Privacy: il concetto giuridico e lo sviluppo di una tutela

Scarica PDF Stampa

Privacy è una parola che deriva dall’inglese e in italiano si può tradurre con riservatezza o privatezza.
Nel lessico giuridico – legale, indica il diritto alla riservatezza della vita privata di una persona.
Il diritto a non essere soggetto a violazioni non autorizzate della privacy da parte del governo, delle società o degli individui fa parte delle leggi sulla privacy di molti Stati del mondo e, in alcuni casi, delle costituzioni.

Per approfondire scopri il volume: Formulario commentato della privacy

Indice

1. Le origini e l’evoluzione


Il concetto si sviluppa sin dell’Antica Grecia, quando, in una serie di trattati filosofici si inizia a parlare di senso di riservatezza.
Aristotele, nella sua Politica, distingue tra Polis, sfera pubblica dell’individuo, legata alle attività cittadine, e Oikos, sfera privata, associata alla vita domestica.
Viene così stabilito l’ambito personale, distinto da pubblico e politico.
Per gli antichi greci il coinvolgimento da parte degli uomini nella vita pubblica era di fondamentale importanza, parallelamente, però, riconoscevano al singolo la necessità di una sfera propria e riservata, da intendersi come luogo nel quale occuparsi dei propri bisogni.
L’affermarsi di città – stato significa per l’uomo ricevere una personale vita attiva, marcando il discrimine tra quello che è proprio contro quello che è comune.
La vita privata è rispettata perché considerata elemento necessario a fare scaturire uno stimolo d’interesse cittadino.
Ogni uomo che ha proprietà nella città dovrà essere interessato al suo corretto funzionamento.
Durante l’età feudale si espande l’ideale di libertà personale e, successivamente, grazie allo Stato assoluto, quello che separa privato e pubblico viene delineato al punto da originare la sfera del privato.
Riforme religiose e diffusione dell’alfabetizzazione sono tra gli elementi che condizionano fortemente la società occidentale del XVI e XVII secolo.
Questi elementi portano proprio a un mutamento della mentalità sociale, diffondendo un altro costume di appartenenza.
La connotazione odierna di privacy, però, si afferma proprio a seguito della caduta del feudalesimo.
XVIII e XIX secolo rappresenterebbero un’era prolifica per il diritto.
In ottica europea si ha una prima formazione del concetto di privato tra XVIII e XIX secolo.
In Germania origina la discussione su una serie di possibilità individuali originanti dal diritto naturale, elemento di condizionamento della filosofia giuridica tedesca.
Nel 1954 una sentenza del Bundesgerichtshof determina, per la prima volta, un basilare diritto alla personalità.
La discussione di origine germanica si estese per il continente, sino a quando in Francia, si arriva  alla legittimazione dei diritti della personalità.
Parallelamente, nel Bel Paese, il concetto viene portato avanti da Adolfo Ravà, docente di Filosofia del diritto.
I punti sollevati da Ravà, anche se paralleli al pensiero tedesco, hanno origine indipendente. Analizzando il Tractatus de potestate in seipsum di Baldassarre Gomez de Amescua, giurista spagnolo del XVI secolo, ne coniuga un diritto sulla propria persona, che esclude una lunga serie di elementi per noi legati, come diritto d’autore, sul nome, sul marchio.
Successivamente sempre Ravà determinerà per analogia legis il diritto alla riservatezza.
I primi casi di violazione si presentano tra gli anni ’50 e ’60.
Caso particolarmente significativo è la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nel 1963.
Il settimanale italiano “Tempo” ottenne attenzione popolare diffondendo una serie di particolari relativi alla vita intima di Claretta Petacci, amante di Benito Mussolini.
A seguito della constatazione ne scaturì una denuncia da parte della sorella minore della Petacci, Miria di San Servolo.
Nel 1975 anche il Supremo Collegio Italiano si adeguò alle controparti europee affermando l’esistenza di un diritto alla riservatezza, e scaturì a seguito di controversie con Soraya Esfandiari che fu fotografata, nelle proprie mura domestiche, in atteggiamenti intimi con un uomo.
In Italia, consecutivamente alla 95/46/CE si ha l’istituzione di una figura di garante per la protezione dei dati personali.
Seguì l’emanazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, il quale introdusse nell’ordinamento italiano un autonomo diritto alla protezione dei dati personali, indipendente rispetto alla tutela della sfera intima dell’individuo.
L’estensione europea di questa visione entra in vigore  a dicembre 2000, con l’articolo 8, comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, detta anche Carta di Nizza, che fa esplicito richiamo al diritto alla protezione dei dati personali.
Nel 2016 esce il Regolamento sulla protezione dei dati che sostituisce la vecchia direttiva, la sua attuazione è avvenuta a distanza di due anni, a partire dal 25 maggio 2018.
È composto da 99 articoli e 173 considerando, con esclusivo valore interpretativo.
Siccome si tratta di un regolamento, non necessita di recepimento da parte degli Stati dell’Unione ed è attuato allo stesso modo negli Stati dell’Unione senza margini di libertà nell’sdattamento, tranne per le parti per le quali si prevede espressamente delle possibilità di deroga.


Potrebbero interessarti anche:

2. Il concetto e il significato


Il concetto di privacy individuale universale è un concetto moderno, principalmente associato alla cultura occidentale, britannica e nordamericana in particolare, ed è rimasto sconosciuto in alcune culture sino a tempi recenti.
La maggior parte delle culture riconosce la capacità degli individui di nascondere alcune parti delle proprie informazioni personali.
Il significato nel tempo si è evoluto anche in relazione all’evoluzione tecnologica che dai tempi di Warren e Brandeis (fine XIX secolo) è intercorsa.
All’inizio riportato alla sfera della vita privata, negli ultimi decenni ha subito un’evoluzione estensiva, arrivando a indicare il diritto al controllo sui propri dati personali.
Il significato odierno, di privacy, comunemente, è relativo al diritto della persona di controllare che le informazioni che la riguardano vengano trattate o guardate da altri solo in caso di necessità.

3. La tutela giuridica


Il diritto alla privacy non va confuso con il diritto al segreto, anch’esso finalizzato a tutelare un’area riservata della vita privata ma che per qualche motivo comprenda elementi conosciuti da alcune persone.
Il diritto alla privacy non si può neanche interamente sovrapporre al diritto alla protezione dei dati personali (vale a dire, alla protezione da monitoraggio continuo, previsione dei comportamenti, profilazione degli individui) che nasce come corollario del diritto alla riservatezza.
La diffusione delle tecnologie a partire dal XXI secolo ha contribuito a un assottigliamento della barriera della privacy, ad esempio la tracciabilità dei telefoni mobili o la relativa facilità a reperire gli indirizzi di posta elettronica delle persone, che può dare luogo, ad esempio, al fenomeno dello spamming, pubblicità indesiderata.
La digitalizzazione delle immagini contribuisce a una continua e progressiva riduzione della riservatezza e dà difficoltà nella sua tutela.
Condividere un’immagine o un video on-line su internet comporta la perdita di controllo sul materiale inserito.
Ad esempio il sexting, condivisione di fotografie a carattere erotico prevalentemente sui social network, comporta la completa impossibilità di nasconderla potendo essere scaricata da altri utenti e reimmessa in Rete in qualunque altro momento.
Analoghi inconvenienti sorgono quando ci siano video che in qualche modo siano lesivi della privacy o di altre persone, soprattutto se di minore età.
Con il Regolamento Europeo del 2016 si passa da una visione proprietaria del dato, ad una visione di controllo del dato, che porta a favorire una maggior libertà nella circolazione dello stesso rafforzando nel contempo i diritti dell’interessato, il quale deve potere sapere se i suoi dati sono utilizzati e in che modo per tutelare lui e l’intera collettività dai rischi che si trovano nel trattamento dei dati.
Le recenti norme prevedono:

  • per i cittadini un facile accesso alle informazioni che riguardano i loro dati, le e modalità di trattamento e le finalità degli stessi
  • un diritto alla portabilità dei dati
  • l’istituzionalizzazione del diritto all’oblio, come previsto dalla Corte di Giustizia Europea, che consentirà di chiedere ed ottenere la rimozione dei dati quando viene meno l’interesse pubblico alla notizia;
  • l’obbligo di notifica da parte delle aziende delle gravi violazione dei dati dei cittadini;
  • le aziende dovranno rispondere all’unica autorità di vigilanza dello Stato;
  • sanzioni amministrative sino al 4% del fatturato globale delle aziende in caso di violazioni delle norme.

Volume consigliato

L’analisi delle ricadute operative della normativa è integrata dalle specifiche formule correlate; questa combinazione costituisce il valore aggiunto dell’opera che ben può aspirare a diventare un riferimento per gli operatori del settore.

FORMATO CARTACEO

Formulario commentato della privacy

Aggiornata alle recenti determinazioni del Garante, l’opera tratta gli aspetti sostanziali e le questioni procedurali legati al trattamento dei dati personali e a tutte le attività connesse. La normativa di riferimento viene commentata e analizzata, con un taglio che rende il volume un valido strumento pratico per il Professionista che si occupa di privacy. L’analisi delle ricadute operative della normativa è integrata dalle specifiche formule correlate; questa combinazione costituisce il valore aggiunto dell’opera che ben può aspirare a diventare un riferimento per gli operatori del settore. Giuseppe Cassano Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics della sede di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista. Studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre trecento contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Enzo Maria Tripodi attualmente all’Ufficio legale e al Servizio DPO di Unioncamere, è un giurista specializzato nella disciplina della distribuzione commerciale, nella contrattualistica d’impresa, nel diritto delle nuove tecnologie e della privacy, nonché nelle tematiche attinenti la tutela dei consumatori. È stato docente della LUISS Business School e Professore a contratto di Diritto Privato presso la facoltà di Economia della Luiss-Guido Carli. Ha insegnato in numerosi Master post laurea ed è autore di oltre quaranta monografie con le più importanti case editrici. Cristian Ercolano Partner presso Theorema Srl – Consulenti di direzione, con sede a Roma; giurista con circa 20 anni di esperienza nell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e più in generale sui temi della compliance e sostenibilità. Ricopre incarichi di Responsabile della Protezione dei Dati, Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso realtà private e pubbliche. Autore di numerosi contributi per trattati, opere collettanee e riviste specialistiche sia tradizionali che digitali, svolge continuativamente attività didattica, di divulgazione ed orientamento nelle materie di competenza.

A cura di Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano | Maggioli Editore 2022

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento