Perché è sbagliato dire “reato penale” ?

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Non è infrequente leggere sui giornali o sentire dai media scrivere o parlare di “reati penali”.

Un’espressione che dal punto di vista giuridico non potrebbe essere più errata, e che suscita ilarità negli avvocati o addetti ai lavori che la leggono o la sentono.

Il reato è sempre penale non esiste il reato civile o amministrativo.

L’errore è grammaticale, essendo il reato un illecito esclusivamente penale, non esistono reati civili o amministrativi, si tratta di una ripetizione inutile.

Quando un avvocato o un addetto ai lavori sente dire, in una discussione, l’espressione “reato penale” risulterà difficile che non gli compaia sul volto un’espressione contrariata.

Coloro che scrivono o dicono “reato penale”, stanno ripetendo due volte lo stesso concetto.

Ad esempio, facendo un paragone con un campo della scienza, nell’ambito della zoologia, sarebbe come dire “cavallo equino” o, “asino equino”.

Scrivere o dire “reato penale” sarebbe uguale a ripetere due volte lo stesso concetto, attribuendo al concetto un aggettivo qualificativo che si trova nella sua definizione e della quale non ci sarebbe bisogno.

Il reato coinvolge esclusivamente il penale.

Esistono gli illeciti amministrativi, che non implicano conseguenze sulla fedina penale, ma di natura economica, essendo puniti con sanzioni pecuniarie.

Ne costituiscono un esempio le multe stradali.

La definizione di reato

Il reato è un fatto giuridico umano vietato dall’ordinamento giuridico di uno Stato, al quale si ricollega una sanzione penale.

Rientra nella più ampia categoria dell‘illecito.

Secondo alcuni autori, in base alla teoria della bipartizione, il reato si scompone in un elemento oggettivo e in uno soggettivo.

Secondo altri, in base alla teoria della tripartizione, si distingue in fatto tipico, antigiuridico, colpevole.

Una dottrina minoritaria lo considera formato da quattro elementi, fatto umano, antigiuridico, colpevole, punibile.

Nella maggior parte degli ordinamenti, i reati vengono classificati in due o tre categorie, a seconda della gravità.

Il codice penale attualmente in vigore, il Codice Rocco, all’articolo 17 distingue due diversi tipi di reato.

Il delitto, la quale pena può essere ergastolo, reclusione, multa e la contravvenzione, la quale pena può essere arresto e ammenda.

Tra le varie classificazioni elaborate dalla dottrina, i reati possono essere considerati comuni o propri a seconda che possano essere compiuti, rispettivamente, da chiunque o da chi riveste particolari qualifiche o posizioni.

Si distinguono anche reati colposi, dolosi o preterintenzionali, tentati o consumati.

 

La definizione di sanzione penale

La sanzione penale rappresenta il “castigo” che lo Stato, attraverso l’autorità giudiziaria, a conclusione di un processo, infligge a un soggetto che abbia commesso un reato.

Sanzione penale e pena sono sinonimi e, secondo l’articolo 27, comma 3, della Costituzione, devono “tendere alla rieducazione del condannato” e si concretizzano nella limitazione della libertà personale o nell’obbligo del pagamento di una somma di denaro.

La responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) e la sanzione penale può essere inflitta in modo esclusivo all’autore materiale del reato o al concorrente nel reato (ai sensi degli artt. 110 e ss. c.p.) Oltre alle pene principali previste dal nostro ordinamento, delle quali si è scritto sopra, sono previste pene accessorie che di solito conseguono di diritto dalla condanna, tra le quali si possono ricordare l’interdizione da una professione o arte, la sospensione dall’esercizio da una professione o arte, la pubblicazione della sentenza penale di condanna, la sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La definizione di illecito

Il termine illecito, in diritto, indica un comportamento umano contrario all’ordinamento giuridico e  costituisce la violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma giuridica (detta primaria), al quale un’altra norma (detta secondaria) ricollega una sanzione.

Il comportamento che costituisce l’illecito può essere commissivo (vale a dire un’azione), quando viola un obbligo o dovere negativo (di non fare), oppure omissivo (vale a dire un’omissione), quando viola un obbligo o dovere positivo (di fare o di dare).

Il contrasto tra il comportamento e la norma primaria prende il nome di antigiuridicità.

La differenza tra illecito civile , illecito penale, illecito amministrativo

L’illecito civile ha come conseguenza le sanzioni civili (risarcimento, restituzioni), Il reato è il torto sanzionato con la pena.

La scelta della sanzione non avviene per caso ma in base a motivi precisi.

La pena, essendo una sanzione onerosa anche per la comunità sociale, non viene adottata, se non quando chi di dovere ritenga che non se ne possa fare a meno, mentre, rispetto al risarcimento del danno essa presenta i caratteri della personalità, della necessaria determinatezza del precetto e della riserva di legge.

L’illecito civile è disciplinato dagli articoli 2043 e 1218 del codice civile, e implica, in entrambi i casi, responsabilità civile.

Responsabilità extracontrattuale nel caso dell’articolo 2043 del codice civile, responsabilità contrattuale, per inadempimento o ritardata esecuzione, nel caso dell’articolo 1218 del codice civile.

L’illecito penale è soggetto al cosiddetto principio di legalità, secondo il quale, nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (ex art. 1 c.p.).
Il principio di stretta legalità vigente in diritto penale impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma incriminatrice, senza indulgere a interpretazioni analogiche e, se la norma del risulti essere non molto comprensibile, di attenersi all’interpretazione giurisprudenziale prevalente, in modo da evitare diverse interpretazioni che espongano il cittadino a responsabilità maggiori a quelle delle quali lo stesso, in base al principio dell’articolo 1 del codice penale, era espressamente chiamato dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza relativa.

L’illecito amministrativo è un istituto giuridico sempre più spesso utilizzato dal legislatore europeo, al pari di quello “depenalizzato”, del quale costituisce il “genus”.

Si tratta di una figura di illecito che si pone, approssimativamente, in posizione intermedia tra l’illecito “civile”, contrattuale o extracontrattuale, e l’illecito penale, cioè il reato.

La distinzione tra “reato” (illecito penale, che a sua volta si distingue in delitto o contravvenzione) e “illecito amministrativo”, nel nostro ordinamento è nominalistica.

Ricavata attraverso la definizione che il legislatore attribuisce nella norma al fatto considerato non consentito.

L’unica sicurezza è rappresentata dalla sanzione  che viene irrogata dalla norma.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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