Il pignoramento e i suoi tempi lunghi

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Al deposito della sentenza in cancelleria, che segna anche la sua ufficiale pubblicazione, l’avvocato deve fare una scelta strategica; decidere se notificare o no la sentenza alla controparte, cioè portargliela a conoscenza attraverso l’ufficiale giudiziario.

La differenza è che nel primo caso i termini per proporre appello sono di 30 giorni e decorrono da quando riceve la notifica, nel secondo caso i termini sono di 6 mesi e decorrono da quando la sentenza è stata depositata in cancelleria.

Notificare subito la sentenza ha il vantaggio di mettere il debitore davanti a una scelta urgente, incalzarlo e dargli meno tempo per potere predisporre un appello; dall’altro lato però lo si mette a conoscenza dell’atto che magari gli potrebbe essere sfuggito e suggerirgli di fare appello

Notifica della sentenza, atto di precetto, pignoramento

Per iniziare l’esecuzione forzata si deve notificare la sentenza, sia che si abbia voglia di attendere i sei mesi, sia che si decida di avviare subito il pignoramento. Nella prassi (ma non è obbligatorio), alla notifica della sentenza segue una comunicazione informale dell’avvocato (attraverso fax o Pec) con la quale sollecita il collega avversario al pagamento delle somme, comunicandogli un preventivo di parcella e indicandogli i codici bancari per il pagamento.

Subito dopo, senza un termine minimo da rispettare, va notificato l’atto di precetto. Nonostante non si possano notificare, contemporaneamente, sentenza e precetto, questo comportamento è stato ritenuto un illecito deontologico e difficilmente gli avvocati lo fanno più.

L’atto di precetto è un sollecito di pagamento, notificato anch’esso tramite ufficiale giudiziario o posta elettronica certificata. Si danno 10 giorni di tempo al debitore per pagare in via bonaria, altrimenti si inizierà il pignoramento vero e proprio. Passati i 10 giorni, e non oltre 90 giorni dalla notifica del precetto, si può agire.

Se decorrono 90 giorni è da notificare un altro atto di precetto. Ogni precetto interrompe la prescrizione per cui non devi preoccuparti se è passato molto tempo dalla sentenza: il tuo diritto non verrà meno.

Notificato il precetto si deve decidere quale pignoramento avviare. Lo scopo del pignoramento è quello di prendere i beni del debitore e metterli in vendita per potersi poi soddisfare sull’eventuale ricavato dall’asta. Sempre ammesso che qualcuno voglia acquistare il bene. Se un oggetto del pignoramento sono somme di denaro (ad esempio il conto corrente o uno stipendio) non si devono mettere in vendita ma verranno accreditate direttamente, consentendo di evitare la lunga – e aleatoria – trafila dell’asta.

Pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi

Cliente e avvocato devono individuare quali beni ha il debitore e quali di questi sono più facilmente aggredibili. A seconda del tipo di bene sono previste diverse procedure:

se si vogliono pignorare arredi, strumenti, automobili e beni di valore che ha il debitore in casa (ad esempio gioielli, quadri, televisioni e alro) o in azienda (computer, scrivanie e altro) si deve avviare il pignoramento mobiliare;

Se si vuole pignorare una casa o un terreno, anche per una singola quota, si deve avviare il pignoramento immobiliare.

Se si vuole pignorare lo stipendio, la pensione, il conto corrente o canoni di affitto percepiti dal debitore si deve intraprendere il pignoramento presso terzi.

I pignoramenti si possono avviare insieme, tenendo conto che non si possono aggredire beni per un valore superiore al credito aumentato della metà, al fine di coprire eventuali interessi e costi legali di procedura.

Ogni pignoramento ha le sue regole e i suoi tempi. Il più veloce ma anche più incerto e poco conveniente è il pignoramento mobiliare, quello più sicuro è quello presso terzi, ma è necessario che ci siano i crediti da pignorare.

L’avvio del pignoramento porta con sé anche un altro vantaggio, stimolare il debitore a trovare un accordo, e costui potrebbe presentare una richiesta di “saldo e tralcio” o di rateazione che potrebbe accontentare entrambe le parti. È molto importante non chiudere ogni trattativa.

Ad esempio, se il debitore dovesse offrire un piano di pagamento di un anno, meglio se con il rilascio di garanzie (cambiali, assegni, altro), la proposta è da accogliere con favore tenendo conto che nessun pignoramento dura molto meno di questo termine.

Il pignoramento mobiliare non richiede la notifica di altri atti dopo il precetto. L’avvocato si deve recare dall’ufficiale giudiziario, che entro i 90 giorni dalla notifica del precetto, si deve presentare a casa del debitore a verificare quali beni sottoporre a pignoramento. Spesso l’ufficiale si riduce agli ultimi giorni. In quella sede individua i beni da pignorare.

Il creditore deve depositare telematicamente un’istanza nella quale chiede che si proceda alla vendita dei beni. Il giudice fissa le aste, a distanza di qualche settimana o mese l’una dall’altra, e la procedura prende il suo corso. Se alle aste no si presenta nessuno, i beni vengono restituiti al debitore, dietro pagamento delle spese di apprensione e deposito, e la procedura si chiude. Se ci dovessero essere delle offerte, il ricavato dalla vendita viene erogato al creditore.

Di solito la procedura non dura meno di sei o dieci mesi dal momento della notifica dell’atto di precetto. Se il debitore ha un immobile di proprietà esclusiva, il pignoramento immobiliare è di sicuro l’arma più convincente. Nessuno vuole perdere la casa per un debito che non riesce a pagare.

Se però il debitore ha un’unica quota, le cose si complicano perché, se il bene non può essere diviso in natura, andrà venduto ma il creditore si potrà soddisfare esclusivamente sulla parte di ricavato proporzionale a questa quota.  In più ci sarà da fare le notifiche ai contitolari con la speranza che non mettano i bastoni tra le ruote.

Il pignoramento immobiliare è quello più lungo. Ci sono una serie di certificati da depositare prima dell’avvio del procedimento e lo stesso non può essere intrapreso se, dopo l’atto di precetto, non viene notificato l’atto di pignoramento reale, ma anche e soprattutto perché le aste sono spesso deserte, almeno le prime, e tra l’una e l’altra spesso decorrono mesi. Un pignoramento immobiliare può durare anche diversi anni, e non è detto che l’immobile si venda. In caso di mancata vendita la procedura si chiude e il creditore dovrà scegliere altre vie.

La via preferibile è sempre pignorare il conto corrente, lo stipendio, la pensione o i canoni di affitto percepiti dal debitore, sempre se ne ha. Il creditore ne può venire a conoscenza chiedendo al Presidente del Tribunale di consultare l’anagrafe tributaria e dei conti correnti dai quali risulteranno gli averi dell’avversario. Qui non c’è la spada di Damocle dell’asta e una volta individuate le somme, saranno trasferite direttamente al creditore.

Si dovranno attendere i tempi tecnici che non sono quasi mai inferiori a un anno.

La procedura inizia con un atto di pignoramento che va notificato sia al debitore sia al terzo. Dopo alcune settimane (in alcuni tribunali ci vogliono mesi) ci sarà un’udienza davanti al giudice che assegna le somme pignorate. Una volta emesso il provvedimento di assegnazione, questo va notificato al debitore che deve adempiere.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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