedure concorsuali e dalle procedure collettive (class action).
 Il processo esecutivo, e l’azione esecutiva che con esso si esercita, è imperniato sul titolo esecutivo, il quale,costituendo la condizione necessaria perché sia fornita la tutela giudiziaria esecutiva, elimina altre indagini immediate di accertamento.
 Esiste, però, un sistema di tutela, non esclusivamente per il debitore, ma anche per il creditore e per qualsiasi terzo che possa essere coinvolto nell’esecuzione, al fine di stabilire se l’azione esecutiva sia esercitata a tutela di un diritto esistente e dai, e contro, i soggetti legittimati, secondo le regole che ne disciplinano lo svolgimento, sui beni del debitore, oppure, dei terzi legittimamente assoggettati all’esecuzione.
 Questo sistema di tutele è rappresentato delle opposizioni esecutive (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), le quali costituiscono “rimedi giudiziali di fronte ad esecuzione minacciata o pendente, la quale sia materialmente o processualmente illegittima, e introducono processi di cognizione strutturalmente autonomi rispetto al processo di esecuzione, ma funzionalmente ad esso collegati, in quanto destinati a produrre effetti sul suo corso”.
Non si possono proporre prima dell’inizio dell’esecuzione né quando l’esecuzione sia terminata.
 L’opposizione agli atti non si risolve in un semplice incidente del processo esecutivo, ma in un vero e proprio giudizio (incidentale) di cognizione.
 Il processo esecutivo si conclude di solito con l’espropriazione forzata

3. Processo esecutivo e Riforma Cartabia

Una delle modifiche di rilievo che la Riforma Cartabia ha introdotto nel processo esecutivo è relativa all’abrogazione delle disposizione della formula esecutiva e della spedizione di un atto in simile forma.
 Con l’abolizione della formula esecutiva, se la legge non dispone in modo diverso, il difensore del creditore si può limitare a un’attestazione di conformità della copia all’originale del titolo esecutivo.
 Cambia anche la formulazione dell’articolo 478 del codice di procedura civile sulla prestazione della cauzione.
La constatazione della prestazione della cauzione dalla quale dipende l’efficacia del titolo esecutivo, si ha apponendo un’annotazione in calce o a margine del titolo rilasciato in copia conforme o con un atto separato che va inserito insieme al titolo. 

4. La sospensione del processo

Secondo l’articolo 481 del codice di procedura civile il termine di efficacia del precetto è di novanta giorni, entro i quali si deve avviare l’esecuzione.
Lo stesso termine, viene sospeso sino a quando l’ufficiale giudiziario non comunicherà di avere eseguito le ricerche dei beni, di non averle potute eseguire perché non sussistevano i presupposti, oppure, perché l’istanza è stata respinta dal il Presidente del Tribunale.
La sospensione si prevede anche sino alla comunicazione del processo verbale redatto dall’ufficiale giudiziario quando termina le ricerche dei beni negli archivi e nell’anagrafe tributaria e degli enti previdenziali.  

5. La documentazione ipotecaria e catastale

Il termine relativo al deposito della documentazione ipotecaria e catastale diventa 45 giorni, in modo che sia coerente con l’analogo termine previsto per la perdita di efficacia del pignoramento (art. 497 c.p.c.), che può essere prorogato di altri 45 giorni se lo dovessero richiedere i creditori dell’esecutato.
Il giudice, se dovesse ritenere di integrare i documenti, può concedere un altro di 45 giorni.
 Il motivo della riduzione è che il creditore può venire in possesso dei beni in tempi brevi rispetto alla necessaria documentazione,  potendo presentare una certificazione notarile sostitutiva attraverso la consultazione telematica dei pubblici registri.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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